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Terreno agricolo impianto fotovoltaico

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  • Terreno agricolo impianto fotovoltaico

    Buongiorno chiedo al forum se con il conto energia attuale è ancora possibile realizzare un impianto fotovoltaico su di un terreno agricolo, preciso che il terreno è incolto ed è ad uso di proprietà privata e non di un azienda agricola.Eventualmente sapete fornirmi anche l'importo del'incentivo nel caso fosse possibile realizzarlo?


    Grazie in anticipo per le risposte.

  • #2
    Il tuo impianto non è incentivabile. Ciò non dipende dal IV o V CE ma da un'altra legge che è stata pubblicata a marzo 2012.

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    • #3
      Puoi dirmi quale è questa legge o dove l aposso trovare per leggerla?
      Grazie

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      • #4
        Art. 65 Impianti fotovoltaici in ambito agricolo*



        1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.


        2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. È fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


        3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicura, nel rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea, la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.


        4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.


        5. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.


        * Articolo così sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

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        • #5
          Grazie akapo, non avevo avuto modo di rispondere prima.

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