Taratura triennale contatore statico di produzione e.e.. - EnergeticAmbiente.it

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Taratura triennale contatore statico di produzione e.e..

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  • #31
    La taratura dei contatori di produzione elettronici va effettuata ogni 3 anni a spese del soggetto responsabile (costo circa 350€ + iva) ed è richiesta dall'A.Dogane.
    Per impianti di potenza inferiore a 100 kW, dallo scorso anno, è possibile passare aun regime semplificato (licenza di officina elettrica per convenzione), che esonera da alcune incombenze, tra cui la tenuta dei registri, la dichiarazione annuale di consumo e la taratura dei contatori, che quindi non andrebbe più effettuato (decreto legge "semplificazioni").
    Per quanto concerne gli impianti < 20 kW, il contatore non deve essere tarato, mentre per i potenziamenti senza incentivo, va installato un altro contatore di produzione (da Enel) che non reputo debba essere obbligatoriamente tarato: qui c'è bisogno di un chiarimento del GSE...

    *** Rimosso OT. nll ***
    Ultima modifica di nll; 13-07-2013, 15:01.

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    • #32
      Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
      La taratura dei contatori di produzione elettronici ...
      forse è meglio precisare che si tratta di VERIFICA DI TARATURA, altrimenti ci si aspetta che con i 350€ ti facciano la "taratura" del contatore. mentre se il contatore non supera la verifica è a carico del proprietario del contatore sostituirlo con i conseguenti costi e ulteriore verifica di taratura a carico del produttore.

      per quanto riguarda il GSE non mi risulta che abbia mai richiesto tale verifica.

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      • #33
        Per impianti di potenza inferiore a 100 kW, dallo scorso anno, è possibile passare aun regime semplificato (licenza di officina elettrica per convenzione)
        Ciao liga,La questione mi interessa, hai qualche informazione in piu!Altra domanda se gli impianto sono 2 da 99 kw puo usufruire del seguente regime?Ciao

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        • #34
          Liga...... siamo tutti orecchi!!!!!!!!!!! Come al solito ci sono le semplificazioni, ma nessuno le rende "abbastanza pubbliche!"

          Chiarisci o meglio raccontaci di quanto sai sulla questione dei contatori (tarature etc) e

          -----licenza di officina elettrica per convenzione-----

          Vanno benissimo anche link e quant'altro

          Grazie 1000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

          Googlando ho trovato questo su internet (ora che il liga c'è l'ha svelato!):

          In pratica si paga un forfait all' agenzia delle entrate, in cambio di una semplificazione! Un ragionamento che solo nelo ns paese si poteva fare, ma alla fine ragionevole. Certo sarebbe utile sapere in che termini l' ade lo intende e soprattutto ... quanti skei vorrebbe!!!!!!!!


          Testo vigente oggi 13-07-2013

          Agenzia delle dogane
          Nota 31 maggio 2012, prot. 62488/Ru
          Legge 26 aprile 2012, n.44, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, concernente norme di semplificazione tributaria. Misure in materia di trasporto, navigazione marittima, energia elettrica, depositi Iva, ed altri settori
          La legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata nel So n. 85/L alla Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 99 del 28 aprile 2012, nel convertire il decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, ha apportato al medesimo delle modificazioni che incidono, per quanto qui interessa, su disposizioni del Testo unico approvato con Dlgs n. 504/1995, della Tabella A allegata al medesimo, nonché in materia di agevolazione a favore di esercenti attività di trasporto e di depositi Iva. Si passano in rassegna, distintamente per settore d'intervento, le novità introdotte procedendo, al contempo, a fornire utili chiarimenti.
          ..............
          ..............
          ..............


