Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.13/E del 20.01.2009
(disponibile testo pdf qui)
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I privati dotati di impianti fotovoltaici superiori a 20 kw, che hanno scelto il servizio di scambio sul posto, dal primo gennaio devono fatturare al Gse, Gestore dei Servizi Elettrici, il contributo che viene loro assegnato a titolo di rimborso del costo sostenuto per l’acquisto dell’energia dal fornitore esterno.
Lo ha stabilito la Risoluzione 13/E del 20 gennaio, che fornisce delucidazioni sulle imposte da corrispondere per chi si avvale dell’energia sostenibile. Il quesito è stato posto da una società contribuente, in dubbio sul comportamento fiscale da adottare.
Per gli impianti fino a 20kw di potenza che servono ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente, l’immissione di energia nella rete non è considerata attività commerciale abituale, quindi il contributo erogato dal Gse non è rilevante fiscalmente. Se invece l’impianto è di potenza superiore a 20 kw la cessione di energia sarà considerata come attività commerciale e il contributo erogato in conto scambio sarà fatturato al Gse e tassato Irpef.
Nel caso in cui l’impianto non risulta posto al servizio dell’abitazione, l’energia immessa in rete con il servizio di scambio sul posto sarà rilevante ai fini Iva e delle imposte dirette. Dovrà quindi essere fatturato dall’utente al Gse.
Se il titolare dell’impianto fotovoltaico è un imprenditore o un soggetto Ires, il contributo consiste in un corrispettivo rilevante ai fini Iva e delle imposte dirette, per cui si dovrà emettere una fattura al Gse. Vale lo stesso meccanismo anche per i lavoratori autonomi. In questo caso però il contributo si riferisce a una attività diversa da quella professionale e si adotterà la contabilità separata.
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I privati dotati di impianti fotovoltaici superiori a 20 kw, che hanno scelto il servizio di scambio sul posto, dal primo gennaio devono fatturare al Gse, Gestore dei Servizi Elettrici, il contributo che viene loro assegnato a titolo di rimborso del costo sostenuto per l’acquisto dell’energia dal fornitore esterno.
Lo ha stabilito la Risoluzione 13/E del 20 gennaio, che fornisce delucidazioni sulle imposte da corrispondere per chi si avvale dell’energia sostenibile. Il quesito è stato posto da una società contribuente, in dubbio sul comportamento fiscale da adottare.
Per gli impianti fino a 20kw di potenza che servono ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente, l’immissione di energia nella rete non è considerata attività commerciale abituale, quindi il contributo erogato dal Gse non è rilevante fiscalmente. Se invece l’impianto è di potenza superiore a 20 kw la cessione di energia sarà considerata come attività commerciale e il contributo erogato in conto scambio sarà fatturato al Gse e tassato Irpef.
Nel caso in cui l’impianto non risulta posto al servizio dell’abitazione, l’energia immessa in rete con il servizio di scambio sul posto sarà rilevante ai fini Iva e delle imposte dirette. Dovrà quindi essere fatturato dall’utente al Gse.
Se il titolare dell’impianto fotovoltaico è un imprenditore o un soggetto Ires, il contributo consiste in un corrispettivo rilevante ai fini Iva e delle imposte dirette, per cui si dovrà emettere una fattura al Gse. Vale lo stesso meccanismo anche per i lavoratori autonomi. In questo caso però il contributo si riferisce a una attività diversa da quella professionale e si adotterà la contabilità separata.
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