CONSIGLIO DI STATO..MANCANZA REQUISITI PRODUZIONE CE..Non si perde tutto incentivo ma solo maggiorazione - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

CONSIGLIO DI STATO..MANCANZA REQUISITI PRODUZIONE CE..Non si perde tutto incentivo ma solo maggiorazione

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • CONSIGLIO DI STATO..MANCANZA REQUISITI PRODUZIONE CE..Non si perde tutto incentivo ma solo maggiorazione

    [h=1]Volevo metetrlo dive si parlava si Zuccotti, ma non trovo piu nessuna discusisone col "cerca" se metto Zuccotti..cancellate su richiesta della ditta?
    Comuqnue mi pare c'era anche il caso degli Axial (o nome simile), che avevano certificato FI che non corrispondeva...per cui se non erano CE, ma erano CEI e tutto il resto, si perde solo il +10%...pace...



    CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ - 18 maggio 2016, n. 2006

    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 10279 del 2015, proposto da:
    Punta Cugno Solare Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Marini in Roma, Via dei Monti Parioli, n. 48;

    contro
    Gestore dei Servizi Elettrici Gse Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284;

    per la riforma

    della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 11706/2015, resa tra le parti, concernente decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per impianto fotovoltaico sito nel Comune di Augusta.

    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Elettrici Gse Spa;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Malinconico e Marini (anche su delega di Sticchi Damiani);

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO
    Con comunicazione dell’11 aprile 2012 (prot. GSE/FTVA 201290564995), la Soc. Sim Solar a r.l. presentava richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti, previste dal D.M. 5/5/2011 (cd. Quarto Conto Energia), per l’impianto di propria titolarità denominato “Sebastiano” e sito nel Comune di Augusta (SR), in C.da Volpignone.

    Al fine del riconoscimento della maggiorazione prevista dall’art. 14, c. 1 lett. d) del citato D.M., spettante in caso di utilizzo di componenti prodotti all’interno dell’Unione Europea, la società allegava alla richiesta di incentivo l’attestato di Factory Inspection n. 11-PPI-006209/03-L01-TIC, fornito dalla ditta Zuccotti s.r.l., fornitrice dei pannelli fotovoltaici.

    Nell’ambito dell’istruttoria per l’ammissione dell’impianto al regime di incentivazione, il GSE riscontrava, con nota del 16 maggio 2012, la non conformità delle matricole poste al di sotto del vetro dei pannelli acquistati dalla Sim Solar s.r.l. (composte da 17 caratteri del tipo “S6Pxxxxxxxxxxxxxx”), rispetto alla regola sequenziale, conforme a normativa CEI/EN 61215, indicata nell’Attestato di Factory Inspection (consistente in una lettera A seguita da 7 cifre numeriche, del tipo “Annnnnnn”).

    Per tale ragione, il Gestore per i Servizi Energetici invitava la società istante ad integrare la documentazione fornita, domandando in particolare la produzione del certificato dei moduli fotovoltaici conforme alle regole CEI/EN 61215, nonché il documento attestante la garanzia dei moduli fotovoltaici e i certificati di ispezione di fabbrica degli stabilimenti produttivi, dei moduli e degli inverter.

    In riscontro alla suddetta richiesta, la Sim Solar forniva al GSE una dichiarazione della Zuccotti s.r.l. con cui si dichiarava che l’elenco in precedenza trasmesso dalla fornitrice dei pannelli era errato. Veniva inoltre comunicato l’elenco matricole corretto, recante il codice alfanumerico corrispondente all’Attestato di Factory Inspection.

    Con provvedimento del 12 giugno 2012 (prot. FTV_506033) il GSE comunicava pertanto alla Sim Solar il riconoscimento della tariffa incentivante, nella misura di 0,189 €/kWh, comprensiva del premio previsto dall’art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 5/5/2011.

    In data 2 luglio 2012 la società informava il GSE del passaggio nella titolarità dell’impianto della Punta Cugno Solare s.r.l., chiedendo la formalizzazione del subentro del cessionario nella convenzione.

    Con successiva nota prot. P20130143892 del 5 luglio 2013, il GSE comunicava l’avvio del procedimento di verifica, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 5 marzo 2011 n. 28 e dell’art. 21 D.M. 5/5/2011, procedendo successivamente ad effettuare un sopralluogo presso l’impianto “Sebastiano” in data 11 luglio 2013.

    Le risultanze dell’attività di controllo venivano in seguito descritte con nota prot. GSE/P20140031324 del 13 marzo 2014, che possono così sintetizzarsi: a) le etichette inamovibili poste, su ciascun modulo fotovoltaico, al di sotto del vetro, risultavano composte da 17 caratteri e dunque non corrispondevano alla struttura delle matricole riportata nell’Attestato di Factory Inspection, allegato alla richiesta di incentivazione dell’impianto di produzione; b) i medesimi moduli presentavano sul retro due etichette amovibili: una, di 17 caratteri, identica a quella posta al di sotto del vetro e l’altra, di 8 caratteri, del medesimo formato dell’Attestato di Factory Inspection, ma, in ragione della propria amovibilità, non conforme alla disciplina CEI/EN 50380; c) il certificato n. 11-PPV-0006209/03-L02-TIC, di conformità alla normativa CEI/EN 61215, non si riferiva pertanto ai moduli che componevano l’impianto, identificabili esclusivamente sulla base dei dati contenuti sulle etichette inamovibili, che pertanto non risultavano riconducibili allo stabilimento della Zuccotti s.r.l.; d) l’Attestato n. 11-PPI-0006209/03-L01-TIC, allegato alla richiesta di incentivazione, riportava nel campo Annual Capacity la dicitura “XX MW”, mentre il medesimo certificato inviato al GSE dall’Ente di certificazione recava il valore di “15 MW”.