          2. Officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili [articolo 3, comma 13, lettera b), Dl n. 16/2012]
          Con l'articolo 3, comma 13, lettera b), del decreto-legge, viene apportata una modifica integrativa al comma 5 dell'articolo 55 del Dlgs n. 504/1995 che prevede la corresponsione dell'accisa mediante un canone annuo di abbonamento, determinato dall'Ufficio delle dogane, da parte degli esercenti officine sfornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata.
          Più specificamente, viene consentito anche nelle ipotesi di officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, la possibilità di effettuare l'accertamento e la liquidazione dell'accisa mediante la sopradescritta modalità.
          Ovviamente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 3, lettera b), del Dlgs n. 504/1995 e rilevata l'avvenuta abrogazione delle addizionali, tale nuova disposizione trova applicazione per i consumi che il produttore di energia elettrica dovesse registrare nella propria abitazione (nell'ipotesi in cui venga installato un impianto di potenza superiore a 20 kW per alimentare consumi domestici) e nel caso che l'elettricità prodotta venga ceduta direttamente a terzi consumatori, venendo meno le condizioni previste dalla citata agevolazione.
          In merito alla determinazione di un canone annuo in presenza di consumi tassati, va considerato che, normalmente, gli impianti azionati da fonti rinnovabili sono collegati alla rete elettrica mediante contatore e sono forniti del misuratore dell'energia elettrica prodotta, per cui la quantificazione dell'elettricità consumata è inequivocabilmente determinata dal delta evidenziato dalle letture dei due contatori.
          Pertanto, l'inserimento delle officine di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccola taglia (da 20,1 a 100 kWh di potenza), esercite per usi sottoposti a tassazione, tra le officine per le quali è consentito effettuare l'accertamento e la liquidazione dell'accisa mediante un canone annuo di abbonamento, deve essere inteso nel senso che, per esigenze di semplificazione degli adempimenti fiscali, si può pervenire ad una quantificazione forfetaria del debito d'imposta prescindendo dai dati rilevati dai misuratori installati.
          Ultima modifica di nll; 14-07-2013, 21:17. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente

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          • #35
            bella semplificazione credo che sia per officine da 20.1 a 100 kw, non credo rientrino quella con 2 imp da 99.99 kw se questi sono di un UNICA officina , il mio caso è UNICA OFFICINA CON uno da 49 e uno da 94 KW.
            ero al corrente che da maggio 2012 la registrazione è facoltativa MINIMA MENSILE , io per questioni "semplificazioni albertine " ho sempre eseguito la produzione giornaliera e il resto settimanale+ fine mese, oramai sono mago dell'interpolazione (sembra facile ma occorre tener conto che il sabato è in a2 e domenica e festive è in a3)
            ma quanto posso chiedere per pagare l'accisa annuale rivedranno lo storico , un mediato ? perchè sull'autoconsumo l'accisa non la si paga , come faranno ?

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            • #36
              ... rileggendo bene l' articolo, forse tratta cosa diversa dalla "licenza di officina elettrica per convenzione".

              Ieri sera tardi ho letto di corsa!.

              La semplificazione pare agevolare chi avendo officina elettrica autoconsuma una parte dell' energia prodotta (direi che moltissimi autoconsumano una parte dell' energia) e di conseguenza non paga l' accisa. Cioè pare di capire che l' accisa è abrogata per chi produce da fonti rinnovabili, ma non per chi consuma energia ottenuta dalle stesse. Infatti sulla bolletta enel l' accisa di 0,125 cent c'è sempre, su tutti i kw consumati, anche se parte di questi sono e derivano da fonti rinnovabili.

              In pratica, invece che usare un ulteriore contatore (certificato e tarato come previsto per chi ha officina elettrica, coi i soliti costi, e un registro da tenere come per le produzioni????) si utilizza un sistema forfettario dedotto dai dati ricavati dal contatore di scambio e da quello di produzione.

              Ora io ho un impianto sotto i 20 kwp ( e vorrei farne un' altro) ma non sapevo che chi ha impianti superiori ai 20 kwp doveva seguire tutte ste procedure.

              Se c'è qualche esperto........ che ci da lumi, anche sul discorso dell'officina elettrica per convenzione.....

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              • #37
                Trovate tutte le info necessarie presso l' agenzia dogane territorialemnte competente.
                Qui in Puglia sono molto aggiornati ed è possibile richiedere licenza per convenzione dalla scorso luglio 2012.

                Ogni impianto (singola officina) inferiore a 100 kW può usufruire di questa semplificazione.
                La pratica per effettuare il passaggio è abbastanza semplice e se la affidate a un tecnico esterno vi verrà a costare non più di 100/150€ a fronte di un risparmio annuo molto più elevato (basti pensare ai costi per la dichiarazione annuale di consumo).

                saluti

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                • #38
                  @ligabue82: ho chiamato il mio "cartologo" di fiducia, ma pare che non ne sappia niente di9 questa "semplificazione!".

