Buongiorno,
con una srl ho realizzato nel 2010 un impianto a terra di 990kw.
E' entrato in funzione nel 2011 e mi chiedevo se gli utili prodotti nel 2011 posso essere abbattuti utilizzando la legge citata.
saluti
Massimiliano
Buongiorno,
con una srl ho realizzato nel 2010 un impianto a terra di 990kw.
E' entrato in funzione nel 2011 e mi chiedevo se gli utili prodotti nel 2011 posso essere abbattuti utilizzando la legge citata.
saluti
Massimiliano
Ahh ...la tremonti originale..bellissimo reperto...quale comma dell'art. 6 attirava la tua attenzione in particolare?
“Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
da 13 a 19. appunto per poter defiscalizzare l'investimento fatto per realizzazione dell'impianto FV
Sono ancora in vigore..ma secondo me non appicabili..
Mi spiego.
Premesso che devi essere PMI..
Occorre calcolare un SOVRACOSTO rispetto analogo investimento non AMBIENTALE, con metodo INCREMETALE.
Ora..ammettiamo pure che TUTTO l'investimento sia considerabile ambientale..e che la media dei precedenti 3 anni sia zero..quindi è tutta buona.
Il metodo incremnetae dice che l'extra costo è l'investimento MENO eventuale investimento non ambientale (mettiamo pure zero, compri Enel) MENO risparmi di COSTI dati dall'investimento.
Ora..siccome i RISPARMI di costi (fra INCENTIVO, RISPRMI VERI, VENDITA ESUBERO) superano il costo INVESTIMENTO..la cifra si azzera.
D'latra parte è normale..questa legge è fata per dire..tu devi fare una produzione inquinante..bene..se farla MENO inquinante di costa di più..io Stato ti incentivo col 27% sull' EXTRA costo..a patto che tu sia un'azienda sana e che guadagni..se perdi allora forse lo fai solo per incentivo (gonfiando costi?) e allora non ti do nulla.
marco
“Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
Grazie.
Verificherò assieme al mio commercialista in quanto altri sostenevano la cumulabilità fra conto energia e queata legge. Anche perchè mi chiedo se i risparmi di costo che citi siano equivalenti ai ricavi da C.Energia e vendita.
Poi da un punto di vista personale, mi sembra abbastanza improbabile poter defiscalizzare 2.200.000 di euro...così come un regalo dal nostro caro stato italiano.
ciao
massimiliano
ripeto..aldilà della cumulabilità (e se ricordo bene la defiscalizzazione è cumulabile al CE)..il problema e che non hai nulla da defiscalizzare..perchè i risparmi attesi (compreso incentivo ovvio..ma esiste..e fà pure reddito..figurati se non conta come Ricavo dell'investimento!) sono superiori all'investimento..
“Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
Marco,
mi hanno chiarito abbastanza bene tutti i vari consulenti sentiti che la Tremonti Bis non è applicabile.
Ma non per quanto tu sostieni, ma per il fatto che non è cumulabile fino a l 2013 con il CEnergia.
Diversamente non si capirebbe il perchè ci sia così tanto dubbio sulla cumulabilità
Ti giro sotto quanto mi ha risposto Confindutria...magari ti sarà utile in qualche impianto che farai
Egregio ........,
in riferimento al quesito sulla cumulabilità tremonti ambiente- tariffa incentivante impianti fotovoltaici, Le invio la risposta del Ministero dello Sviluppo Economico ai quesiti posti sul tema da Confindustria.
Distinti saluti
Cumulabilità incentivi per il fotovoltaico con la detassazione prevista dall’articolo 6, comma 13 della legge 388/2000
Roma, 16 Novembre 2011
Confindustria
Politiche industriali, Economia della Conoscenza, Europa e Internazionalizzazione
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta alle molteplici richieste di Confindustria , si è finalmente espresso sulla questione della cumulabilità delle agevolazioni per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione dal reddito di impresa per investimenti ambientali fatti dalle piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, l. n. 388/2000 (cd. Tremonti ambientale).
In base alla ricostruzione della normativa vigente, il MiSE ritiene che gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte solare siano cumulabili con la cd. Tremonti ambientale solo per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2013.
Si riporta di seguito il testo del parere del Ministero sul punto.
