Requisiti V Conto Energia - Certificazione Energetica - EnergeticAmbiente.it

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Requisiti V Conto Energia - Certificazione Energetica

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  • Grazie Jadarc...vorrei capire un' ultima cosa, per gli impianti su edificio non iscritti al registro, l'ACE deve necessariamente indicare una classe compresa tra A e D per ottenere l'incentivo o basta che indichi qualsiasi classe? In che modo va inoltrata l' ACE al GSE visto che nella sezione "Allegati" del portale non c'è la voce corrispondente? nella voce "altro documento"?

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    • Ciao Feli,
      la classe sarà quel che sarà, solamente se hai intenzione di iscriverti al registro deve essere minimo D.
      Dova vada caricato non lo sò, ancora sono a secco di richieste. Se vuoi chiama il GSE al 800.89.69.79.
      La disperazione non serve a nulla quando la realtà offre ancora margini di speranza.

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      • può essere di qualsiasi classe. la classe tra A e D serve per avere priorità nella graduatoria del registro.
        In merito alle tettoie dei distributori di benzina (post. 118), avete qualche informazione?

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        • Ho chiamato il GSE e mi hanno detto che l' ACE va caricata su "altro documento" delle sezione allegati...

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          • Grazie per la info!
            La disperazione non serve a nulla quando la realtà offre ancora margini di speranza.

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            • Sulla tettoia di un distributore? No, non ricade come tettoia (in quanto i moduli non sono gli elementi costruttivi della tettoia) e non è un edificio certificabile nè produttivo.
              A meno che non sia stato autorizzato prima dell'entrata in vigore del V conto energia.

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              • Ciao emanuele.c, perdona la mia ignoranza ma per le tettoie cosa si intente quando nelle regole dicono che i moduli devono costituire elementi costruttivi? e poi usando il pannelo EU ottieni la maggiorazione?
                La disperazione non serve a nulla quando la realtà offre ancora margini di speranza.

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                • Ciao, i moduli sono elementi costruttivi se, eliminando i moduli stessi, la tettoia non è in grado di svolgere la funzione per cui è stata costruita.

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                  • PS. non mi è ancora chiaro se la maggiorazione per prodotti (moduli e inverter) EU sia applicabile agli impianti psbtp (tettoie, pergole, serre, fabbricati rurali, frangisole, etc.).
                    Nel decreto non è esplicitato chiaramente se si può o se non è aplpicabile... sembra di sì, ma non ne trovo uan conferma scritta da nessuna parte.

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                    • per emanuele.c: ho posto la domanda al GSE su twitter, appena mi rispondono ti faccio sapere. Comunque credo di sì (la maggiorazione EU si applica a tutti gli impianti)

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                      • Ho mandato questa mail al GSE spero di essere ricontattato al più presto...voi che ne pensate?

                        il caso di cui vi chiedo informazioni è il seguente. Un’azienda di trasporti ha già realizzato, è in attesa dell’allaccio del Distributore locale, un impianto da 45,59 kWp sulla copertura di un capannone con annessa palazzina uffici. Il capannone non è riscaldato se non settorialmente in alcuni gabbiotti ricavati all’interno per accettazione, controllo ecc…Tuttavia la questione è legata alla tariffa da richiedere, alla luce della Vs. news del 06/09 nonché delle conversazioni avute con le Vs. operatrici al call center, che sostenevano che gli edifici non certificabili energeticamente non essere considerato su edificio;

                        Il capannone è certificabile energeticamente seppure con una classe bassa, il decreto ministeriale non fissa quanto dev’essere bassa, infatti all’art. 8 comma 7 punto a) dice: “impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un attestato di certificazione
                        energetica in corso di validità, redatto ai sensi della normativa regionale, oppure, in assenza, conformemente all’allegato A, Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, al DM 26 giugno 2009, utilizzando i metodi di calcolo di riferimento nazionale di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, punti 1 e 2, del predetto allegato A, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio. Ai fini del presente decreto, non può essere utilizzata l’autodichiarazione del proprietario di cui al paragrafo 9 del medesimo allegato;”

                        Nella Vs. nota del 06/09/2012 pubblicata a proposito di Edificio energeticamente certificabile: In merito alla definizione di edificio (di cui al D.P.R. 412/93) “energeticamente certificabile” si precisa quanto segue:
                        1. gli edifici devono essere provvisti di un impianto termico destinato ad una adeguata climatizzazione invernale, così come definito nel D. lgs. 192/05 e s.m.i.;
                        2. le altezze minime interne e le superfici utili dei locali devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (Decreto Ministero Sanità 5 luglio 1975 e s.m.i.).