                  Puoi darmi qualche riferimento normativo? Te ne sarei infinitamente grato!

                  P.S.: se riusciamo a chiarire questa possibilità, chiedero' all' amministratore del forum di mettere in evidenza la discussione, dato che non è una semplificazione da poco, e potrebbe interessare centinaia di utenti!

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                  • #39
                    C'è già un'altra discussione dove se ne è parlato. Dovrebbe intitolarsi dichiarazione annuale di consumo o qualcosa di simile.
                    Appena ho un pò di tempo provo a cercarla e la posto...

                    saluti

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                    • #40
                      ... intanto grazie, rimango in attesa!

                      Mi sono letto tutte le 20 pagine del 3d sulla dichiarazione annuale, ma sei sempre tu, nei post, a parlare di questa semplificazione.
                      Dato che sei pratico di beghe burocratiche, potresti descrivere in cosa consiste la semplificazione, intanto!
                      Grazie.



                      P.S.: ho trovato questo su internet, ma mancano le spiegazioni "pratiche"!!:

                      Attenzione: il "decreto fiscale" (Dl 2 marzo 2012 n. 16) ha stabilito che anche tutti gli impianti azionati da fonti rinnovabili, di potenza non superiore a 100 kW, possono pagare l'accisa sull'energia elettrica mediante un canone annuale di abbonamento.

                      Qui dall' anteprima di Google si leggeva qualcosa in piu', compresa l' esclusione delle certificazioni per i contatori, ma il link non è attivo o non mi funziona!

                      http://www.ilsoleatrecentosessantagr...sk=view&id=777
                      Ultima modifica di nll; 19-07-2013, 21:23. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente

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                      • #41
                        confermo quello che dice liga.

                        Questa settimana sono andato in dogana a Bari, ed ho fatto denuncia per 2 officine elettriche fotovoltaiche:

                        1) impianto 200 kW di azienda che autoconsuma ,modulo Mbis, modulo denuncia, no convenzione/semplificazione ovviamente, vidima registri + modulo di richiesta esenzione accise per l'energia fotovoltica autoconsumata in luoghi diversi dall'abitazione.

                        2) impianto 22 kW villetta con molto consumo, modulo Mbis, modulo denuncia, si convenzione, no vidima registri, no modulo richiesta esenzione accise in quanto l'autoconsumo avviene nell'abitazione.

                        confermi liga?
                        Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco

                        Commenta


                        • #42
                          Puoi specificare meglio il caso 2!

                          In pratica si sceglie una "convenzione" con l'ufficio delle dogane, in cui si chiede di essere esentati dai soliti obblighi (registro + contatori certificati e verificati, poi ogni 3 anni, in quanto diventano fiscali perché officina elettrica) ma non si chiede l' esenzione dell' accisa per autoconsumo in loco, e per questa si paga un forfait ??????????

                          Commenta


                          • #43
                            bhe si confermo che sto operando così anche perchè "guidato" nei meandri legislativi dai "doganieri UTF"

                            l'esenzione dal pagamento dell'accisa per energia autoconsumata (prodotta e consumata istantaneamente) ai sensi del art 52 comma 3 lettera b) del TU accise la si può richiedere solo se i consumi avvengono in luoghi differenti dall'abitazione (e quindi va bene in azienda) e solo se non si vende/fornisce energia elettrica ad altri consumatori finali (sarebbe altamente illegale.....)

                            questo è quello che è scritto nella modulistica.

                            ovvio che per una abitazione/villetta non si può fare richiesta di esenzione accisa ma in compenso può quasi sempre (se impianto <100 kW) chiedere una convenzione ovvero un modo "semplificato" di pagare....

                            circa la taratura triennale dei contatori, non ho chiesto ma vado a naso....

                            sotto i 100 kW, andando in convenzione, loro accettano le "letture ENEL"
                            sopra i 100 kW taratura triennale.

