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decurtazioni/revoca incentivi GSE – normativa in vigore (novità apportate dalla legge di Bilancio 2018)

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  • decurtazioni/revoca incentivi GSE – normativa in vigore (novità apportate dalla legge di Bilancio 2018)

    Buongiorno,
    qualcuno ha avuto procedimenti di verifica su V conto conclusi in questi primi mesi del 2018?

    Sto cercando di capire cosa preveda la normativa attualmente in vigore per un impianto > 3kWp soggetto a verifica GSE, incentivato con V conto + maggiorazione tariffa europea con carenza di certificazione ritenuta idonea. (Solito caso di produttore e rivenditore falliti, che nel 2012 hanno fornito all’installatore certificati apparentemente regolari e che oggi il GSE contesta).

    Quanto segue è quello che ho capito dalla normativa, se sapete rispondere a qualcuno dei miei dubbi, o correggere o confermare questi punti mi sareste d'aiuto.

    1 - In base al decreto Romani 28/11, la carenza di certificazione idonea, facente parte delle "violazioni rilevanti" comportava la revoca dell'incentivo.

    2 - In base alla legge di bilancio 2018, in vigore dall’1/1/18 articolo 42 comma 3, il Decreto Romani viene modificato e per le "violazioni rilevanti" il GSE deve disporre una decurtazione proporzionata all'entità della violazione riscontrata, variabile tra il 20% e l' 80%. Il criterio di proporzionalità per decidere la % dipende da un regolamento che ancora non esiste, mentre la decadenza dell'incentivo per mancanza di certificazione non risulta prevista.
    Quindi è corretto ritenere che attualmente il GSE non possa revocare incentivi e nemmeno stabilire la % di decurtazione, ovvero lascerà le cose in standby sino all’uscita del regolamento, e successivamente comunicherà la decurtazione? Oppure in mancanza del regolamento può ignorare questa legge e procedere comunque alla revoca?

    3 - Al decreto “Salva pannelli”, Legge 96 del 21 giugno 2017, si può ricorrere prima della verifica del GSE, oppure, se si è come in questo caso in corso di verifica, DOPO che il GSE ha comunicato l’esito.
    Dubbi:
    -al Salva pannelli si può ricorrere unicamente in caso di revoca dell’incentivo o anche in caso di decurtazione >20%?
    -le azioni legali previste contro il produttore fallito si traducono necessariamente in una causa contro l’installatore, unico soggetto ancora esistente e incolpevole quanto il Soggetto Responsabile?

    Vi ringrazio per qualsiasi ulteriore informazione sappiate darmi...

  • #2
    Ciao,
    in teoria al "salva pannelli" puoi ricorrere anche auto-denunciandoti al GSE, previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnici dei moduli e ad aver intrapreso le opportune azioni legali.

    Nel caso di iscrizione a registro con priorità materiale europeo però non saprei se questa via sia percorribile.

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    • #3
      Originariamente inviato da levyrameg Visualizza il messaggio
      Ciao,
      in teoria al "salva pannelli" puoi ricorrere anche auto-denunciandoti al GSE, previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnici dei moduli e ad aver intrapreso le opportune azioni legali.
      --> qui siamo già in fase di verifica, perhè il GSE ha fatto il sopralluogo nel 2016 quindi quando il "salva pannelli" non esisteva ancora... e peraltro prima della verifica non sospettavamo ci fossero problemi

      Originariamente inviato da levyrameg Visualizza il messaggio
      Nel caso di iscrizione a registro con priorità materiale europeo però non saprei se questa via sia percorribile.
      --> eh, infatti questo è l'altro tarlo, che siano inclusi solo gli impianti in V c.e. ad accesso diretto... anche vero che questo non è specificato, quindi non si capisce... Qualcuno ha già applicato il salvapannelli in una situazione simile?

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      • #4
        Immagino che sia stato un fulmine a ciel sereno. Il GSE sta andando abbastanza a colpo sicuro, come si può evincere anche dal report delle attività dello stesso.

        Secondo me l'unico potenziale problema per la riammissione decurtata è quello del registro. Purtroppo non saprei al momento darti certezze in merito. Da un lato, per analogia alle altre FER, la mancanza di un requisito dichiarato per l'ammissione al registro fa decadere l'impianto dall'ammissibilità agli incentivi (a parte alcuni casi)... Però la "ratio" dell'art. 57-quarter della legge 96 del 21 giugno 2017 sembrerebbe quella di voler comunque proteggere produttori incappati in problematiche quasi certamente non derivanti da negligenza o dolo. Purtroppo lo stesso articolo non cita esplicitamente il registro, pertanto credo che il GSE abbia margine di interpretazione.

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        • #5
          Intanto ti ringrazio per le tue risposte, purtroppo è esattamente così, nel 2016 il sentore di questi problemi sui certificati proprio non l'avevamo.

          Leggendo questo articolo in merito alla Legge bilancio 2018 mi pare di capire che la revoca in toto non sia più legittima:
          Poteri sanzionatori :le modifiche all’art. 42 del Decreto Romani a seguito della nuova Legge di Bilancio 2018 e delle misure salva pannelli | Legance

          Sarà vero?

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