    Il GSE disponeva pertanto la sospensione in via cautelativa dell’erogazione degli incentivi, sino all’esito della procedura di verifica, e invitava il responsabile dell’impianto a presentare osservazioni nei dieci giorni successivi.

    In risposta, la Punta Cugno inviava, in data 18 marzo 2014, osservazioni e documenti, successivamente integrati con note del 9 e del 17 aprile 2014, affermando, da un lato, che la difformità dei numeri di serie rilevati sui moduli fotovoltaici sarebbe stata imputabile esclusivamente ad un errore dell’azienda produttrice e, dall’altro, che la dicitura riportata sul campo denominato “Annual Capacity” fosse dipesa da un mero refuso, riconosciuto dalla stessa Zuccotti s.r.l., del certificato inserito nel sito internet del fornitore.

    Non ritenendo le argomentazioni fornite dalla società idonee a spiegare le difformità riscontrate in sede di verifica, il GSE procedeva, con provvedimento prot. P20140052923 del 29 maggio 2014, a disporre la decadenza della Punta Cugno dal diritto alle tariffe incentivanti e l’annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione alle stesse.

    Con il medesimo atto, veniva inoltre richiesta al soggetto responsabile la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, per un importo complessivo pari a € 341.013,89, entro il termine di 30 giorni.

    Con ricorso notificato in data 24 luglio 2014, la Punta Cugno Solare s.r.l. impugnava dinanzi al T.AR. del Lazio le richiamate risultanze del procedimento di verifica del GSE del 13 marzo 2014 ed il provvedimento di decadenza del 29 maggio 2014, chiedendo l’annullamento degli stessi.

    Nello specifico, il ricorso verteva essenzialmente su tre profili.

    Con il primo motivo di impugnazione, veniva dedotta la violazione degli artt. 11 e 14 del D.M. 5/5/2011, nonché la falsa applicazione ovvero violazione dell’art. 42, c. 3 D.L.gs. n. 28/2011, per non avere il GSE tenuto conto dell’assoluta assenza di colpa della Punta Cugno, nella redazione della richiesta di ammissione agli incentivi e pertanto nella presentazione di dati e documenti non veritieri, attività sanzionata ai sensi dell’art. 21 D.M. 5/5/2011. La circostanza, a dire della ricorrente, avrebbe escluso in radice l’irrogazione della sanzione punitiva rappresentata dalla decadenza dagli incentivi e la restituzione delle somme già corrisposte.

    Il secondo profilo di ricorso, invece, atteneva alla conformità dei pannelli solari utilizzati nell’impianto della Punta Cugno ai requisiti previsti dal D.M. 5/5/2011, fatto che avrebbe dovuto comportare, fermo restando il mancato diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 14, c. 1 lett. d) del medesimo Decreto Ministeriale, la legittimità degli incentivi ordinari, previsti dal Quarto Conto Energia, riconosciuti dal GSE con il provvedimento del 12 giugno 2012. La circostanza veniva supportata da perizia di parte, la quale accertava altresì che i pannelli solari installati nell’impianto della ricorrente erano stati prodotti in Cina, dalla ditta Chaungzhou Sunrise Solartech Co. Ltd.

    Infine, veniva lamentata la carenza dei presupposti di diritto per procedere all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies L. n. 241/90, del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti, per carenza nel caso di specie di un interesse pubblico al ripristino della legalità, prevalente rispetto ai contrapposti interessi dei privati.

    Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugnava altresì la nota prot. GSE/P20150005381 del 4 febbraio 2015, con cui veniva comunicato il trattenimento delle somme dovute, in pagamento delle fatture per l’energia ceduta dalla Punta Cugno in regime di “ritiro dedicato”, sino alla concorrenza dei crediti vantati nei confronti della società, per effetto del provvedimento di decadenza dagli incentivi e di recupero di quanto già corrisposto.
    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

  • #2
    Con sentenza n. 11706, pubblicata in data 15 ottobre 2015, il Tar del Lazio respingeva il ricorso, per le ragioni così riassumibili: a) l’art. 23, c. 3 del D.Lgs. n. 28/2011, espressamente richiamato dall’art. 21, c. 2 D.M. 5/5/2011 parrebbe implicare una sorta di automatismo tra la presentazione di dati o documenti falsi ovvero non veritieri, da parte del soggetto istante, e la sua decadenza dalle tariffe incentivanti, non rilevando l’elemento soggettivo della condotta posta in essere dal responsabile della violazione; b) il mancato riconoscimento del beneficio richiesto, così come la decadenza da esso e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, non costituirebbe affatto una sanzione afflittiva, ma meramente ripristinatoria dei rapporti, fatto che ulteriormente comproverebbe l’irrilevanza di profili di dolo o colpa nella condotta tenuta dall’istante; c) la decadenza dall’incentivo non potrebbe che riguardare, in forza del disposto dell’art. 42, c. 3 D.Lgs. n. 28/2011, l’intero importo dell’incentivo, e non solo la maggiorazione prevista dall’art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 5/5/2011; e) data la natura di atto vincolato ex lege del provvedimento di decadenza emesso dal GSE, non potrebbe rinvenirsi alcuna violazione della disciplina prevista dall’art. 21-nonies L. n. 241/90 da parte del Gestore dei Servizi Energetici; f) vista la legittimità dei provvedimenti amministrativi alla stessa presupposti, anche la successiva nota del 4 febbraio 2015, impugnata con motivi aggiunti, dovrebbe essere considerata conforme a diritto.

