Salve a tutti, stamattina, sul portale E-distribuzione ho trovato il l'avviso che riporto qua sotto... solo io cado dal pero?
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Come noto con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/631 (di seguito anche Regolamento RfG) sono stati introdotti nuovi requisiti tecnici per la connessione alla rete pubblica degli impianti di generazione. Tale Regolamento troverà applicazione a decorrere dal 17 maggio 2019.
e-distribuzione ricorda che il Regolamento RfG NON trova applicazione:a) per gli impianti di generazione entrati in esercizio prima del 17/05/2016;
b) per gli impianti in relazione ai quali il contratto di acquisto dei macchinari sia stato concluso entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento (e quindi entro il 17 maggio 2018) e il titolare dell’impianto di generazione abbia comunicato la conclusione di tale contratto al gestore di rete competente e a Terna entro 30 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento RfG (cioè entro il 17 novembre 2018).
Per tutti i titolari degli impianti di produzioni rientranti nella casistica b) che non avessero ancora presentato, la comunicazione di cui all’art 4 comma 2 lett b del Regolamento al link seguente è disponibile un format di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale dichiarazione dovrà essere inviata, per le pratiche di connessione attualmente in corso, tramite il portale produttori di e-distribuzione utilizzando la sezione “altre comunicazioni” e per gli impianti attivati dal 17 maggio 2016 tramite l’indirizzo PEC produttori@pec.e-distribuzione.it o utilizzando la casella postale 5555 - 85100 Potenza. La medesima dichiarazione dovrà essere inviata anche a Terna.
Per maggiori approfondimenti si rimanda al testo del Regolamento RfG (UE 2016/631)"
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Come noto con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/631 (di seguito anche Regolamento RfG) sono stati introdotti nuovi requisiti tecnici per la connessione alla rete pubblica degli impianti di generazione. Tale Regolamento troverà applicazione a decorrere dal 17 maggio 2019.
e-distribuzione ricorda che il Regolamento RfG NON trova applicazione:a) per gli impianti di generazione entrati in esercizio prima del 17/05/2016;
b) per gli impianti in relazione ai quali il contratto di acquisto dei macchinari sia stato concluso entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento (e quindi entro il 17 maggio 2018) e il titolare dell’impianto di generazione abbia comunicato la conclusione di tale contratto al gestore di rete competente e a Terna entro 30 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento RfG (cioè entro il 17 novembre 2018).
Per tutti i titolari degli impianti di produzioni rientranti nella casistica b) che non avessero ancora presentato, la comunicazione di cui all’art 4 comma 2 lett b del Regolamento al link seguente è disponibile un format di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale dichiarazione dovrà essere inviata, per le pratiche di connessione attualmente in corso, tramite il portale produttori di e-distribuzione utilizzando la sezione “altre comunicazioni” e per gli impianti attivati dal 17 maggio 2016 tramite l’indirizzo PEC produttori@pec.e-distribuzione.it o utilizzando la casella postale 5555 - 85100 Potenza. La medesima dichiarazione dovrà essere inviata anche a Terna.
Per maggiori approfondimenti si rimanda al testo del Regolamento RfG (UE 2016/631)"
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