                            p.s. quello che dico vale per BARI.....poi ogni ufficio agisce a modo suo......siamo in Italia, non dimentichiamolo mai.
                            Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco

                            Commenta


                            • #44
                              Per analogia, se si tratta di azienda con p.i. essendo esentata del pagamento accisa sull' energia autoprodotta (da quanto ho capito vale a partire dal 1-1-2013??) potrei ottenere una "convenzione" pagando 0 (zero) ed essere esentato dalla compilazione, tenuta dei registri e dalla comunicazione annuale!

                              Se invece una parte dell' energia viene ceduta all' abitazione potrei pagare un forfait stabilito dalle dogane?

                              Dove sbaglio??

                              Hai copia dei moduli che utilizzi per le dogane di Bari (in bianco) in modo da poterli mostrare a ns uffici delle dogane (UD) e discuterne?

                              Commenta


                              • #45
                                Per analogia, se si tratta di azienda con p.i. essendo esentata del pagamento accisa sull' energia autoprodotta (da quanto ho capito vale a partire dal 1-1-2013??)
                                In realtà l'esenzione dall'accisa è valida retroaativamente dal 01/01/2012, quindi, si potrebbe anche chiedere rimborso di quanto non dovuto...

                                saluti

                                Commenta


                                • #46
                                  Liga!!!! non riesci a postare qualche riferimento (dl, chiarimento o quello che hai) per quanto riguarda la off. elettrica per convenzione????
                                  Vanno bene anche fac-simile della richiesta.......

                                  Commenta


                                  • #47
                                    Modello:
                                    ALL’UFFICIO DELLE DOGANE DI
                                    Viale ..............
                                    cap - prov



                                    Oggetto: Art. 53, comma 4, del D.Lgs.vo 504/1995. Denuncia impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Richiesta rilascio licenza di esercizio.
                                    Il sottoscritto , nato a , il e residente in () alla , - C.F. , in qualità di rappresentante legale della S.R.L., con sede legale in () alla C.DA - P.I. , in qualità di soggetto obbligato, di cui all’art. 53, comma 1 lett. B), del D.Lgs.vo 504/1995
                                    denuncia
                                    ai sensi dell’art. 53, comma 4, del medesimo decreto, l’inizio di attività di produzione di energia elettrica.

                                    Fa presente che l’impianto fotovoltaico, dalla potenza di 49,98 kWp:
                                    1. insiste in () alla (FG. – P.LLA );
                                    2. per gli usi di centrale e consumi dello stabilimento, provvede con energia elettrica prodotta dal medesimo impianto (usi propri);
                                    3. l’energia eccedente di cui al precedente punto 2), viene ceduta alla rete con il sistema dello scambio sul posto/cessione parziale/tariffa onnicomprensiva.
                                    Precisa che per quel che concerne i consumi propri è prevista l’esenzione dal pagamento dei tributi: dall’art. 52, comma 3, lettera a) e b), del succitato D.Lgs.vo, per l’accisa. Inoltre, richiede:
                                    • ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs.vo 504/95, il rilascio della licenza fiscale per l’esercizio dell’impianto;
                                    • ai sensi dell’art. 55, comma 5, l’esonero dagli obblighi:
                                    1. della presentazione della dichiarazione annuale dei consumi, di cui all’art. 53, comma 7, del D.Lgs.vo 504/95;
                                    2. della presenza di gruppi di misura con rilevanza fiscale;
                                    3. di tenuta dei registri per la rilevazione periodica delle letture dei contatori.


                                    Allega alla presente istanza, la documentazione di seguito elencata.

                                    , 20/06/2013
                                    Timbro e firma



                                    Allegati:
                                    1. marca da bollo da applicare sulla licenza (x2);
                                    2. denuncia di attivazione dell’impianto completa di:
                                    • planimetria con esatta indicazione dell’ubicazione dell’impianto;
                                    • relazione tecnica descrittiva dell’officina, degli apparati di produzione, dei sistemi di misura eventualmente presenti (privi di rilevanza fiscale), da identificare con numeri di matricola e caratteristiche;
                                    • schema unifilare di impianto e delle utenze elettriche, redatto conformemente alle norme tecniche applicabili;
                                    1. dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale della ditta esercente, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti che egli non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici o sull’energia elettrica, per i quali è prevista la pena della reclusione (vedi format allegato);
                                    2. dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale della ditta esercente, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa alle caratteristiche dell’impianto (vedi format allegato);
                                    3. attestazione di pagamento del diritto di licenza nella misura di € 77,47, da versare sul c.c.p. n. 1727, intestato alla Tesoreria Provinciale di , con causale di versamento “Diritto di licenza – Capitolo 1419/01”.