    Con atto di appello notificato in data 9 dicembre 2015, la soc. Punta Cugno Solare a r.l. chiede la riforma della citata sentenza del Tar Lazio con conseguente annullamento dei provvedimenti emessi nei suoi confronti dal GSE.

    In particolare, la società contesta le valutazioni svolte dal giudice di prime cure, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e riproponendo le doglianze già sollevate in primo grado. Domanda inoltre a questo giudice di appello, nel caso in cui lo stesso reputasse di dover convenire con la ricostruzione interpretativa svolta dal Tar Lazio, di sollevare questione di legittimità costituzionale sulla compatibilità del combinato disposto degli artt. 23, c. 3 e 42, c. 3 D.Lgs. n. 28/2011 con l’art. 117 della Costituzione, nonché con gli artt. 6 (diritto ad un equo processo) e 7 (principio del “nulla poena sine lege”) della CEDU.

    Con atto di costituzione del 21 dicembre 2015 e con memorie difensive depositate in corso di causa, il Gestore per i Servizi Energetici contesta quanto da parte appellante dedotto, domandando la conferma della decisione di primo grado.

    All’udienza pubblica del 7 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

    DIRITTO
    Con il primo motivo di appello, la Punta Cugno Solare s.r.l. solleva due quesioni.

    Da un lato, lamenta l’illegittimità dell’operato del GSE, che non avrebbe tenuto conto dell’assenza di qualsiasi profilo di dolo o colpa della società nella presentazione di dati e documenti “falsi o non veritieri”, sanzionata ai sensi dell’art. 21 D.M. 5/5/2011.

    Più nello specifico, l’appellante rileva che la documentazione prodotta ai fini del riconoscimento delle somme incentivanti previste dal “Quarto Conto Energia” era stata in origine presentata dalla Sim Solar s.r.l., soggetto da essa completamente distinto. Inoltre, i dati forniti dalla stessa Sim Solar, erano stati a loro volta forniti dalla Zuccotti s.r.l., produttrice dei pannelli fotovoltaici installati nell’impianto di Augusta, oggi di proprietà dell’appellante.

    Ne deriverebbe che il GSE non avrebbe potuto legittimamente sottoporre la società alla procedura sanzionatoria prevista dagli artt. 21 D.M. 5/5/2011 e 23, c. 3 e 42, c. 3 D.Lgs. n. 28/2011, in carenza di qualsiasi responsabilità nella produzione di dati o documenti “falsi o non veritieri”.

    D’altro canto, l’appellante evidenzia l’irrilevanza della non correttezza delle informazioni fornite dalla stessa Punta Cugno, ai fini dell’ottenimento delle tariffe incentivanti, previste dal D.M. 5/5/2011.

    Più esattamente, l’appellante sottolinea che, come dimostrato attraverso la consulenza tecnica di parte, depositata in primo grado e non contestata dal GSE, i pannelli fotovoltaici installati nell’impianto di Augusta, sebbene prodotti in Cina dalla ditta Chaungzhou Sunrise Solartech Co. Ltd. (fatto da cui, come ammesso dalla medesima Punta Cugno, deriva la legittima decadenza della stessa dal premio del 10%, previsto dall’art. 14, c. 1 lett. d) D.M. 5/5/2011), risultavano conformi alla normativa CEI/EN 61215, pertanto incentivabili ai sensi del medesimo D.M. 5/5/2011.

    Il motivo è fondato nei sensi che ora si vanno a precisare.

    Dirimente nel caso in esame appare il secondo profilo, da ultimo evidenziato, inerente alla “rilevanza” delle violazioni contestata all’odierna appellante.

    Va, in primis, evidenziato che tanto il D.M. 5/5/2011, quanto il D.L.gs. n. 28/2011 - riferendosi entrambi i testi normativi sia ai casi di “falsità” (concetto presupponente, in teoria, la sussistenza dell’elemento del dolo, nel compimento dell’infrazione) che a quelli di “non veridicità” (comportante, al contrario, la mera non corrispondenza di quanto dichiarato rispetto alla realtà fattuale) dei dati o documenti forniti in sede di procedura per l’ammissione alle tariffe incentivanti - paiono prescindere completamente dall’elemento psicologico della condotta dell’istante.

    Ciò premesso, va, tuttavia, rilevato che entrambe le citate fonti normative richiedono, al fine dell’emanazione dei provvedimenti di decadenza dagli incentivi e di recupero delle somme eventualmente già erogate, che la violazione rilevata attraverso la procedura di verifica degli impianti, prevista dagli artt. 21 D.M. 5/5/2011 e 42 D.Lgs. n. 28/2011, debba risultare “rilevante” ai fini del riconoscimento dell’incentivo.

    A norma dell’art. 21, c. 2 D.M. 5/5/2011, difatti, “l’accertamento della non veridicità di dati e documenti o della falsità di dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili” comporta “la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante” nei (soli) casi in cui le dichiarazioni siano state fornite “ai fini dell’ottenimento delle tariffe incentivanti” e pertanto non qualora, come nella fattispecie, la non veridicità dei dati sia dipesa da un errore formale – tra l’altro, nemmeno commesso dall’istante – la cui assenza non avrebbe in ogni caso modificato l’esito della procedura di incentivazione dell’impianto.

    Allo stesso modo, l’art. 42, c. 3 D.Lgs. n. 28/2011 statuisce espressamente che il GSE possa disporre il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi “nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi”.
    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

    Commenta


    • #3
      Ne deriva, con ragionamento a contrario, che qualora le violazioni rilevate dal Gestore per i Servizi Energetici non risultino rilevanti ai fini dell’ottenimento delle tariffe incentivanti, le stesse non possano essere oggetto di procedura repressiva.