                        In particolare nel citato DM 26 Giugno 2009 al paragrafo campo di applicazione dice: Ai sensi del decreto legislativo la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.

                        Ora, da quello che si evince dal DM del 5 Luglio 2012 appare chiaro che il legislatore come per gli altri conti energia abbia voluto dare solo priorità di accesso agli edifici aventi un alta efficienza energetica, obiettivo alquanto opinabile a pare personale, mediante gli accessi al registro infatti, art. 4 comma 5 dice:
                        La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorità:
                        a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
                        b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore;

                        Ma non dice che quelli che non hanno una classe energetica inferiore non sono su edificio! Tant’è vero che anche il Vs. portale quando si prepara la pratica per impianto su edificio lo divide in 5 categorie A, B, C, D ed inferiori a D senza specificare quale!

                        All’art. 2 comma g del medesimo decreto si dice: a proposito di edificio…”impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in Allegato 2”;

                        All’allegato 2 si dice:

                        Modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici ai fini dell'accesso alla corrispondente tariffa
                        1. Ai fini dell'accesso alla tariffa pertinente, i moduli devono essere posizioni su un edificio così come definito dall' art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e ricadente in una delle categorie di cui all'art. 3 del medesimo decreto secondo le seguenti modalità:ecc…

                        Il citato art. 1 dice:

                        a) per «edificio», un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;

                        Il citato art. 3 dice:

                        Art. 3. Classificazione generale degli edifici per categorie.
                        1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
                        E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
                        E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
                        E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
                        E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
                        E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
                        E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
                        E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
                        E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
                        E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
                        E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
                        E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
                        E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
                        E.6 (2) palestre e assimilabili;
                        E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
                        E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
                        E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

                        Riassumendo, in NESSUNO degli articoli citati si lega il riconoscimento della tariffa su edificio alla certificazione energetica, compreso nella Vs. procedura di iscrizione al registro, ma solo una priorità di accesso al registro.

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                        • Se angioletto_71 ha ragione, gli impianti inferiore ai 12 kW (quindi non iscritti al registro) non necessitano per alcun motivo di ACE mentre per gli impianti iscritti a registro servirebbe solo per acquisire priorità...dico bene?

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                          • Feli, il certificato servirebbe anche sotto i 12 kW a meno di non aver ottenuto il titolo autorizzativo prima dell'entrata in vigore del V conto energia (art. 7, comma 8, punto f).

                            Il dubbio che ho, dopo aver letto varie interpretazioni in questa discussione, è questo: per impianti sotto i 12 kW per poter accedere agli incentivi per impianti sopra edificio deve essere certificata energeticamente, ma la classe energetica non pone alcun vincolo all'ottenimento o all'entità degli incentivi.

                            Ma allora è possibile mettere un piccolo CDZ in un garage, fare una certificazione energetica che può avere anche classe G ed installare un impianto sotto i 12 kW ottenendo gli incentivi per impianti sopra edificio? Non trovo controindicazioni a questo.

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                            • Originariamente inviato da Feli Visualizza il messaggio
                              , gli impianti inferiore ai 12 kW (quindi non iscritti al registro) non necessitano per alcun motivo di ACE mentre per gli impianti iscritti a registro servirebbe solo per acquisire priorità...dico bene?
                              Per accedere agli incentivi ogni edificio deve avere obbligatoriamente l'ACE, almeno è quello che ripete il GSE.
                              La disperazione non serve a nulla quando la realtà offre ancora margini di speranza.

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                              • no emanule.c. I premi non sono cumulabili, quindi visto che la tariffa psbt è una tariffa "premio" o scegli la tariffa psbt oppure scegli la tariffa "altri impianti" e ci metti la maggiorazione EU.

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                                • Energico, quello che dici tu è stato chiarito nel 4° conto energia, se non vado errato, nelle relative Regole Appicative.
                                  Nel 5° Conto Energia, invece, non è stato specificato da nessuna parte.
                                  Chi te l'ha detto che non sono cumulabili? E' solo un tuo parere in base all'esperienza del 4° conto energia o hai trovato qualcosa di scritto da qualche parte? Anch'io all'inizio ero del tuo parere, ma se ci pensi, nel 4° conto energia i bonus non erano cumulabili nemmeno tra loro, e nemmeno con l'integrato innovativo, mentre nel 5° invece lo sono.