"L’art. 5, comma 4, del DM 5 maggio 2011 prevede che a partire dal 2013 si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all’art. 26 del d. lgs. 28/2011, come definite con i decreti attuativi di cui all’art. 24, comma 5, dello stesso d. lgs. n. 28. L’art. 26 disciplina, al comma 2, le condizioni di cumulabilità per gli impianti che entrano in esercizio dal 2013 consentendo, tra l’altro, il cumulo tra incentivi FER e la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari ed apparecchiature (lett. d), e, al comma 3, con disposizione interpretativa, stabilisce che nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa per investimenti in macchinari ed apparecchiature, nonsi applica il divieto di cumulo previsto dall’art. 2, comma 152, della l. n. 244/2007.
Va inoltre rappresentato che, in base al citato DM 5 maggio 2011, proprio a partire dal 2013, l’energia elettrica da fotovoltaico sarà assoggettata ad una nuova tipologia di incentivazione, costruita come una sorta di tariffa onnicomprensiva sull’energia immessa in rete, caratterizzata da una riduzione del livello di incentivazione.
Per completezza di analisi, va osservato che per la peculiare caratteristica della detassazione ambientale (ed in particolare per il criterio dell’approccio incrementale che caratterizza il calcolo della quota ammissibile di aiuto) il vantaggio effettivo derivante dal cumulo potrebbe essere di fatto annullato in quanto il beneficio derivante dalla tariffa fotovoltaica dovrebbe essere detratto dai costi ammissibili alla detassazione. Ed invero, secondo la disciplina comunitaria sugli aiuti in materia ambientale, richiamata dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 226/E del 2002) i costi ammissibili devono essere, fra l’altro, calcolati al netto dei vantaggi e dei profitti operativi (v. punto 3 sub 80 Comunicazione 2008/C 82/01) nei quali rientrerebbe (almeno in parte) la tariffa incentivante del fotovoltaico. In conclusione, gli operatori dovrebbero valutare l’effettivo interesse a far valere questa possibilità”." Va osservato che l’art. 26 citato non ha ad oggetto l’incentivazione degli impianti fotovoltaici in quanto gli incentivi previsti al comma 2, lett. d, riguardano i nuovi sistemi incentrati su tariffa e incentivo da aste, valevoli per altre fonti rinnovabili, mentre il comma 3 richiama, attraverso il riferimento all’art. 2, comma 152, della legge 244/2007, i soli meccanismi dei certificati verdi e tariffa onnicomprensiva.
Ciò premesso, deve ritenersi che il fotovoltaico abbia una propria autonoma e speciale disciplina di settore contenuta nel citato art. 5 del DM 5 maggio 2011. Tale norma stabilisce al comma 1 le condizioni di cumulabilità con altri contributi e benefici pubblici, tra cui non figura la detassazione in esame. Il comma 4, come sopra riferito, rinvia all’art. 26 del d. lgs. n. 28/2011 per individuare la regola della cumulabilità a partire dal 2013.
In base a tale previsione, solo dall’1.1.2013 si potranno cumulare gli incentivi al fotovoltaico con la detassazione dal reddito di impresa per acquisto di apparecchiature e macchinari, tra cui rientra anche la detassazione per investimenti ambientali di cui alla legge in esame n. 388/2000. La ragione del diverso trattamento tra gli impianti fotovoltaici e le altre tecnologie rinnovabili discende dal fatto che il valore dell’incentivo per la tecnologia fotovoltaica è, a parità di potenza, più alto dell’incentivo riconosciuto ad altre fonti rinnovabili. La ratio dell’art. 5, comma 4, che prevede invece la possibilità di cumulo dal 2013, è quella di rendere più efficiente e omogeneo il generale sistema degli incentivi riconducendo, a partire dal 2013, la cumulabilità per gli impianti fotovoltaici alla regola generale della cumulabilità valevole per tutte le altre fonti rinnovabili.
Ciao e grazie della nota che non conoscevo..
Come ti avevo scritto..sulla cumulabilità andavo a memoria..siccome tu non chiedevi se era cumulabile ma se era ancora in vigore..io pensavo che tale semplice verifica l'avessi già fatta.