      Erra, pertanto, l’Ente appellato, laddove ritiene che nella normativa sopra descritta possa rinvenirsi una sorta di “automatismo” tra la presentazione di dati o documenti falsi ovvero non veritieri, da parte del soggetto istante, e la decadenza dello stesso dalle tariffe incentivanti.

      Tantomeno possono ritenersi corrette le conclusioni cui giunge il giudice di prime cure, nella parte in cui afferma addirittura che la non veridicità delle dichiarazioni rese in merito alla provenienza europea dei moduli fotovoltaici, rilevanti esclusivamente per l’ottenimento del bonus previsto dall’art. 14, c. 1 lett. d) D.M. 5/5/2011, “porta con sé la decadenza tout court della concessione tariffaria per falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 42 co. 3 D. lgs. 28/2011”.

      Invero, dalla normativa sopra citata appare sufficientemente chiaro che il Gestore per i Servizi Energetici, qualora riscontri, in sede di verifica ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n. 28/2011, inesattezze dei dati forniti dai soggetti partecipanti alle procedure per riconoscimento di incentivi per la produzione di energia, dovrebbe procedere ad una apposita valutazione – nel caso di specie, non svolta – sulla rilevanza di tali violazioni e non procedere direttamente e automaticamente al rigetto della relativa istanza (ovvero, alla decadenza del soggetto dagli incentivi e al recupero delle somme eventualmente già erogate).

      Come già evidenziato, l’appellante aveva già prodotto in primo grado una perizia tecnica di parte, a firma dell’Ing. Fazio, comprovante la conformità dei moduli installati nell’impianto di proprietà della Punta Cugno, con la normativa CEI/EN 61215 e pertanto il rispetto dei parametri tecnici richiesti dal D.M. 5/5/2011 per l’accesso agli incentivi. Tale perizia, rimasta incontestata dall’appellato, risulta sufficientemente chiara nel senso della non rilevanza delle violazioni commesse dalla Punta Cugno, nell’ambito della procedura di riconoscimento degli incentivi.

      Ne consegue che il comportamento tenuto dal GSE non può ritenersi legittimo, essendo lo stesso viziato da violazione della normativa di cui al D.M. 5/5/2011 e al D.Lgs. n. 28/2011.

      L’accoglimento di tale profilo di doglianza comporta l’assorbimento del terzo motivo di appello, concernente la sussistenza dei presupposti di diritto per procedere all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies L. n. 241/90, del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti, per carenza nel caso di specie di un interesse pubblico al ripristino della legalità, prevalente rispetto ai contrapposti interessi dei privati.

      Data l’illegittimità dei provvedimenti presupposti, anche la nota prot. GSE/P20150005381 del 4 febbraio 2015, impugnata in primo grado con ricorso per motivi aggiunti - con cui è stato comunicato il trattenimento delle somme dovute in pagamento delle fatture per l’energia ceduta dalla Punta Cugno in regime di “ritiro dedicato”, sino alla concorrenza dei crediti vantati nei confronti della società - va parimenti ritenuta illegittima in via derivata e, pertanto, deve essere conseguentemente annullata.

      Da quanto sopra specificato, in definitiva, deriva l’accoglimento del proposto appello nei sensi fin qui esposti e, per l’effetto, la riforma della sentenza di primo grado, con annullamento dei provvedimenti emessi dal GSE, esclusa la (non contestata) decadenza da parte di Punta Cugno Solare s.r.l. dalla maggiorazione della tariffa incentivante (10 %), prevista dall’art. 14, c. 1 lett. d) D.M. 5/5/2011.

      Le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della novità delle questioni trattate.

      P.Q.M.
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, così come proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla i provvedimenti emessi dal GSE nei confronti della Punta Cugno Solare s.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

      Spese doppio grado compensate.
      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

      Commenta


      • #4
        Oggi è arrivata la lettera del GSE nella quale affermano la decadenza delle tariffe incentivanti nonché la futura restituzione di quanto avuto. Ora. O sono impazziti o questo è uno Stato di estorsioni che massacra i contribuenti onesti. Clide Zuccotti è in giro bello pacifico e noi che abbiamo fatto progettare, acquistare e montare un impianto totalmente made in Italy pagato per made in Italy dobbiamo rimettere tutto l'investimento perché loro hanno permesso di vendere merce contraffatta. Nonostante questo Vinicio Mosè Vigilante spiega ai contribuenti truffati dunque, l'energia che buttiamo in rete la state estorcendo?

        Commenta


        • #5
          Beh..non credo che ti contestino lo SSP e quindi l'energia che immetti ti è stata pagata e non credo sia in discussione.
          Comunque, levando le parti sensibili, potresti pubblicare la lettera , per capire esattamente cosa ti contestano?
          Rientreresti nel caso simile a quello citato dalla sentenza che ho allegato? in tal caso penso che ti sarà facie vincere un ricorso...
          CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

          Commenta


          • #6
            ciao Marcober,
            allego il pdf arrivato via mail

            grazie
            File allegati

            Commenta


            • #7
              Ciao

              ad una rima lettura..direi che è un caso "simile" a quello trattato da TAR e CdS in precedenza...per cui se tu riuscissi a dimostrare che i pannelli che hai sono COMUNQUE conformi ala EN61215, e dimostrassi al tua buonafede (essendo un privato che si affida ad un installatore non dovrebbe essere difficile) dovresti vincere il ricorso.

