Ho ricontrollato le varie norme, non tenete conto dell' ultima parte del mio post precedente (non riesco a modificarlo!).
Allego le modifiche apportate dal Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 -
sulle semplificazioni, che ha aggiunto alcuni commi a 2 articoli del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come segue:
TITOLO II ENERGIA ELETTRICA
Art. 53
SOGGETTI OBBLIGATI E ADEMPIMENTI
.........
7 . Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica e’ rilasciata, dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell’autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale.
«Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza e' rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.»
Articolo 2 -
Art. 2 Comunicazioni e adempimenti formaliIn vigore dal 2 marzo 2012
13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza e' rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».
TITOLO II ENERGIA ELETTRICA
Art. 55
ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
........
5. I soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell’energia adoperata, corrispondono l’accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l’obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso.
Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore «ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente», con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l’imposta mediante canone di abbonamento annuale.
Articolo 3 -
Art. 3 Facilitazioni per imprese e contribuentiIn vigore dal 2 marzo 2012
13. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 -produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504, dopo le parole: «impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore» sono inserite leseguenti: «ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente».
Come si puo' intuire il liga ha perfettamente ragione, nel senso che il fac simile della richiesta è perfettamente in linea con le attuali leggi e regolamenti in vigore.
Oggi sono ripassato alle dogane della mia provincia, ma non sono riuscito a parlare con il responsabile. Incontro rimandato di una settimana!
Vi tengo informati!