CITAZIONE (enrico-n @ 29/3/2006, 10:39)
Vorrei precisare che in base alle agevolazioni previste per gli impianti di potenza inferiore a 20 kW nella legge 133/99, "“l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di officina elettrica e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale e alle relative addizionali sull'energia elettrica”". Questa agevolazione non si applica agli impianti di potenza superiore a 20 kW.
Per quanto riguarda l'IVA, questa ad aliquota agevolata del 10% e può essere scaricata da acquirenti con partita IVA.
Invece la decurtazione della tariffa conto energia del 30% si applica ai privati che usufruiscono della detrazione fiscale IRPEF (del 41% per il 2006), ma non si applica alle aziende che registrano l'impianto come bene strumentale, che possono quindi dedurre dai redditi le rate di ammortamento. L'impianto può essere classificato come bene strumentale per un'azienda, in quanto l'energia elettrica prodotta viene utilizzata per svolgere le attività che conducono alla produzione di reddito.
Saluti.
ciao enrico-n
Quello che dici è chiaro: l'energia autoprodotta oppure proveniente da scambio suo posto non è tassata.
la parte che è da chiarire è se il contributo in conto energia di 0,445 €/kw è tassata oppure no sia per un privato che per un azienda ?
Sai indicarmi gli anni di ammortamento per una ditta?
ciao