              Questa cosa poteva gia essere anticipata al GSE..cioe si doveva andare a fondo..risalire al chi ha fatto i pannelli (nel ricorso si pala di un produttore cinese , ma con pannelli comunque certificati),..magari con una perizia di un Tecnico.... allegare VERI certificati EN61215...dichiarare apertamente errore (o truffa) della Zuccotti o dell'installatore o di entrambi..e la propria buonafede..e chiedere il solo declassamento della tariffa e non la cancellazione

              Ma non è stato fatto.

              resta la cosa che leggo alla fine...hai una CIL non timbrata dal Comune...e dicono che hai fornito bolle e fatture che non sono "riferibili" all'impianto.
              Ovviamente questa cosa non è facilmente sanabile..ed è pure causa di cancellazione di incentivi (non solo della maggiorazione)
              Ma anche qui bisogna sentire un tecnico e un avvocato..se la CIL è stat comuqnue presentaat davvero, il Comune magari ha internamente dei doc di protocollo o di gestione che "dimostrino" che la CIL era comunqnue loro mani. Potrebebro rilasciare un dc in cui dicono che era protocollata ma per errore la tua copia non era timbrata.

              Sui doc di tarsporto e fatture..bisogna vedere nel dettaglio..il sospetto che ti abbaino montato roba che arrivava da impiani dove altri avevano annusato il problema e hanno fatto "smontare e portar via" esiste..anche qui dovresti dimostrare la tua assoluta buonafede. Per sempio..hai pagato prezzo troppo basso? bolle e fatture non sono intestate a te e all'indirizzo dell'impianto? non è dettagliato in bolla e fattura cosa ti vendevano?
              Questa ultima cosa rischia di essere la piu rognosa..l'altra , se ti ci metti e i pannelli sono EN, ne potresti uscire...
              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

              Commenta


              • #8
                da non credere

                l'impianto è stato commissionato ad uno studio professionale che ne ha curato tutta la questione burocratica. è costato anche un bel gruzzoletto, sia per la pratica che per i componenti acquistati da Sacchi Elettroforniture S.p.A., che non è proprio l'ultimo distributore.

                proporrei un #MAIPIUCONLOSTATOLADRO

                è incredibile che io mi debba difendere da chi dovrebbe tutelare (la G dovrebbe stare per garante) e lo fa bene. tutela i ladri e i truffatori che sono gli unici che in questa vicenda non hanno risentito come le famiglie oneste o imprenditori laboriosi.

                due anni fa massacravo ed insultavo Francesco Sperandini in internet e social.
                Oggi inizio ad inseguire uno che, per ironia della sorte si chiama Vigilante. sembra uno scherzo, ma questo è lo Stato

                intanto il GSE in twitter non risponde a semplici domande. d'altronde gli stipendi di questi inutili garanti qualcuno li deve pagare e cercano di rubare nelle nostre tasche.

                e pensare che se avessi comprato pannelli cinesi sarebbero costati la metà e nessuno mi avrebbe chiesto nulla... W i prodotti italiani.

                Commenta


                • #9
                  Originariamente inviato da ftvv Visualizza il messaggio

                  e pensare che se avessi comprato pannelli cinesi sarebbero costati la metà e nessuno mi avrebbe chiesto nulla... W i prodotti italiani.
                  capisco l'amarezza..ma di fatto (con ogni probabilità) non hai affatto comprato italiano..ma probabilmente cinese..esattamente come oggi rimpiangi di non aver fatto (ma hai credo fatto a tua insaputa).

                  Come detto, mi pare che sia stata seguita male la prima contestazione del GSE..era meglio affidarsi subito ad un avvocato..e non (temo) all'installatore che ha "combinato il guaio", che magari ben sapeva cosa faceva già ai tempi e oggi cerca di "pararsi" piu che "tutelare te".

                  Come vedi sopra, chi era in situazione quasi analoga ne è uscito bene...ok..magari rientra 3 anni dopo ma rientra.
                  Tu sei un privato e se hai pagato fior di progettisti..chiamali in causa..a partire da chi ha presentato al CIL in Comune.
                  Se non riuscirai a spuntarla col GSE di cert potrai far causa per danni a chi ha sbagliato..progettista, chi ha curato pratiche col GSE, installatore, venditore di materiali
                  In particolare se esiste un Rivenditore ..SPA..solida..che ti ha venduto roba marchiata e certificata "MAde in italy" che oggi scopri non lo era..li chiami in causa facilmente..pe ril valore pagato e i danni subiti (esempio valore delle pratiche e dell'installazione)
                  Installatore e progettista..a cui hai messo a disposizione materiali e documenti "tarocchi"..hanno penso meno colpe.

                  ma quindi se capisco hai comprato i materiali tu direttamente? procedura un po anomala..specie nel 2013..no? tutti andavano sul "chiavi in mano"...
                  confermi? come mai tale scelta? ma in tal caso...che cosa non quadra relativamente a bolle e fatture?
                  Ultima modifica di marcober; 18-10-2016, 10:47.
                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                  Commenta


                  • #10
                    da non credere

                    ciao,
                    no no forse mi sono espresso male. sicuramente un avvocato sarà chiaro e faremo in modo che questa massa di trogloditi capisca che granchio stanno prendendo.
                    io non ho comprato nulla e il lavoro è stato eseguito da un fornitore con il quale lavora molto la mia azienda. solo ora abbiamo capito perché scrivono che la fattura non corrisponde... non hanno capito che oltre alla fattura che io ho pagato per il mio lavoro (che nemmeno menzionano ma hanno), abbiamo allegato anche la fattura del mio installatore che ha acquistato il materiale (insieme ad altri circa 600 pannelli). probabile che si siano persi il foglio allegato che spiegava questo.
                    in effetti in Italia capire cos'è una filiera si fa veramente fatica. era forse un eccesso per dimostrare la totale buona fede sia mia che ho pagato il pannello a prezzo di mercato, cosa che ha fatto anche il mio installatore comprandoli da Sacchi Elettroforniture S.P.A. . nessun prezzo basso, tutto fatto alla luce del sole e pagando quello avrei dovuto, IVA compresa, ovvio.