Bene, sarebbe comulabile dal 2013..quindi per te non vale
Ma come anche Confindustria scrive " il vantaggio effettivo derivante dal cumulo potrebbe essere di fatto annullato in quanto il beneficio derivante dalla tariffa fotovoltaica dovrebbe essere detratto dai costi ammissibili alla detassazione. Ed invero, secondo la disciplina comunitaria sugli aiuti in materia ambientale, richiamata dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 226/E del 2002) i costi ammissibili devono essere, fra l’altro, calcolati al netto dei vantaggi e dei profitti operativi (v. punto 3 sub 80 Comunicazione 2008/C 82/01) nei quali rientrerebbe (almeno in parte) la tariffa incentivante del fotovoltaico"
Per cui..non hai perso nulla in realtà..perchè se fai i conti..non avevi alcun invetsimento incrementale ambientale da vantare ...di fatto non è cumulabile..e non lo sarà nememno nel 2013..perchè i costi di investimento scenderanno.
Quindi ogni qual volta (sempre) un investimento FV verrà fatto per GUADAGNARE..in pratica si esclude la Tremonti..che funziona, come dicevo, qualora si faccia un investimento che porta dei SOVRACOSTI..e allora interviene lo Stato pagando il 27% di questi sovracosti...
Marco
“Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
riuppo la questione: come si calcola l'importo di ricavi da detrarre al costo dell'investimento? cioè il ricavo è annuale ma la spesa dell'investimento avviene in un colpo solo, diciamo.
Tu fai un investimento che hauna certa vita utile..ad esempio la sua vita fiscale (periodo di ammortamento) o più breve (nel caso prevedi di venderla prima di fine ammortamento) o piu lunga (ad esempio nel FV almeno 20 anni pari al periodo incentivato).
Bene..da quel costo di investimento(direi sommando anche interessi passivi dell'eventuale finanziamento dedicato) devi detrarre la SOMMA di tutti i profitti anuali incrementali futuri che ti darà quell'investimento nel periodo di tempo preso in considerazione (vita utile) ..nel caso del FV tutto il monte incentivi + il valore dell'energia prodotta (immessa e consumata).
Siccome il solo Ce supera il valore investimento (altrimenti non lo faresti) ecco che si azzera il monte detassabile.
marco
“Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
chiaro e preciso come sempre marco... ma cavolo funziona proprio cosi?? cioè dai è impraticabile praticamente per tutti... come si fa asaltar fuori con una sparata del genere?!
non per tutti..come ti dicevo..se ci sono investimenti che hanno una valenza AMBIENTALE ma che comportano dei veri SOVRACOSTI che rimangono a carico dell'imprenditore..allora lo Stato interviene.
Esempio classico fatto mi pare da AdE..un'azienda decide di comparre nuova cabina verniciatura che inquna meno dell'attuale e spende 100..però sicome è nuova, permetterà nel corso della vita utile di risparmiare anche 70 (in ore di lavoro e minori consumi) rispetto al fatto di non cambiarlo (o di ricomprare il modello in uso).
Dal punto di vista strettamente economico..comprerebbero il vecchio modello..e per questo o stato offre il bonus se lo realizzano lo stesso (in perdita).
Nel FV invece l'investimento è sempre in utile.. per cui non spetta..
Marco
“Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
Salve,
mi sono imbattuto solo oggi in questa discussione e desiderofare un po’ di chiarezza: la Tremonti Ambientale è applicabile al fotovoltaicoe, per gli impianti allacciati entro il 31 dicembre 2011 la cumulabilità èconsentita a patto che il risparmio d’imposta sia contenuto entro il 20% delcosto di investimento.
Iniziando da questo secondo punto invito a leggere gliarticoli relativi al cumulo con altri incentivi contenuti nei vari ContiEnergia. Per il 2° l’articolo è immediato e consente il cumulo con altribenefici che non superino il 20% dell’investimento; il 3° CE rimanda, per gliimpianti allacciati entro il 31 dicembre 2011 al 2° CE e il 4° CE “fa salvo”quanto previsto dal 3° CE per gli impianti allacciati entro il 31 dicembre2011. In definitiva il limite è sempre quello del 20%.
In merito alla nota del MSE si tratta di un tentativo dicreare confusione per scoraggiare l’uso dell’agevolazione che creerebbe un bucoimportante nelle casse dell’erario. Semplicemente, in quella nota (non è unacircolare, risoluzione o chiarimento, non ha alcun valore legale; è stata usatala forma della nota proprio perché, conoscendone i contenuti non in linea conla legge, non potevano emettere un documento con valore legale in contrasto conla legge!), si sono "dimenticati" di leggere la prima frase dell’Art. 5 del 4°CE. Interpellato prontamente il MSE mi hanno detto (a voce, non rilascianonulla di scritto) che la nota è stata emessa solo per il futuro, dal 2012 inpoi.