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                                    • #48
                                      Sei un tesoro!!!! ...... nel senso che per il forum sei una vera risorsa!

                                      Giro tutto al mio cartologo di fiducia, se passa ...metto subito in piedi il secondo impianto !!!

                                      Grazie 1000!

                                      P.S.: ecco un link x il decreto citato:

                                      Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative
                                      Ultima modifica di scresan; 22-07-2013, 11:02.

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                                      • #49
                                        Oggi sono andato all'uff. dogane. Ho portato copia del fac simile postato dal liga.
                                        La discussione sembra essere stata proficua: se un primo funzionario non ne ha voluto sapere di interpretare la norma vigente in senso "semplificativo!", in quanto per lui la norma è chiara, e non prevede semplificazioni, un secondo funzionario, dopo una lunga discussione pare aver preso a cuore la situazione (impianti sotto i 100 kwp, esenti comunque dell' imposta) e ha trattenuto il foglio che gli avevo portato, rimandando la decisione fra 15 gg al rientro del responsabile (immagino dell' ufficio).

                                        E' stato molto chiaro nel sostenere che essendo a zero l' accisa sull' energia autoconsumata, non avrebbe senso pretendere dalle aziende una serie di inutili (ai fini delle entrate dello stato!) balzelli, che per essere chiari sono:

                                        1- contatore fiscale, praticamente basterebbe quello integrato negli inverter ( pare che l' aeeg si stia muovendo a tal riguardo!)
                                        2- registri fiscali e loro compilazione, e vidimazioni varie
                                        3- denuncia annuale dell' energia autoconsumata........

                                        Anche la soluzione proposta dal gse, per l'utilizzo comunque di un secondo contatore in caso di potenziamento di impianto fotovoltaico, senza CE, pare creare molti problemi, dato che enel non installa il contatore, non avendo ricevuto nessuna comunicazione da parte dell' aeeg!! e ritiene sia solo un' interpretazione del gse.......... (solita italia!)

                                        Sarebbe utile, anzi utilissimo, riuscire a trovare l' articolo del decreto legge del 2012, sulle semplificazioni, dove si accenna a questa "semplificazione" se qualcuno ha un link o qualche idea????

                                        Questo pomeriggio, mi sono riletto per bene la dichiarazione del liga, ma c'è un passaggio con dei riferimenti normativi che non sembrano giusti:

                                        ---> Precisa che per quel che concerne i consumi propri è prevista l’esenzione dal pagamento dei tributi: dall’art. 52, comma 3, lettera a) e b), del succitato D.Lgs.vo, per l’accisa <----

                                        questi sotto i riferimenti:

                                        _______________

                                        TITOLO II ((ENERGIA ELETTRICA))
                                        Art. 52.
                                        (Artt. 1 e 5 T.U. energia elettrica 1924 (*) - Art. 2 legge 31 ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge 19 marzo 1973, n. 32 - Art. 22 legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Art. 6 D.L. n. 151/1991 (**) - Art.
                                        10 legge 31 gennaio 1994, n. 97).
                                        Oggetto dell'imposizione

                                        ......omisis.....
                                        3. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica:

                                        a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
                                        b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori) nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;


                                        _________

                                        Ora mi pare che siano casistiche che nulla centrano con quanto richiesto!!!!

                                        Come la mettiamo?? C'è qualche intenditore di leggi???

                                        Ligabue....... ho interpretato male qualcosa???

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                                        • #50
                                          Ho ricontrollato le varie norme, non tenete conto dell' ultima parte del mio post precedente (non riesco a modificarlo!).

                                          Allego le modifiche apportate dal Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 -
                                          sulle semplificazioni, che ha aggiunto alcuni commi a 2 articoli del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come segue:
                                          TITOLO II ENERGIA ELETTRICA
                                          Art. 53
                                          SOGGETTI OBBLIGATI E ADEMPIMENTI
                                          .........
                                          7 . Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica e’ rilasciata, dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell’autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale.
                                          «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza e' rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.»


