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rimborso 55%: x le caldaie certificazione si o no?

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  • rimborso 55%: x le caldaie certificazione si o no?

    Ciao,
    sono nuovo del forum e ho bisogno di una mano.
    Il 12/9 ho pagato con bonifico, dietro relativa fattura, la nuova caldaia x casa mia.
    La caldaia è di quelle turbo a condensazione da 26kw
    L'idraulico mi ha inoltre consegnato la certificazione del prodotto che attesta la compatibilità con i requisiti sul risparmio energetico.

    Il dubbio che ho è se serve oppure no la certificazione energetica. Da quello che avevo capito per quei beni di cui viene rilasciato un certificato del produttore non serviva. Infatti ho cambiato anche i serramenti di cui mi è stata consegnata la certificazione energetica associata.

    Mi aiutate a capire se è necessaria la spesa (questo ovviamente è il mio problema)?

    grazie in anticipo.
    Piero

  • #2
    Ciao, benvenuto.
    Anch'io sono nuovo, spero di non dire cavolate.
    Allora: per tutti gli interventi di sostituzione caldaia serve la certificazione (o qualificazione) energetica. Sul sito dell'Enea è l'Allegato A.

    Per le caldaie sotto i 100 kW, puoi sostituire l'asseverazione con il certificato del costruttore (l'asseverazione, redatta da tenico abilitato, dovrebbe attestare il rendimento della caldaia, tipo di bruciatore, corretta esecuzione dei lavori ecc).

    La finanziaria 2008 ha tolto l'obbligo della certificazione solo nel caso di 1) sostituzione di serramenti in singole unità immobiliari e 2) installazione di solare termico.

    Ciao!

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    • #3
      quindi vediamo se ho capito:
      - l'asseverazione posso non farla xkè ho il certificato del costruttore
      - sono obbligato invece a fare la certificazione (o qualificazione) energetica per avere il rimborso sul costo della caldaia.


      Ma l'asseverazione e la certificazione non sono la stessa cosa?

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      • #4
        Originariamente inviato da piero_pro Visualizza il messaggio
        quindi vediamo se ho capito:
        - l'asseverazione posso non farla xkè ho il certificato del costruttore
        - sono obbligato invece a fare la certificazione (o qualificazione) energetica per avere il rimborso sul costo della caldaia.
        Esatto
        Originariamente inviato da piero_pro
        Ma l'asseverazione e la certificazione non sono la stessa cosa?
        No, a dire il vero (per quanto ho capito nel breve periodo di tirocinio in uno studio) mi pare che la confusione sia nata dal fatto che la legge prescriva che il certificato energetico sia "asseverato" da un tecnico (nel significato di "sottoscritto" o "approvato").
        Quando è diventato obbligatorio il certificato al momento dell'atto, alcuni notai hanno inteso il termine come "asseverazione giurata in tribunale", quindi ci si è trovati a dover correre in cerca di questa "asseverazione".

        In questo caso invece, l'asseverazione richiesta dalla finanziaria riguarda rendimenti e metodologie di installazione della caldaia (se superiore ai 100 kW).

        Ti copio quello che dice una guida dell'agenzia delle entrate (questa, a pag. 22):

        codice:
        COSA DEVE CERTIFICARE L’ASSEVERAZIONE
        1. L’asseverazione deve specificare che:
        a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico
        utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o
        uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza
        utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn
        maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
        b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra rego-
        lazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad
        esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizza-
        ti con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
        2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con
        impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW,
        l’asseverazione deve recare le seguenti ulteriori specificazioni:
        a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
        b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
        c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
        3. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
        impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geo-
        termici a bassa entalpia, l’asseverazione deve specificare che:
        a) per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
        2008, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazio-
        ne (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione
        estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori
        minimi, fissati nell’allegato H e riferiti agli anni 2008-2009 (vedi appendice);
        b) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicem-
        bre 2010 sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei requisi-
        ti di cui alla decisione della Commissione europea dell’8 novembre 2007,
        hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio forni-
        sca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza ener-
        getica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato H e
        riferiti all’anno 2010 (vedi appendice);
        c) che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione
        alle portate.
        Nei casi previsti alle lettere a) e b), qualora siano installate pompe di calore elet-
        triche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allega-
        to H sono ridotti del 5%.
        Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale,
        non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazio-
        ne dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bas-
        sa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e
        degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requi-
        siti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della
        normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto
        Mentre la certificazione energetica stima il consumo di energia dell'alloggio in cui hai eseguito l'intervento (si trovano diverse guide e software in giro).

        Ciao

        Ps. Questo è com'era prima del dl 185.... ora non si sa cosa diventerà!

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