Questo è quanto scritto nella bozza:
Art. 3
(Sistema incentivante opzionale, offerto ai produttori di energia elettrica
rinnovabile, per una diversa modulazione temporale degli incentivi già in
corso)
Al fine di contenere l’onere annuo sulle tariffe elettriche degli incentivi alle
energie rinnovabili e massimizzare l’apporto produttivo nel medio-lungo
termine dagli esistenti impianti a energia rinnovabile che hanno accesso agli
incentivi, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di
impianti cui si applicano gli istituti delle tariffe onnicomprensive o dei
Certificati Verdi per i quali, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 3
marzo 2011 n.28 e dell’articolo 19 del DM 6 Luglio 2012, è stabilito a
decorrere dal 2016 un incentivo per il periodo residuo di incentivazione nei
termini definiti dal medesimo decreto ministeriale possono, per i medesimi
impianti, in misura alternativa:
a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di
diritto residuo. In tal caso, al termine di tale periodo il produttore non ha
diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e
scambio sul posto, a carico delle tariffe elettriche per qualunque tipo di
intervento realizzato sullo stesso sito;
b) optare per una rimodulazione dell’incentivo spettante, volta a valorizzare
l’intera vita utile dell’impianto. In tal caso, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il
produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per
ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministero dello
sviluppo economico [DI CONCERTO CON MATTM E MIPAF ??], con
parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall’entrata
in vigore del presente provvedimento, da applicarsi per un periodo rinnovato
di incentivazione pari al periodo residuo dell’incentivazione spettante alla
medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione
viene differenziata in ragione del periodo residuo spettante, del tipo di fonte
rinnovabile e dell’istituto incentivante ed è applicata, per gli impianti a Bozza 2 settembre 2013 – ore 20.00
18
certificati verdi, al valore di cui all’articolo 19, comma 1, del DM 6 Luglio
2012 ovvero, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa
spettante al netto del prezzo di cessione dell’energia elettrica. Tale riduzione
viene determinata tenendo conto dei costi, in particolare quelli di natura
finanziaria, indotti dall’operazione di rimodulazione degli incentivi e
includendo un premio per i produttori che optano per la rimodulazione.
2. L’opzione di cui al comma 1, lettera b), deve essere esercitata entro il 31
marzo 2014 mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con
modalità definite dallo stesso Gse entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
b) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 6 luglio 2012, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime
transitorio di cui all’articolo 30 dello stesso decreto.
Art. 3
(Sistema incentivante opzionale, offerto ai produttori di energia elettrica
rinnovabile, per una diversa modulazione temporale degli incentivi già in
corso)
Al fine di contenere l’onere annuo sulle tariffe elettriche degli incentivi alle
energie rinnovabili e massimizzare l’apporto produttivo nel medio-lungo
termine dagli esistenti impianti a energia rinnovabile che hanno accesso agli
incentivi, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di
impianti cui si applicano gli istituti delle tariffe onnicomprensive o dei
Certificati Verdi per i quali, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 3
marzo 2011 n.28 e dell’articolo 19 del DM 6 Luglio 2012, è stabilito a
decorrere dal 2016 un incentivo per il periodo residuo di incentivazione nei
termini definiti dal medesimo decreto ministeriale possono, per i medesimi
impianti, in misura alternativa:
a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di
diritto residuo. In tal caso, al termine di tale periodo il produttore non ha
diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e
scambio sul posto, a carico delle tariffe elettriche per qualunque tipo di
intervento realizzato sullo stesso sito;
b) optare per una rimodulazione dell’incentivo spettante, volta a valorizzare
l’intera vita utile dell’impianto. In tal caso, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il
produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per
ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministero dello
sviluppo economico [DI CONCERTO CON MATTM E MIPAF ??], con
parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall’entrata
in vigore del presente provvedimento, da applicarsi per un periodo rinnovato
di incentivazione pari al periodo residuo dell’incentivazione spettante alla
medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione
viene differenziata in ragione del periodo residuo spettante, del tipo di fonte
rinnovabile e dell’istituto incentivante ed è applicata, per gli impianti a Bozza 2 settembre 2013 – ore 20.00
18
certificati verdi, al valore di cui all’articolo 19, comma 1, del DM 6 Luglio
2012 ovvero, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa
spettante al netto del prezzo di cessione dell’energia elettrica. Tale riduzione
viene determinata tenendo conto dei costi, in particolare quelli di natura
finanziaria, indotti dall’operazione di rimodulazione degli incentivi e
includendo un premio per i produttori che optano per la rimodulazione.
2. L’opzione di cui al comma 1, lettera b), deve essere esercitata entro il 31
marzo 2014 mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con
modalità definite dallo stesso Gse entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
b) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 6 luglio 2012, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime
transitorio di cui all’articolo 30 dello stesso decreto.
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