                                          Articolo 2 -
                                          Art. 2 Comunicazioni e adempimenti formaliIn vigore dal 2 marzo 2012

                                          13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza e' rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».


                                          TITOLO II ENERGIA ELETTRICA
                                          Art. 55
                                          ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
                                          ........
                                          5. I soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell’energia adoperata, corrispondono l’accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l’obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso.
                                          Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore «ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente», con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l’imposta mediante canone di abbonamento annuale.


                                          Articolo 3 -
                                          Art. 3 Facilitazioni per imprese e contribuentiIn vigore dal 2 marzo 2012

                                          13. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
                                          Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 -produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504, dopo le parole: «impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore» sono inserite leseguenti: «ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente».




                                          Come si puo' intuire il liga ha perfettamente ragione, nel senso che il fac simile della richiesta è perfettamente in linea con le attuali leggi e regolamenti in vigore.

                                          Oggi sono ripassato alle dogane della mia provincia, ma non sono riuscito a parlare con il responsabile. Incontro rimandato di una settimana!
                                          Vi tengo informati!

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                                          • #51
                                            Ti aggiorno anch'io. Qui in Puglia, dove i tecnici dell'AD sono molto ben aggiornati, le licenze per convenzione sono momentaneamente sospese in attesa di chiarimenti ufficiali da parte della AD di Roma che deve incontrarsi con il GSE, che al momento è all'oscuro della nuova normativa e non l'ha ancora recepita. Quindi si è creato l'inconveniente da parte del GSE che continua a richiedere le dichiarazioni annuali di consumo (pena sospensione degli incentivi) quando invece queste dichiarazioni non sono più disponibili per chi è passato al regime per convenzione.
                                            Consiglio quindi di attendere delucidazioni...

                                            saluti

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                                            • #52
                                              So che ci sono vari problemi con il GSE! Infatti nei potenziamenti di impianti fotovoltaici esistenti (in CE), con nuovi senza CE, il Gse con circolare aveva imposto di utilizzare un contatore di produzione per il secondo impianto, che enel, tuttora, non installa!.

                                              Il mio "cartologo" di fiducia, mi ha detto che a lettera raccomandata di chiarimenti al gse con richieste specifiche a riguardo, in particolare quale norma o legge o altro avessero applicato !!!! il Gse ha immediatamente sbloccato l' impianto in CE preesistente ...... (non so altro, ma mi informero').

                                              Nel caso invece dell' officina elettrica in convenzione ... è diverso, in quanto il regolamento attuale prevede certe richieste e procedure, ma le norme-leggi dovrebbero essere comunque rispettate, in quanto sicuramente superiori a qualsiasi procedura formulata da un ente o autorità.

                                              Certo che per gli ispettori della AD e del gse........ Dura lex, sed lex!!

                                              Vedremo come andrà a finire....

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                                              • #53
                                                So che ci sono vari problemi con il GSE! Infatti nei potenziamenti di impianti fotovoltaici esistenti (in CE), con nuovi senza CE, il Gse con circolare aveva imposto di utilizzare un contatore di produzione per il secondo impianto, che enel, tuttora, non installa!.
                                                Bè, basta che nella domanda di connessione si chieda ad Enel di installarlo (per loro è un piacere, dato che si paga il canone annuo) e tutto si risolve: ho già effettuato 5 potenziamenti senza incentivi...
                                                Il problema sorge nel caso di potenziamento di impianto incentivato con V C.E. in quanto lo SSP non è cumulabile con la tariffa onnicomprensiva (il problema sorge nel portale Gaudì di Terna...).

                                                Per la licenza per convenzione, in attesa dell'AD, ho inoltrato mail al GSE con richiesta di chiarimenti ufficiali, inserendo tutti i riferimenti normativi che abbiamo elencato insieme in questa discussione.

                                                saluti

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                                                • #54
                                                  ... sono appena tornato da una visita ad un mio cliente ..... e guarda chi mi presenta ? un suo amico di infanzia, il responsabile di uno degli uffici delle dogane della mia provincia!!!!! prendo la palla al balzo e gli chiedo info immediatamente:

                                                  lui mi propone subito una soluzione, cioè un solo contatore fiscale per la produzione di tutti e due gli impianti (ricordo che con il secondo impianto supero i fatidici 20 kwp), quindi una taratura sola ogni 3 anni, invece che due ! in effetti non ci avevo pensato... è già un passo avanti!
                                                  Gli illustro velocemente, fra una birra e l' altra!, la possibilità di ulteriori semplificazioni introdotte dai decreti del 2012..... ma pare non conoscere bene la questione.
                                                  Ho appuntamento prossimo lunedì nel suo ufficio, e gli porterò i fac-simile della richiesta, e gli aggiornamenti già evidenziati sopra.

