Regolamento consiglio dei ministri 120 del 15/06/2016: BYE BYE PAESAGGISTICA!!! - EnergeticAmbiente.it

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Regolamento consiglio dei ministri 120 del 15/06/2016: BYE BYE PAESAGGISTICA!!!

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  • Regolamento consiglio dei ministri 120 del 15/06/2016: BYE BYE PAESAGGISTICA!!!

    Da LavoriPubblici:
    Autorizzazione paesaggistica semplificata: razionalizzate le procedure gli interventi di lieve entità
    Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. È questo l'obiettivo dello schema di Regolamento, da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri n. 120 del 15 giugno 2016. Il Regolamento individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.


    Entrando nel dettaglio, il regolamento definisce gli interventi e le opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, tra i quali:

    installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici);


    QUI
    l'articolo completo


    FINALMENTE uno strumento per combattere contro l'ottuso ostruzionismo dei comuni!

    L'ultimo che mi è capitato, impianto 6kw a Lecce, immobile in campagna SENZA ALCUNA VALENZA CARATERISTICA
    l'impianto sarà realizzato sull'edificio con hmax inferiore ad h parapetto
    l'immobile ricade in un solo vincolo, "aree e immobili di notevole interesse", un vincolo blando ed estesissimo (TUTTA la parte nordest di Lecce vi ricade, in pratica dalla città alla costa adriatica) che per gli impianti FV prevede ESPLICITAMENTE:

    BP -­? Immobili e aree di notevole interesse pubblico
    Impianti fotovoltaici realizzati su edifici o sulle loro pertinenze aventi entrambe le seguenti caratteristiche:
    a) I moduli fotovoltaici siano collocati sugli edifici ;
    b) la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio o delle loro pertinenza sul quale i moduli sono collocati.
    Queste tipologie di impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna.
    Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella zona territoriale omogenea di tipo “A” degli strumenti urbanistici vigenti (DM n. 1444 del 1968).

    Sono quindi ammessi QUALSIASI tipo di impianto, come taglia e altezza dei moduli, purchè siano sugli edifici e la loro superficie sia inferiore a quella dell'edificio che lo ospita.

    Al comune di Lecce mi hanno chiesto la paesaggistica ordinaria, 250€ di spese e 5-6 mesi per l'autorizzazione!!!!
    Ora si attaccheranno...
    FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
    FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
    FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12

  • #2
    Era ora!


    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
    *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***

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    • #3
      Prima di esultare vi consiglio di dare almeno una prima lettura alla BOZZA di decreto.

      http://www.governo.it/sites/governo....s/testo_55.pdf

      Di sicuro sono riusciti a complicare ulteriomente la normativa, ci sono termini quali "dimezzamento" ma il Soprintendente ora DEVE dare parere, sparisce il silenzio assenso e comuque la domanda paesaggistica VA FATTA.

      Alla prossima seconda lettura troveremo altre indicazioni, ora vado a dormirci sopra.....
      400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem

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      • #4
        Dal 6 Aprile entra in vigore il DPR 13/02/2017 n. 31 sul nuovo procedimento autorizzatorio paesaggistico. Come al solito gli immobili ricadenti fra quelli compresi all'art. 136 comma 1 lettere b) e c) del DLGS 22/01/2004 n. 42 ( ovvero immobili che hanno particolare valore estetico e tradizionale ) hanno ancora obbligo di paesaggistica.
        Chi decide se un immobile ha particolare valore estetico?

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        • #5
          La Soprintendenza/Ministero con un atto formale via raccomandata al proprietario
          400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem

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          • #6
            Alcuni interpretano il nuovo Dpr nel distinguere se un impianto è visibile dagli spazi pubblici oppure no. Ma leggendo le norme in allegato A e B mi pare di capire che questa distinzione riguarda solo le coperture piane (tipo terrazzi) e non le coperture a falda inclinata per le quali dovrebbe valere la distinzione tra immobili con particolare valore estetico oppure no. Siete d'accordo?

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            • #7
              Ma il decreto è stato/sarà recepito anche in Sicilia?

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              • #8
                Ma perché, la Sicilia non è in Italia? Non c'è bisogno di recepire un bel niente, dal 6 aprile è così per tutti

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                • #9
                  Leggendo l'elenco delle procedure in edilizia allegato al decreto SCIA 2 e aggiornato alla luce del DPR semplificazione paesaggistica, mi pare di capire che gli impianti fotovoltaici fino a 20 Kw richiedono sempre una semplice Comunicazione. E' così ?

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                  • #10
                    Comunicazione o addirittura edilizia libera?

                    Inviato dal mio ZUK Z1 utilizzando Tapatalk
                    FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
                    FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
                    FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12

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                    • #11
                      Si parla di Comunicazione: penso si riferisce alla CILA.

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                      • #12
                        SCIA 2, per quali opere non serve piu nessun titolo edilizio?

                        Quali opere diventano attività edilizia libera?