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                                  • Ho posto la domanda al GSE: "Fabbricato rurale con tariffa intermedia. Può accedere al premio europeo? E al premio amianto? Grazie"
                                    Risposta: "Il premio x l’utilizzo di componenti principali realizzati in Paesi UE/SEE può essere riconosciuto agli imp. ftv. e agli imp.ftv integrati con caratteristiche innovative. Il premio per la sostituzione dell’eternit o dell’amianto può essere riconosciuto ai soli impianti realizzati “su edifici” con moduli installati in sostituz. di coperture su cui è effettuata la completa rimozione dell’eternit/amianto".

                                    Tutti gli impianti hanno diritto al premio europeo, quindi anche quelli su tettoie, pergole, fabbricati rurali, ecc..

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                                    • Ok, ho appena chiamato il GSE, mi hanno confermato che nel 5° conto energia (al contrario del 4°) il premio per prodotti UE è cumulabile con la tariffa media tra "su edificio" e "altro impianti".
                                      Quindi un frangisole, una pensilina, una tettoia etc. (purchè abbiano tutti i requisiti) possono richiedere anche il bonus di prodotti UE.

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                                      • scusate ma voi state caricando gli ACE?????

                                        a me hanno detto che non va caricata ma solo per avere l'incentivo dopo.....
                                        Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco

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                                        • Scusa, non capisco?
                                          A me hanno detto di inserirlo il "altro documento" quando si invia tutta la documentazione di richiesta incentivi.
                                          La disperazione non serve a nulla quando la realtà offre ancora margini di speranza.

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                                          • Penso che intendiate la stessa cosa: l'ACE va caricato solo dopo l'entrata in esercizio, ovvero in fase di richiesta di incentivo.
                                            Al momento dell'iscrizione del registro, sempre che si abbia l'ACE, basta dichiarare la classe energetica, ai fini dei criteri di priorità.

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                                            • mi stava venendo un colpo......ho inserito 6 pratiche e l'ACE ovviamente non l'ho allegata perchè NON va allegata.

                                              devi dichiarare i valori di classe energetica ma non va caricato il documento.

                                              in futuro,.....se passi......se fai l'impianto.....se vuoi ottenere gli incentivi.....devi allegare i calcoli....
                                              Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco

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                                              • Definizione di edificio

                                                Qualcuno ha avuto qualche info aggiornata sul problema evidenziato anche da angioletto_71 che affinchè un immobile sia classificato come "edificio" nel V Conto Energia è necessaria la presenza dell'impianto di riscaldamento?

                                                Grazie

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                                                • Il call center GSE continua a ripetere che se nel fabbricato si svolge attività produttiva, non c'è bisogno che sia riscaldato. Quella frase nel riquadro verde delle regole tecniche non è scritta bene (parole dei centralinisti del call center).
                                                  Però, porca miseria, che non debbano fare un chiarimento nelle news...

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                                                  • Esattamente, il GSE deve mettere un chiarimento ufficiale sul sito altrimenti il call center GSE una volta dice una cosa poi te ne dice un'altra e così via....

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                                                    • Ragazzi ma che chiarimenti .... Anche ai convegni spesso non sanno Cosa rispondere. Anzi rispondono con 2 risposte...
                                                      Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco

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                                                      • Originariamente inviato da menekken Visualizza il messaggio
                                                        Anzi rispondono con 2 risposte...
                                                        Confermo!!! Ieri ad un convegno a Verona non sapevano e gli lo abbiamo spigato!!!
                                                        Che pena! Soldi buttati.

                                                        Ed io pago!
                                                        La disperazione non serve a nulla quando la realtà offre ancora margini di speranza.

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                                                        • Considerato che se si fa un impianto ftv su edificio l'ACE è indinspensabile , volevo fare una domanda agli esperti di ACE: in Piemonte (in particolare) chi può fare l'ACE? C'è un albo e se si dove? Ci sono dei corsi da fare o ci si iscrive con i titoli? grazie per coloro che risponderanno
                                                          Leo

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                                                          • Occhio: un impianto può essere su edificio anche senza ACE: edifici a destinazione produttiva non soggetti ad obbligo di certificazione energetica (art. 7, comma 8, lettera c del 5° conto, DM 05/07/2012)

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                                                            • l' impresa fa più di 12kwp in genere .. e senza Ace la graduatoria del registro scende ...

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