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  1. #1
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    Predefinito nulla osta paesaggistico: siamo sicuri che è sempre necessario

    Dovendo realizzare alcuni impianti in zone sottoposte a vincoli, abbiamo esaminato la normativa giungendo alla convinzione che per i piccoli impianti sugli edifici dovrebbe essere sufficiente la comunicazione preventiva senza nulla osta paesaggistico.

    In particolare, data lettura al regolamento DPR 139/2010 ed alle linee guida nazionali e regionali (Sardegna) emerge che il nulla osta è necessario, oltre che in zona A, solo per gli interventi tutelati a mente della parte seconda e dell'art. 136, 1 comma, lettere b) e c) del D.Lgs. 42/2004.

    In pratica, la tutela è disposta solo per i beni culturali (parte seconda) e le aree/immobili di pregio con notevole interesse pubblico, nei casi in cui "implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici".

    Al riguardo, mi permetto di allegare il risultato del nostro studio.
    Sarei lieto di poter conoscere il Vostro punto di vista.

    Un caro saluto a tutti i frequentatori

    PARERE su Vincoli paesaggistici e Comunicazione preventiva.pdf

  2. #2
    Seguace
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    Predefinito

    Ho trovato questo:
    . Lo ha deciso lo scorso 7 ottobre il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce che ha emesso una sentenza con la quale annulla il parere contrario del Comune di Castellaneta (LE) al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione alla costruzione di un impianto fotovoltaico da parte della società 9ren Asset Srl. La commissione comunale aveva valutato che l'impianto fotovoltaico si sarebbe sovrapposto ad un impianto eolico preesistente determinando un «impatto paesaggistico non sostenibile». Il TAR di lecce, sulla base della classificazione delle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili alla stregua di «opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti» (art. 1, comma 12 del decreto legislativo 387/2003), ha deliberato che l’autorizzazione paesaggistica non deve essere richiesta «per le opere dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali». La società 9ren asset Srl è stata assistita da Germana Cassar dello studio legale Macchi di Cellere Cangemi. «Questa sentenza del Tar – sottolinea Germana Cassar - costituisce senz’altro un precedente positivo per quei numerosissimi soggetti che sono ancora in attesa del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica o che hanno ottenuto un diniego della stessa dal Comune o dall’Ente Competente». Alla richiesta PHOTON se siano stati presentati o meno altri ricorsi simili, lo studio legale ha risposto di non essere a conoscenza di altri procedimenti in corso.>>

  3. #3
    Novizio/a
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    Predefinito

    Quote Originariamente inviata da Leo1 Visualizza il messaggio
    Ho trovato questo:
    . Lo ha deciso lo scorso 7 ottobre il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce ... Il TAR di lecce, sulla base della classificazione delle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili alla stregua di «opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti» (art. 1, comma 12 del decreto legislativo 387/2003), ha deliberato che l’autorizzazione paesaggistica non deve essere richiesta «per le opere dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali». ...
    Si, conosco la sentenza che, in verità, vale solo per il caso specifico.

    Il nostro studio, invece, si prefigge di accertare se il legislatore, per gli impianti su edifici, abbia veramente voluto limitare il campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004 ai soli casi in cui gli interventi ricadono nell'ambito dei "beni culturali" o di aree/immobili di pregio a notevole interesse pubblico.

    Credo che Utenti esperti e autorevoli (mi vengono in mente le erudite argomentazioni di alvisal61), possano dire la loro con sicuro beneficio per i lettori.

    Saluti.

  4. #4
    Seguace
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    Predefinito

    Sentenza interessantissima, in quanto dovrei presentare a breve un impianto da 100kwp su falda con rimozione amianto proprio tra Castellaneta e LAterza. Il parere per me è ancora più inutile (in fondo TOLGO amianto per mettere PANNELLI, se non tutelo l'ambiente io chi lo fa) ma i tecnici dei comuni sanno invertarsi le cose + assurde per metterti i bastoni tra le ruote, SPECIE se non sei del "giro"...

    p.s. Castellaneta è TAranto, non LEcce
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000

  5. #5


 

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