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Impianto fotovoltaico e super ammortamento al 140%

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  • Impianto fotovoltaico e super ammortamento al 140%

    Ottime notizie, ho una risposta ufficiale data dalla segreteria fiscale dei tabaccai ad un mio cliente che dopo la sua casa ha intenzione di fare un impianto anche sulla sua attività:
    Gentile associato,
    in merito al quesito posto è importante fare alcune considerazioni. Ci comunica che ha intenzione di acquistare dei pannelli solari per la produzione dell’energia elettrica da installare presso la sede della sua attività e ci chiede se tale investimento possa rientrare nell’agevolazione economica del super ammortamento del 140%.
    Prima di rispondere alla sua domanda, preme, innanzitutto, fare un passo indietro e verificare quali siano le condizioni per usufruire di tale agevolazione fiscale. Inoltre, le ricordiamo che la produzione dell’energia elettrica ai fini dell’attività d’impresa rientra nel processo produttivo aziendale e rappresenta un costo inerente l’attività stessa.
    La legge di Stabilità 2016 ha previsto un bonus del 140% sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature. In particolare, il requisito soggettivo che deve essere soddisfatto per poter usufruire dell’agevolazione è che il soggetto sia titolare di reddito d’impresa. Inoltre, l’investimento in macchinari ed attrezzature deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. L’incentivo si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisto del bene ai fini della deducibilità dell’ammortamento. Sotto il profilo oggettivo, invece, sono esclusi dal beneficio i beni materiali che seppur strumentali all’attività hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.
    Pertanto, per verificare se l’investimento che intende effettuare possa rientrare nell’agevolazione sopra descritta, è indispensabile verificare il coefficiente di ammortamento previsto per i pannelli solari.
    Su tale argomento, si è espressa L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E del 2013 che tra le altre indicazioni, ha qualificato gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale in beni mobili, per i quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione in catasto, e beni immobili, per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione in catasto e censibili nella categoria D/1 oppure D/10. Conseguentemente, anche i coefficienti di ammortamento sono stati individuati tenendo conto della loro natura catastale. Ai fini fiscali la circolare indica che il costo sostenuto per la realizzazione degli impianti è deducibile a titolo di ammortamento con aliquota del 9%, nel caso in cui l'impianto configura un bene mobile mentre con aliquota del 4%, nell’ipotesi in cui lo stesso si configuri come bene immobile.
    L ’Agenzia individua le caratteristiche qualitative per distinguere le installazioni per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione in catasto da quelle per le quali non sussiste affermando che non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come ad esempio quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici. In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione in catasto qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
    • La potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è inferiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
    • La potenza nominale complessiva, espressa in kilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
    • Per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei panelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

    Tali precisazioni trovano ulteriore conferma nella circolare dell’Agenzia delle Entrata n. 2/E del 1 febbraio 2016 avente ad oggetto: “Unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare - Nuovi criteri di individuazione dell’oggetto della stima diretta. Nuove metodologie operative in tema di identificazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema informativo catastale”.

    Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, riteniamo che il pannello solare per la produzione dell’energia elettrica che lei ha intenzione di installare presso la sede della sua attività economica se rispetta almeno una condizione tra quelle sopra indicate possa rientrare nella definizione di bene mobile e quindi usufruire dell’aliquota del coefficiente di ammortamento pari al 9%. Conseguentemente potrà usufruire dell’agevolazione del 140% sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature.

    L’ufficio fiscale resta a disposizione per qualsiasi informazione a riguardo.

    Ufficio Fiscale
    Federazione Italiana Tabaccai
    Credo che al punto 1 ci sia un errore, dovrebbe essere non SUPERIORE e non "non INFERIORE"
    ma per il resto è abbastanza chiaro
    fino a 3kwp per unità o sotto i 150mc se su terreno si va come bene strumentale mobile...
    FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
    FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
    FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12
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