                    Commenta


                    • #11
                      La cosa che mi ha lasciato sbalordito, è che il tutto è iniziato il 6 Agosto 2013, e si è concluso il 17 Ottobre 2016,dopo più di 3 anni.
                      Ma in questo periodo l'ncentivo lo prendevi o ti era stato sospeso?

                      Commenta


                      • #12
                        Garante di sta cippa

                        nell'agosto 2014 quando ci hanno comunicato il blocco degli incentivi abbiamo iniziato una guerra mediatica insieme a molti altri su social, in tv ecc. io sono riuscito a parlare con Francesco Sperandini al quale avevo detto che le etichette non erano posticce come dicevano loro ma erano tutte sotto vetro. dimostrato questo e chissà cos'altro hanno sbloccato gli incentivi tranne quello UE. fino a ieri con la raccomandata che hai letto

                        Commenta


                        • #13
                          hai 60 gg di tempo, stavoltagioca bene le carte. Prendi un consulente tecnico che asseveri che sono cinesi MA certificati....e cerca il modo di dimostrare che ha sbagliato il Comune a non timbrare la CIL...con queste 2 cose più la sentenza che homallegato...nin dovresti faticar a portare a casa risultato...peccato che costerà qualche soldino...ma poi io farei causa a chi ha sbagliato per recuperare quelli e anche quelli del mancato inventivi per filiera europea.
                          CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                          Commenta


                          • #14
                            da non credere

                            capito. la tristezza infinita è sapere che lo stato fa di tutto per estorcere.
                            allora, l'unica pagina non timbrata e datata (sempre che il comune sia tenuto a rilasciare una copia timbrata) è una pagina inutile che allego. il resto compresi i documenti di identità lo sono.
                            le fatture, è vero sono quelle che effettivamente sono state pagate a Sacchi Elettroforniture dal mio installatore dove l'unico componente riconoscibile è l'inverter, c'è il numero di serie coincidente tra diversi inseriti in bolla. Per i pannelli, (625 pezzi) in bolla non sono riportate le matricole sui DDT di Zuccotti pertanto non riconoscibili i miei... questo vuol dire che non possono essere tra quelli?

                            rimane il problema. ma se il GSE è convinto che io sia un disonesto, perché non menzionano soluzioni rispetto all'energia che butto in rete? capisco che questo è il paese della cuccagna e dei ladri dove lo Stato è il primo azionista vedendo le estorsioni che riesce a mettere in atto, ma non capisco perché si possa scrivere che ho fornito documentazione falsa, aver costruito un impianto deleterio, ma godere del suo prodotto. io ho fornito la documentazione che avevo e niente è fuori legge. DDT, FATTURE, CARTE D'IDENTITA', PIANTINE ecc tutto vero, non falso, schifosi!

                            tanto per le agenzie di controllo dei media:

                            Vinicio Mosè Vigilante
                            chiedi a chi vi gestisce twitter se non risponde perché sono incapaci o perché avete dato ordine di non rispondere a noi merde dei pannelli tanto sudati ma che per voi valgono un sacco di soldi dato che state rubando l'energia e i soldi promessi senza i quali nessuno avrebbe fatto un impianto.
                            Francesco Sperandini, ti ricordi? non esisti più o sei ancora attaccato all'inutile GSE estorsore e finalmente stai riuscendo a fottere i miei risparmi per conto del tuo padrone?

                            quindi cosa faccio con il cavo che va in rete? dato che di 15.000 kw prodotti 12.000 sono andati in rete direi che qualcuno si stia arricchendo con la mia energia. chi? e se domani lo stacco? a no è vero, vi siete tutelati anche da questo

                            sapete cosa vi dico? Clyde Zuccotti, quella bravissima signora di sua madre e suo padre. loro si che hanno capito tutto, altro che noi qui a fare impianti pensando al futuro dei nostri figli.
                            un giorno potrò dire ai miei due piccoli: sapete vostro padre che ******** che è stato credendo alla favola di questo postaccio di ladri che fa di tutto per massacrare i contribuenti? Vanna Marchi diceva che è pieno di ********... potrebbe dirlo il GSE che non sarebbe tanto diverso.
                            comunque dopo 3 anni così, più che inseguire questo sistema sarei più appagato da vederne rantolare uno a caso in piazza con scritto in fronte "ho ancora preso per il culo una persona onesta, ma stavolta gli sono girati i ********". forse quello sarebbe un buon investimento. buona serata
                            File allegati

                            Commenta


                            • #15
                              CIao...se sono tutte timbrate, tranne quella, ottimo...mezzo problema già risolto.

                              Prova a postare le foto dettagliate dei pannnelli, e la foto dettagliata dell'etichetta originale, non quella falsa di Zuccotti, e vediamo se qualche installatore riconosce il pannello, o dall'etichetta si risale al produttore, e magari ha in archivio il Certificato EN61215 da farti avere.
                              A quel punto non ti mancherebbe nulla.