                                                  Pare una persona molto disponibile e concreta, spero mi aiuti nell' impresa!!

                                                  Chiaramente vi tengo informati!

                                                  @ligabue82: è vero che enel installa il contatore, ma sopra i 20 kwp di impianto, il cannone annuo è abbastanza alto (credo 300-400 euro), non certo i 30-40 euro che chiede ora per il servizio di telelettura per il gse, negli impianti sotto i 20 kwp.

                                                  Che poi per i potenziamenti, non deve fare neppure le teleletture, dato che i nuovi impianti sono fuori del CE, esclusi i dati per lo SSP o cessione parziale, che comunque dipendono dal contatore di scambio, non da quello di produzione....... o mi sfugge qualcosa???

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                                                  • #55
                                                    Confermo che il canone annuo è più alto.
                                                    vedi qui (in basso alla pagina): http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_d...uttori_misura/

                                                    Purtroppo, anche per i potenziamenti (di impianti incentivati) che non godranno di incentivo il GSE prescrive la presenza di un contatore di produzione (vedi news sul sito del GSE di metà giugno, se non erro il 13 giugno).

                                                    teniamoci aggiornati.

                                                    saluti

                                                    Commenta


                                                    • #56
                                                      AI FINI STATISTICI ,il contatore di produzione per un impianto SENZA incentivo CE serve per segnare la misura sul libro di officina e basta nulla +.
                                                      semmai per annotare quanta energia uno autoconsuma ,ma fiscalmente visto che l'accisa sull'autoconsumo non si paga a che prò tenere un'altro contatore con tutti i costi annessi ?

                                                      Commenta


                                                      • #57
                                                        Eccomi!! Oggi con il mio malloppo di carte prese da internet e grazie al liga, mi sono presentato nell' ufficio dell'amico del mio cliente amico! Gli ho presentato tutta la vicenda, che in breve:

                                                        1- impianto di 19,9 kwp con il 4° conto energia, in SSP
                                                        2- intenzione di fare il secondo impianto di 19,9 (o 20 kwp) senza CE, sullo stesso POD del primo, mantenendo il SSP.
                                                        3- richiedo una officina elettrica in convenzione, impegnandomi, comunque, a predisporre l' impianto per un eventuale installazione del contatore fiscale, ove il legislatore modifichi le norme, magari a livello regionale (il Friuli è una regione a statuto speciale e potrebbe introdurre delle accise sull' energia autoconsumata), senza obbligo di:
                                                        a- contatore fiscale di produzione
                                                        b- registro di officina
                                                        c- dichiarazione di produzione,

                                                        in seguito agli aggiornamenti e semplificazioni introdotte da decreto semplificazioni del 2012.

                                                        Faccio presente che i costi di queste semplificazioni, sen non accettatte sono:

                                                        1- dichiarazione di produzione annuale (300-350 euro)

                                                        2- verifica di 2 contatori fiscali di produzione (uno necessario per il 4° CE, ed uno per il nuovo impianto, 600-700 euro cad, ogni 3 anni, cioè altri 350-400 euro anno)

                                                        3- spese contatori di misura enel ( in BT chiede altri 350 euro anno per il contatore di scambio, qualora la potenza degli impianti sul pod superino i 20kwp, ed altri 36 cad per il contatore di produzione). Questo aspetto non dipende dall' agenzia delle entrate, ma da aeeg e enel e devo approfondirlo. Anzi se qualcuno me lo chiarisce, ne sarei grato!

                                                        In pratica sono minimo 1100 euro/anno di soli costi vivi per le scartoffie, +, come si suol dire, lo sbattimento!!!

                                                        Ora un 20 kwp senza CE nellla mia zona (est del friuli), con la sola vendita dell' energia potrebbe fruttare (23000 kwh x 8,5 cent ) 2000 euro/anno.