                        Non servirà più nessuna comunicazione per i seguenti interventi, che oggi (fino all’11 dicembre) sono ancora soggetti a Cila:
                        – opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, comprese le intercapedini interrate e non accessibili, le vasche di raccolta delle acque, i locali tombati;
                        – installazione di pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici, al fuori dei centri storici;
                        aree ludiche senza fini di lucro;
                        – elementi di arredo delle aree pertinenziali;
                        – gli interventi di manutenzione ordinaria;
                        – gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
                        – gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
                        – le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
                        – i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
                        – le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
                        FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
                        FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
                        FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12

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                        • #13
                          Allegato al DLGS 222/2016 : Sezione II Edilizia - Edilizia libera - Pag. 91 Comma 28 : Edilizia libera se non richiesti altri titoli di legittimazione (tipo paesaggistica) -
                          Impianti alimentati a fonti rinnovabili - Pag. 122 , 123 , 125 : SCIA per fotovoltaici se minori di 20 Kw ( anche se ci sono vincoli ?)
                          Come al solito non ci si capisce niente e ognuno la interpreta come vuole.
                          Le leggi in Italia servono solo a dar da mangiare agli avvocati.

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                          • #14
                            però a pag 91 si parla pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici (che non si capisce significa sul tetto degli edifici o magari anche a terra in una pertinenza dell'edificio ma va bè) mentre a pag 122 ecc. si parla di impianti di produzione di energia elettrica, quindi si suppone impianti a terra

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                            • #15
                              fabbietto non penso che si facciano impianti a terra con potenza minore di 20 Kw.

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                              • #16
                                non lo penso neanche io, però la legge dovrà pur prevedere un regime autorizzativo anche per loro, no? E poi non sarei tanto sicuro di come vada considerato un impianto a terra da 5 kW in un giardino di una abitazione...

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                                • #17
                                  Mese prossimo faccio 6.6kw a terra in un giardino

                                  Inviato dal mio ZUK Z1 utilizzando Tapatalk
                                  FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
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                                  • #18
                                    Appunto, e allora come lo tratti? supponendo che sia il giardino di una casa, come pag 91 comma 28 (ediliza libera) oppure pag 122 e seguenti (SCIA)?

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                                    • #19
                                      Scia

                                      Inviato dal mio ZUK Z1 utilizzando Tapatalk
                                      FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
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                                      • #20
                                        quindi non è considerato "a servizio degli edifici" pur essendo installato nel giardino di casa. Curiosità: lo hai concordato col Comune o è la tua interpretazione?

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                                        • #21
                                          Buongiorno ho un impianto 5 kwp da realizzare su villetta del 1980 soggetta a legge Galasso. Ci passa vicino un rigagnolo.
                                          Con il nuovo decreto di Aprile l'impianto non è soggetto a dover presentare la paesaggistica.
                                          Posso usare il modello unico?
                                          In comune mi chiedono disegno con asseverazione del tecnico chiaramente non sapevano nulla della legge di Aprile.
                                          Mi chiedo che senso ha non essere soggetto alla paesaggistica per poi richiedete disegno e asseverazione. Povera Italia

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                                          • #22
                                            Riposto quà come suggerito da Bocalb

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                                            • #23
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                                              Quali opere diventano attività edilizia libera?

                                              Non servirà più nessuna comunicazione per i seguenti interventi, che oggi (fino all’11 dicembre) sono ancora soggetti a Cila:

                                              – installazione di pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici, al fuori dei centri storici;

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                                              • #24
                                                Rassegnati: fai come ti dice il responsabile ufficio tecnico del tuo comune. A meno che non vuoi fare una guerra personale contro la pubblica amministrazione facendo ricorso al TAR.

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                                                • #25
                                                  Ma neanche per sogno: stampa una copia delle pagine della Gazzetta ufficiale contenente gli articoli che coinvolgono il tuo caso e falle vedere al tecnico comunale, magari lasciagli anche qualche giorno per ragionarci sopra. Se poi insiste ancora minaccia denuncia personale a lui per abuso di ufficio, e vedrai che non serve più nessuna asseverazione

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                                                  • #26
                                                    Grazie per la risposta Fabbietto.
                                                    Se non necessito della paesaggistica secondo te posso utilizzare l'iter semplificato per la connessione ?

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      l'iter semplificato è cosa diversa: puoi usarlo se ricorrono varie condizioni, una delle quali è che l'impianto fotovoltaico deve avere potenza minore o uguale a quella del contatore in prelievo (quindi per es. con contatore da 3 kW e fotovoltaico da 5 kW niente semplificato).
                                                      poi bisogna anche vedere cosa ha capito Enel della nuova normativa perché non so se hanno aggiornato il portale per tener conto delle modifiche alla paesaggistica: all'inizio dell'iter semplificato anni fa avevano fatto casino, costringendo a fare l'iter normale anche alcuni impianti che per la Legge non necessitavano di paesaggistica ma per Enel (o meglio, per chi ha programmato il portale produttori) si!

                                                      Commenta


                                                      • #28
                                                        Anche io sono d'accordo: tra 1 anno o al massimo due anche il portale Enel sarà adeguato alla nuova normativa.

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                                                        • #29
                                                          Per quanto riguarda la potenza è ok almeno qua in Friuli . Già realizzati un paio di impianti l'inverter ha potenza nominale 4,6 Kw.

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