Per quanto riguarda il calcolo non è affatto vero che iprofitti abbattono completamente la deduzione. Riporto il punto 82 dellaDisciplina europea citata:
“Individuazione dei benefici e dei costi operativi: i costi ammissibilivanno calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativoconnesso con l’investimento supplementare per la tutela dell’ambiente everificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento in esame,salvo diversa indicazione nel presente capo. A tal fine, dai sovraccostid’investimento vanno detratti i profitti operativi e aggiunti i costioperativi.”
Come viene espresso chiaramente non si devono consideraresolo i ricavi, ma anche i costi e non per tutta la vita futura dell’investimento,ma solo per 5 anni. La deduzione, normalmente, si aggira tra il 50 e il 60%dell’investimento sostenuto. Certo, va valutato caso per caso per vedere che cisiano le condizioni; in alcuni casi effettivamente il vantaggio è minimo o nullo, ma dipende da altri fattori che non sono stati toccati in questa discussione.
La mia risposta è basata su un’esperienza iniziata nel 2004sulla Tremonti Ambientale e oltre 200 milioni di euro di investimenti agevolaticon questa norma. Nel 2011 la Tremonti è tornata alla ribalta, proprio per l’interessedegli investitori nel fotovoltaico: hanno espresso pareri in linea coi miei IlSole 24 Ore, Il Fisco, Assonime, Eutekne (quest’ultima si spinge, con un ragionamento che non condivido, ad ammettere il cumulo anche per il 2012).
sul fatto della cumulabilità concordi con qunto dico al post 6.
Sul fatto che ci sia poco da "assoggettare"..ho dato un'occhiata (veloce), al documento che richiami e in effetti si parla di 5 annni..ma relativamente agli aiuti alle fonti rinnovabili..il costo ammissibile (punto 105) sembra essere la differenza fra l'investimento ambientale e quello tradizioanle (centrale elettrica tradizionale)..ora se il FV costava 3.000 euro al kw nel 2011 e un cogeneratore 2.000 euro al kw, il sovracosto sarebbe 1.000 euro al mega, che rischia si essere più che coperto dagli introiti dei primi 5 anni.
Marco
Ultima modifica di marcober; 13-03-2012 a 09:32
“Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
Buongiorno Marco,
la cogenerazione è già un investimento ambientale rispetto a un semplice generatore diesel. Quindi per centrale tradizionale si intende il generatore diesel... inoltre, se ho un parco fotovoltaico da 1 MWp lo uso per produrre circa 1.300 MWh annui, e lo confronto con un generatore diesel con pari producibilità. Ma il generatore può lavorare molte più ore quindi, ad esempio, confronto il parco da 1 MWp con un generatore diesel da 200 kWp, con costo indicativo di 400.000 euro.
Lo spread quindi è molto interessante, nel tuo esempio restano 2.600.000 euro, tolti ricavi e costi si arriva generalmente a 1.500.000 - 1.800.000.
Valerio
si, concordo.
Il che mi rattrista in quanto, pur avendo fatto impianti nel 2008 e 2010, non rientro nelle PMI...
Anche perchè gli investimenti ambientali non si fermano al FV..
Una domanda..ma il reale utilizzo del credito d'imposta si conccretizza solo se l'utile dell'anno i cui si realizza l'investimento è "capiente" oppure si può usare in quota e riportare tale credito per gli anni futuri?
Grazie
marco
“Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
Funziona anche se il reddito imponibile è inferiore alla deduzione; in questo caso si crea una "perdita fiscale" da riportare negli esercizi successivi fino ad esaurimento dell'importo.
Valerio
Rimane il fatto che sembra difficile calcolare correttamente il credito. Necessita di perizie firmate da tecnico abilitato, che certifichi i sovracosti tra impianto tradizionale e impianto fv?
La norma non la prevede, ma l'Agenzia delle Entrate, in una risoluzione, "raccomanda" che ci sia la perizia... in caso di verifica fiscale (ne ho seguite una decina) viene sempre richiesto questo documento.
Quanto alla difficoltà di calcolare correttamente devo dire che abbiamo studiato a lungo la questione, confrontandoci più volte con Agenzia delle Entrate e svariati professionisti e per noi ora il calcolo è chiaro; occhio comunque ai consulenti, ho visto alcune pratiche che sono state (giustamente) contestate dall'Agenzia delle Entrate perchè i calcoli non erano condivisibili.