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  1. #1
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    Predefinito IV C.E.: cumulabilità dell'incentivo con contributi in conto capitale

    Salve!


    L’art. 5, comma 1, lettera b), del Decreto MSE 5 maggio 2011 (quarto conto energia) prevede che


    "[...] le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto:
    [...]
    b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;"


    A vostro avviso cosa succede se l'edificio o la superficie è di proprietà dell'ente locale ma è dato in concessione ad una spa (che quindi è il soggetto responsabile)?


    La mancata condizione della coincidenza tra proprietario del bene pubblico ed il soggetto responsabile (la spa) sembra una svista, dal momento che l’unicità dei soggetti è prevista, ai fini della cumulabilità, in tutti gli altri commi.

  2. #2
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    non penso si tratti di una svista, perchè era gia riportato nel DL 28..anzi di un incentivo maggiore a realizzare su ospedali e caserme e aree di enti pubblici..che ovviamente conoscendo che esiste tale ulteriore beneficio potranno negoziare la messa a disposizione dell'area con un vantaggio diverso da un privato..marco

    PS tieni presente che dal 2013 le "maglie" della cumulabilità di allargano
    Ultima modifica di marcober; 14-10-2011 a 17:03
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein

  3. #3
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    Grazie Marcober,

    ma il dubbio nasce proprio dall'osservazione che l'art. 26, comma 2, lett. b), del DL n. 28/2011 prevede che:

    "2. Il diritto agli incentivi di cui all’articolo 24, comma 3, è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità applicative:
    [...]
    b) [...] per i soli impianti fotovoltaici realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di regioni, province autonome o enti locali, la soglia di cumulabilità è stabilita fino al 60 per cento del costo di investimento;"

    mentre l’art. 5, comma 1, lettera b), del Decreto MSE 5 maggio 2011 (quarto conto energia) prevede che

    "[...] le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto:
    [...]
    b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;"


    ma l'art. 5, comma 4, dello stesso Decreto MSE prevede anche che:

    "4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di cui all’articolo 24, comma 5, dello stesso decreto."

    In pratica sembra che il Decreto MSE 5 maggio 2011, nel rifarsi al DL n. 28/2011, abbia eliminato l'obbligo, fino a tutto il 2012, per regioni, province autonome o enti locali, della coincidenza tra proprietà ed effettivo utilizzo della superficie o dell'edificio.

    Le domande che mi pongo sono allora:

    - se un immobile è di proprietà di un ente pubblico (ad es. un edificio) e lo stesso proprietario l'ha dato in concessione per n anni ad una società (che gestisce ad es. delle attività all'interno dell'edificio ricavandone un utile), quest'ultima può contemporaneamente usufruire, entro il 2012, quale soggetto responsabile, del contributo in conto capitale fino al 60% dell'investimento e dell'incentivo di cui al conto energia? Secondo l’art. 5, comma 1, lettera b), del Decreto MSE 5 maggio 2011 sembra di SI' (la proprietà dell'edificio è dell'ente pubblico, anche se questo è dato in concessione al soggetto responsabile).

    - se un immobile è di proprietà di un ente pubblico (ad es. un edificio) e lo stesso proprietario l'ha dato in concessione per n anni ad una società (che gestisce ad es. delle attività all'interno dell'edificio ricavandone un utile), quest'ultima può contemporaneamente usufruire, dopo il 2013, quale soggetto responsabile, del contributo in conto capitale fino al 60% dell'investimento e dell'incentivo di cui al conto energia? Secondo l'art. 26, comma 2, lett. b), del DL n. 28/2011 sembra di NO (la proprietà dell'edificio è dell'ente pubblico, ma non è una sua sede amministrativa).
    Ultima modifica di Maurizio78; 19-10-2011 a 19:31

