l'ultimo periodo del comma 2 dice che gli impianti che possono essere incentivati dopo marzo devono comunque rispettare il comma 4 e 5.
l'ultimo periodo del comma 2 dice che gli impianti che possono essere incentivati dopo marzo devono comunque rispettare il comma 4 e 5.
Ecco il testo dell'art. 65 pubblicato in gazzetta, diverso da quanto previsto:
Art. 65
Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree
agricole, non e' consentito l'accesso agli incentivi statali di cui
al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con
moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il
titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente
decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il
conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni
caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono
comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo
10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di
serre cosi' come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto
ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli
impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la
coltivazione sottostante, le serre - a seguito dell'intervento -
devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della
superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la
superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al
50%.
4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto
dall'ultimo periodo del comma 2.
Ultima modifica di gm1979; 27-01-2012 a 09:49
Attenzione all'ulteriore cambiamento, abrogato il comma 6 dell'art. 10 DM 28/2011 che consentiva per 1 anno dal 28/03/2011 di entrare in esercizio e usufruire degli incentivi a quelli impianti che non avevano ancora i requisiti del 10% della superificie e/o superiori ad 1 MW....
Ne consegue che visto il comma 2 dell'art. 65 dal 24 gennaio 2012 tutti gli impianti che entreranno in esercizio dovranno sottostare ai requisiti del 10% della superficie e/o essere inferiori ad 1 MW....
La data del 28/03/12 era inserita nel comma 6 del DM 28/2011 che è stato abrogato!!