                                                        Mi pare assurdo che le scartoffie mangino oltre il 50% della rendita dell' impianto.

                                                        Sentite le mie dimostranze....... mi ha detto picche!!!!

                                                        Il motivo è un chiarimento contenuto nella RU 41383 dell' agenzia delle dogane, in questa parte che allego, in quanto a loro dire, questa semplificazione è attivabile solo nei casi l' accisa sia dovuta. Cioè dato che nella casistica in esame (energia autoconsumata) è esente dell' accisa, non possono applicare la semplificazione!!!!!

                                                        Un paradosso!

                                                        Da una parte cercano di favorire le fonti rinnovabili, in seguito anche ai regolamenti comunitari, togliendo l' accisa per l' energia consumata sul posto, dall' altra pretendono per niente una serie di complicazioni burocratiche, che non portano un cent allo stato.

                                                        Ho piu' volte insistito sul fatto che la sicurezza fiscale viene garantita dal fatto che dopo tutte queste determinazioni l' accisa da versare è zero, quindi non è possibile "imbrogliare" sui kwh consumati, perchè comunque, ai fini dell' ufficio delle dogane, con le norme vigenti, il risultato è sempre pari a zero accise!!!!!

                                                        Devo anche dire, che se voleva semplificare, il legislatore, poteva semplicemente sostituire il numero 20 kwp, con il numero 100kwp, al

                                                        TITOLO II
                                                        ENERGIA ELETTRICA
                                                        Art. 52
                                                        OGGETTO DELL’IMPOSIZIONE
                                                        1.
                                                        L’energia elettrica (codice NC 2716) e’ sottoposta ad accisa, con l’applicazione delle aliquote di cui
                                                        all’allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per
                                                        l’energia elettrica prodotta per uso proprio.
                                                        2. Non e’ sottoposta ad accisa l’energia elettrica:
                                                        a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 100 kW (20 kW);


                                                        e che ci voleva!!!!!!!!!!!!!!!

                                                        In conclusione, senza CE, credo che impianti superiori a 20 kwp non siano realizzabili se non da 60-70 kwp in poi.

                                                        N.B.: ecco i chiarimenti delle dogane sul art. 55 incriminato!

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                                                        • #58
                                                          Che diamine!
                                                          Ho fatto passare i clienti da licenza "normale" a licenza per convenzione; se adesso ritrattano e devono tornare indietro, i produttori saranno infuriati (anche con me).
                                                          E' un mondo difficile...

                                                          saluti

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                                                          • #59
                                                            Eccomi di nuovo!!! Finalmente, sono riuscito a parlare con il responsabile dell' ufficio che alla fine, essendo un "anziano" e di poche parole, anche se molto sensate e condivisibili, sulle norme che hanno messo in piedi!! mi ha dato un

                                                            "parere favorevole a voce!" alla reale possibilità di ottenere officina elettrica in convenzione!!!,

                                                            sebbene con l' impegno da parte mia di predisporre l' impianto ed un vano tecnico per l' installazione di un eventuale contatore, in caso il legislatore cambi idea sull' esenzione delle accise. Anzi, viste le perplessità del gse che richiede comunque l' installazione di un contatore, credo che alla fine si potrebbe anche installarlo, senza, però "fini fiscali", ma al solo scopo di quantificare l' energia .....

                                                            L' ispettore mi ha anche fatto capire che per lui, l' energia di un impianto fotovoltaico è ormai perfettamente quantificabile con sistemi statistici tipo pvgis, quindi alla fine i controlli sono comunque possibili, indipendentemente dai contatori, qual' ora, in futuro, necessari.

                                                            Ora a tutela di tutti invierò una richiesta scritta di parere all' uffici proposto (URP ufficio relazioni con il pubblico!), pre inizio impianto, e solo dopo tirerò le conclusioni sulla fattibilità/redditività dei possibili potenziamenti degli impianti.

                                                            A parole, è fatta, ora vediamo con i fatti!

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                                                            • #60
                                                              credo che alla fine si potrebbe anche installarlo, senza, però "fini fiscali", ma al solo scopo di quantificare l' energia .....
                                                              Il problema è che il GSE lo richiede a scopo "fiscale" (vedi news di metà giugno e relativi allegati).

                                                              saluti

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