  4. #4
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    concordo che dal 2013 le SUPERFICI pubbliche non godranno più del beneficio del 60%.
    relartivamnete agli immobili, è vero che dal 2013 devono essere sedi amministrative..non capisco bene la porta di tale "precisazione"..forse un Museo Regionale non avrebbe il 60%..un ufficio di qualsiasi natura si..

    marco
    Ultima modifica di marcober; 19-10-2011 a 19:39
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  5. #5
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    La spiegazione potrebbe essere che il DL n. 28/2011 abbia voluto essere più restrittivo sulla cumulabilità, riservandola di fatto ai soli EE.PP. che usano il bene di proprietà, e che con il Decreto MSE 5 maggio 2011 si sia garantito un "polmone" fino a tutto il 2012 per salvare le iniziative in corso..

  6. #6
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    Maurizio..in entrambe le "versioni" trovo equal concetto di proprietà..sedi amministrative di proprietà.....immobili o loro pertinenze di proprietà . non capisco bene dove tu trovi la differenza..marco
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  7. #7
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    Mi riferisco al caso di una superficie di proprietà di un Ente Pubblico data in concessione per n anni ad una Società privata: la superficie è di proprietà di un Ente Pubblico, ma non è sede amministrativa dell'Ente Pubblico.

    Può la Società privata concessionaria usufruire di contributi in contro capitale (fino al 60% dell'investimento) e contemporaneamente degli incentivi del conto energia?

    Nella versione fino a tutto il 2012 (Decreto MSE 5 maggio 2011) sembra di SI', dopo (DL n. 28/2011) sembra di NO.

  8. #8
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    cocnordo..cioè come dicevo prima la vera differenza è nel fatto che per la SUPERFICIE scompare la possibilità..per il resto (edifici) mi pare resti tutto invariato.
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  9. #9
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    Ma io mi riferisco alla Società privata concessionaria! Da quel che capisco fino al 2012 può cumulare, mentre dal 2013 no, dal momento che anche se ha in concessione l'immobile o la superficie di cui è proprietario un'Ente Pubblico, questo non è una sua sede amministrativa.

  10. #10
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    Quote Originariamente inviata da Maurizio78 Visualizza il messaggio
    dal 2013 no, dal momento che anche se ha in concessione l'immobile o la superficie di cui è proprietario un'Ente Pubblico, questo non è una sua sede amministrativa.
    dal 2013, la superficie è certamente esclusa.
    Se un immobile di propietà di ente pubblico è dato INTERAMENTE in concessione ad un privato per suo uso privato, eslcuderei ce si possa fare..
    Se invece su un immobile pubblico viene dato in uso (comodato, locazione, cessione diritto superficie) ad un privato il lastrico solare , la proprietà rimane pubblica..e se spetta al SR pubblico, penso spetti anche al SR privato che lo realizza su immobile pubblico.
    Poi, come detto pirma, se deve essere SEDE AMMINISTRATIVA, può essere che Musei et similia siano esclusi, ma sarebbero esclusi sia che i SR responsabili fossero pubblici o privati..
    almneo io penso così..marco
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  11. #11
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    Grazie Marco, continuo comunque a non capire il senso di queste scadenze a scaglione che non fanno altro che non consentire una certa programmazione degli investimenti.

  12. #12
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    Per quel che serve (nulla) sapere il perchè di questi cambiamenti..la spiegazione sta nel fatto che le disposizioni nazionali per incentivare le rinnovabili sono frutto di attuazioni di Leggi europee..l'ultima del 2009 e la precedente del 2001..solo che la disposizione nazionale del 2003 8che recepiva la ce DEL 2001) lasciava ai singoli decreti attuativi i dettagli (cioè ai singoli CE)..ora invece è scritto nella Legge di attuazione,e quandi sarà stabile.
    Ovviamente hanno lasciato un periodo di "grazia" sino a fine 2012 per non danneggiare chi aveva fatto porgetti sulla normativa vigente..
    Quindi penso che ora la situaizone rimarra stabile per lameno 10 anni, e valida per ogni rinnovabile..
    marco
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