                              Per quanto riguarda il valore dell'energia che immetti in rete, è ovviamente di tua proprietà, MA c'è un problema...che tu sei purtroppo nel quarto CE e quindi la tariffa è OMNICOMPRENSIVA per cui GSE non può distinguere una parte del valore che sarebbe il controvalore dell'energia da quello che è valore Incentivo.
                              Se fossi con secondo CE avresti lo SSP e tale convenzione non ti sarebbe sospesa, presumo.
                              IN teoria potresti ora che sei senza CE chiedere SSP a farti pagare valore energia e anche godere dei benefici dello SSP, ma non lo farei, visto CH hai ottime carte per farti ridare il CE (perdi solo la maggiorazione filiera europea).Vediamo se fra tutti possiamo aiutarti.
                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                              Commenta


                              • #16
                                abbiate paura del vostro Stato

                                ciao,
                                allego alcune delle foto mandate al GSE lo scorso anno con tutta la documentazione. a parte l'etichetta di Zucchetti sul fondo c'è quella seriale sotto vetro. sono tutte sotto verto e corrispondono a quelle comunicate in fase di implementazione dell'impianto.
                                non ci sono altre etichette sul pannello, quella del numero seriale non è amovibile essendo sotto il vetro

                                non capisco perché parli di quarto conto. il mio impianto è nel V.
                                oggi ho contattato un legale che sta lavorando su altre pratiche con Zuccotti come oggetto. mi ha chiesto anche la sentenza citata in questo forum.


                                se qualcuno riesce a risalire alla natura del pannello da queste foto, o se ne servono altre posso produrle.
                                grazie
                                File allegati

                                Commenta


                                • #17
                                  Ciao ftvv,

                                  questi sono 2 certificati TUV InterCert che riguardano quei pannelli
                                  11-PPV-00000131101-TIC.pdf11-PPI-000620903-L01-TIC.pdf

                                  quello che riguarda il made in Eu è scaduto il 29/08/2012 e riguarda proprio il seriale che cominciano per AXXXXXXX, l'altro è ancora valido.

                                  Li avevi già? Ti possono servire?

                                  Commenta


                                  • #18
                                    il tuo caso è doverso da quello della sentenza da me riportata.
                                    La c'erano etichette seriali Axxxxxx esterne e amovibili e quindi messe probabilmnete dalla Zucotti su un pannellocpmprato..che però aveva sotto una matricola (SP+17 caratteri) che ha permesso di risalire al produttore Chaungzhou Sunrise Solartech Co. Ltd...che era sempre Certificato 61215 e tutto si è risolto.

                                    Tu invece hai dei seriali sotto vetro che farebbero pensare ad un "vero" pannello Zuccotti..ma fatto con celle non "di filiera europea" (penso avrebbero dovuto essere Solartech ) ma probabilmente comprate altrove (asia?)
                                    A quel punto il Factory Insopection quadra con le matricole Axxxxxxx...ma di fatto ilCertifcato di OCnformita è tarocco.

                                    Purtroppo se sono pannelli assemblati da Zuccotto con celle non di filiera, non le avranno mai fatti Certificare 61215..perche avrebero dovuto dichiarare fornitore celle..e fare un Factory Inspection che non li avrebbe resi piu di "filiera europea"...quindi non è detto che ne puoi uscire..perche non sono le celle a dover essere certificato am il pannello..e se non lo è stato allora, non puoi farlo certificare ora

                                    Bisognerebbe dimostrare che quei pannelli sono stati magari COMPPLETAMENTE prodotti in Asia da qualche produttore che si è prestato a mettere una etichetta seriale falsa (coi seriali di Zuccotti) e quindi di fatto E' un pannelo Certificato..ma è diffiicile (e dubito che sia vero, cioè che davvero un produttore asiatico sia coinvolto nella truffa)

                                    magari il tuo avvocato ha gia casi analoghi e ne è uscito...auguri sinceri
                                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                    Commenta


                                    • #19
                                      Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                      Ciao ftvv,

                                      questi sono 2 certificati TUV InterCert che riguardano quei pannelli
                                      [ATTACH=CONFIG]56677[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56678[/ATTACH]

                                      quello che riguarda il made in Eu è scaduto il 29/08/2012 e riguarda proprio il seriale che cominciano per AXXXXXXX, l'altro è ancora valido.

                                      Li avevi già? Ti possono servire?
                                      mi sa non molto.

                                      Quello di certificazione è quello che ha lei (lo cita il GSE )..solo che GSE dice che Ente certificatore dice che per quei pannelli si deve trovare celle con 2 busbar..e non 3 come da foto..per cui rileva che Certificato NON puo essere riferito a QUEI pannelli

                                      il Factory scaduto nel 2012 è quello citato nella sentenza CdS..con la scritta 15 MW corretta (e non XX MW). Aldila del fatto ceh è scaduto ..lui ha comunque quello "successivo"...senonche essendo "taroccato con XX MW" non penso sarà utile. In ogni caso ..dice che sono celle "MAde in Europe" ....ma lo sarebbero se fossero celle "zuccotti" come da Certificato EN61215...ma come sappiamo le cele usate NON sono quelle previste, per cui anche il Factory è dichiarato "non corrispondente ai pannelli"
                                      Ma sul Factory io non mi fossilizzerei...perchè direi che è assodato che NON sono "europei"..quello che servirebbe, è poter dimostrare che non solo NON sono europei, ma sono del produttore XXZZ che era pero certificato..cosi come h afatto impinato della sentenza riportata..che pero aveva pannelli con un seriale SOTTO VETRO che non c'entrava nulla zon Zucotti..e che li ha salvati..qui al contarro abbiamo sotto vetro una eti Zucotti MA con celle che Zuccotti non ha mai dichiarato di usare (perche non erano europee..e loro quello avevano promesso ai clineti)..e quindi il certificato 61215 probabilmente non esiste
                                      Temo non rest che fare causa all'impiantista e al suo fornitore..in solido...
                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                      Commenta


                                      • #20
                                        abbiate paura del vostro Stato

                                        buongiorno a tutti,
                                        ieri ho passato una mezzoretta al telefono con il direttore del GSE.

