VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' e AUTORIZZAZIONE UNICA - EnergeticAmbiente.it

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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' e AUTORIZZAZIONE UNICA

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  • VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' e AUTORIZZAZIONE UNICA

    Lo spirito del D. Lgsl. 387/2003 doveva essere quello di semplificare le procedure per ottenere le autorizzazioni agli interventi di costruzione o ristrutturazione (rifacimento totale o parziale, ecc) di impianti esistenti, attraverso lo strumento della Conferenza dei servizi.

    Premesso che il rifacimento di impianti idroelettrici (Allegato IV, punto 2, lettera m del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) è soggetto alla procedura di verifica di assoggetabilità, vi chiedo se questa (la verifica di assoggettabilità) può essere presentata all'interno della Conferenza dei servizi necessaria per l'autorizzazione unica, o debba essere ottenuta prima di presentare la Richiesta di Autorizzazione Unica, con procedimento del tutto estraneo alla Autorizzazione Unica.

    se cosi' fosse, quali sono le procedure semplificate????

  • #2
    Buongiorno Domenico,
    questo problema della verifica di assoggettibilita' c'e' capitato per un impianto eolico. L'abbiamo evitato e siamo passati direttamente alla richiesta di autorizzazione unica assumendoci una calcolata percentuale di rischio. E' vero che per la verifica i documenti da produrre sono meno ma i tempi sono lunghi. Nn capisco per quale contorto sistema (probabilmente la montagna di marche da bollo e diritti ad essi collegati) ci siano queste due soluzioni. Quindi ritengo che sia per Te importante far bene le verifiche del caso e puntare direttamente all'AU cercando di "confezionare" un buon progetto, senza dimenticare nulla, e, molto meglio, concordarlo con l' Ente che rilascera' la AU.
    ciao car.boni
    Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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    • #3
      grazie per la puntuale risposta ma vedi... io sono pronto con un progetto definitivo (quello per l'autorizzazione unica), ma la Regione Abruzzo mi chiede preliminarmente la verifica di assoggettabilita' e questa rischia di portarmi via diversi mesi... altrimenti sospende i tempi per il rilascio della AU.
      tra l'altro l'impianto idroelettrico cui si riferisce il progetto di rifacimento e' esistente (da circa un secolo) con regolare Concessione, ed il rifacimento ne prevede la fedele ricostruzione, senza alcun tipo di variazione significativa rispetto allo stato attuale.
      hai altre "dritte" da suggerirmi?

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      • #4
        Ciao Domenico,
        stante cosi le cose nn Ti resta che bere l'amaro calice che la regione Abruzzo Ti propone.
        Come ho avuto modo di dire tante volte su queste pagine, ci sembra di vivere in un'Italia sola ma in realta' sono cento ed una diversa dall'altra..........
        ciao car.boni
        Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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        • #5
          Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
          Ciao Domenico,
          stante cosi le cose nn Ti resta che bere l'amaro calice che la regione Abruzzo Ti propone.
          Come ho avuto modo di dire tante volte su queste pagine, ci sembra di vivere in un'Italia sola ma in realta' sono cento ed una diversa dall'altra...
          ciao car.boni
          e a noi tocca sempre la peggiore!

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          • #6
            La Valutazione di Impatto Ambientale resta, anche nel caso del procedimento unico, un sub-procedimento autonomo e la Conferenza di servizi si esprime solo dopo averla preventivamente acquisita. Nel caso in cui la valutazione non intervenga, l’amministrazione competente provvede ad effettuarla in sede di Conferenza medesima.

            L’elenco delle opere per le quali è necessaria la Valutazione di Impatto Ambientale è definita dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24).

            La valutazione d'impatto ambientale comprende tra l’altro, secondo quanto previsto dagli artt. da 19 a 28, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità durante la quale il proponente trasmette all'autorità' competente il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale: se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni, in caso contrario si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.

            I progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità sono quelli:
            1. elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
            2. inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonché quelli di cui all'allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle province autonome.

            In particolare secondo il punto m dell'all. IV sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità gli impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.

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            • #7
              si maurizio... e' tutto chiaro, ma io mi chiedo che ***** facciamo a fare il 387/2003 che si chiama qualcosa tipo "snellimento delle procedure... ecc ecc" se nell'ambito del procedimento della A.U. non si può inserire anche il procedimento di assoggettabilita' al V.I.A.... perche' il VIA deve essere acquisito prima della pratica di A.U. ??? e' una autorizzazione come le altre e non gia' un titolo indispensabile per il resto (come ad esempio la Concessione)

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              • #8
                Originariamente inviato da Domenico Visualizza il messaggio
                si maurizio... e' tutto chiaro, ma io mi chiedo che ***** facciamo a fare il 387/2003 che si chiama qualcosa tipo "snellimento delle procedure... ecc ecc" se nell'ambito del procedimento della A.U. non si può inserire anche il procedimento di assoggettabilita' al V.I.A.... perche' il VIA deve essere acquisito prima della pratica di A.U. ??? e' una autorizzazione come le altre e non gia' un titolo indispensabile per il resto (come ad esempio la Concessione)
                Sono d'accordo con te. Anzi fosse per me nella A.U. metterei anche gli espropri, ma probabilmente il legislatore ha creduto che parti del progetto come la compatibilità ambientale e la proprietà privata andassero trattati separatamente e più approfonditamente e li ha lasciati fuori. Finchè la legge è così però credo che non ci siano alternative.

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                • #9
                  Il 387 è pensato per uno snellimento delle procedure autorizzative sulle rinnovabili e in questo senso funziona anche perché spesso per impianti di piccole dimensioni non si entra in procedura di VIA o VINCA.
                  La legislazione non ha previsto ancora un raccordo chiaro tra AU e VIA.
                  La giurisprudenza chiarisce bene che sono due procedimenti separati.
                  Le norme regionali fanno il resto. In generale la VIA è un endoprocedimento alla AU, ma non sempre perché in un eolico che sto facendo in emilia romagna l'amministrazione ha fatto solo la VIA e non la AU. Mi hanno detto che si appoggiano all'art. 17 della LR che è quello che definisce la VIA come sostitutiva di ogni atto di assenso. Invocare tale art. è come invocare l'art. 26 comma 4 della legge nazionale (Dlegs 4/2008). Ne consegue che le Regioni possono interpretare verso una ulteriore semplificazione. Direi che se possono fare solo la VIA (ammesso e non concesso) di sicuro nei casi di superamento di soglia (ed è il tuo caso) non possono fare solo la AU.
                  Un aspetto interessante è quello delle tempistiche. Infatti la AU è di 180 giorni e non prevede interruzioni (la bozza di linee guida lo prevedono e vedremo come sarà in seguito), mentre la VIA si. Ho visto sentenze che intimano l'amministrazione a esprimersi perché i tempi erano terminati. Ma se con le richieste di integrazioni nell'endoprocedimento di VIA si va oltre i 180 giorni della AU (che non prevede sospensioni) che succede?

                  Alla fine poi come è andata a finire per il tuo progetto?

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                  • #10
                    e' andata a finire che la VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' e la AUTORIZZAZIONE UNICA sono due procedimenti separati sia nello spazio (nel senso che competono a due uffici diversi: nel caso della Regione Abruzzo un ufficio a Pescara e l'altro a L'Aquila) che nel tempo (prima la Verifica di Assoggettabilità e dopo la Autorizzazione Unica)... in piu' c'e' stato il terremoto che ha bloccato tutto per cui... sto combattendo con le 18 copie del progetto (che non basteranno) ancora ferme tra questi due uffici!

                    l'Italia non ripartira' mai piu'!

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