                                        ovvio che parlando con una carica politica non si poteva che portare a casa una bella super*****la per la quale si evince che il GSE opera per conto della Procura della Repubblica e gira la palla non c'è mai nessuno che sta decidendo dei nostri soldi se non, che ce li portano via (o meglio non ce li danno, ma a noi non cambia)

                                        dice che stanno dialogando per farci ottenere chissà quale vantaggiosa formula per dare valore all'energia che produciamo diversa da quella contenuta nel conto energia al quale siamo legati.

                                        non capendo perché stiamo pagando per un fornitore che l'Italia stessa doveva controllare ed ovviamente non fidandomi più di questo Stato, vi chiedo se qualcuno ha idea di come poter scollegare l'impianto dalla rete per poter erogare la parte eccedente non consumata dalla mia abitazione direttamente verso altri contatori (senza nessuno di mezzo, è un parere tecnico non burocratico) oppure buttarla direttamente via.


                                        grazie

                                        Commenta


                                        • #21
                                          Ciao ftvv,

                                          se ho capito bene, non vuoi più cedere nulla alla rete, vuoi trasformare il tuo impianto da on-grid (collegato alla rete) a off-grid (ad isola).

                                          Purtroppo non credo tu possa cedere energia direttamente al vicino non passando dalla rete.

                                          Ma scusa, ma non ti lasciano almeno SSP, sarebbe sempre più conveniente che mettere degli accumuli

                                          Commenta


                                          • #22
                                            Una curiosità, ma quando dopo 20 anni, finisce la convenzione con il GSE,se ancora i pannelli funzionano, l'energia prodotta in più glie la regali?

                                            Commenta


                                            • #23
                                              Ciao pollosud,

                                              i 20 della convenzione valgono solo per i CE, per SSP è annuale con rinnovo automatico mi sembra, perchè ne volevi ancora di CE ?

                                              Commenta


                                              • #24
                                                Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                                Ciao pollosud,

                                                i 20 della convenzione valgono solo per i CE, per SSP è annuale con rinnovo automatico mi sembra, perchè ne volevi ancora di CE ?
                                                io sono nel V conto, a te ti fa schifo se ti danno qualche soldo in più ?

                                                Commenta


                                                • #25
                                                  Ciao pollosud,

                                                  sinceramente un pò si perchè te li do anche io con le mie bollette, ma dopo 20 anni penso ti potrai accontentare anche tu come tutti gli altri del solo SSP, altrimenti non finiamo più di pagare questi CE

                                                  Commenta


                                                  • #26
                                                    CIoa, mi pare che allora hai poche speranze che i tuoi pannelli siano "non zuccotti" e quindi magari comunque certificati, e quindi puoi magari rientrare dalla finestra.

                                                    Se così è, devi fare causa ai fornitori, io lo farei a tuta la catena, da zuccotti in giù, rivenditore e installatore. Se hanno scritto che erano Made in Italy, devono risponderne..perché sono dei professionisti, tu sei un privato, il livello di attenzione deve essere diverso.

                                                    Detto questo, proprio perché fai causa, devi tenere un comportamento che minimizzi il danno, cioè devi passare quanto prima a SSP. Anzi, scrivi a GSE e digli che , siccome sei in buona fede, lo SSP Lo chiedi da quando hai connesso impianto, retroattivo.Lo SSP ti permette in 20 anni di rientrare dell investimento, se il tuo consumo è circa pari ala produzione. Se non lo è, valuta di usare delle PDC aria aria per far calare bolletta del metano..così recuperi soldi.E poi cerca di portare a casa quel che manca dai fornitori, magari dopo che fai causa gli proponi un accordo extragiudiziale....magari se chiedi un 20% a testa , ci stanno.

                                                    Staccarsi da rete vuol,dire NON valorizzare energia in eccesso...e NON puoi comunque tirare un cavo e vendere al vicino...per cui non fare cavolate....i soldi sono soldi..con SSP in 20 anni secondo me rientri, fallo e dimentica la disavventura
                                                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      Sospensione incentivi gse X questione pannelli Zuccotti

                                                      Originariamente inviato da ftvv Visualizza il messaggio
                                                      Oggi è arrivata la lettera del GSE nella quale affermano la decadenza delle tariffe incentivanti nonché la futura restituzione di quanto avuto. Ora. O sono impazziti o questo è uno Stato di estorsioni che massacra i contribuenti onesti. Clide Zuccotti è in giro bello pacifico e noi che abbiamo fatto progettare, acquistare e montare un impianto totalmente made in Italy pagato per made in Italy dobbiamo rimettere tutto l'investimento perché loro hanno permesso di vendere merce contraffatta. Nonostante questo Vinicio Mosè Vigilante spiega ai contribuenti truffati dunque, l'energia che buttiamo in rete la state estorcendo?
                                                      A me è successo la stessa cosa.
                                                      Qualcuno puo' indicarmi il nominativo di un legale che sta trattando questa questione ? Magari che stia tutelando la storia per più utenti? Grazie.

                                                      Commenta


                                                      • #28
                                                        vista la vostra esperienza, sapete dirmi chi è il produttore originale del modulo di cui posto la foto della matricola ?

                                                        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Foto matricola modulo - Copia.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 107.8 KB 
ID: 1962067

                                                        Commenta

                                                        Attendi un attimo...
                                                        X