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art. 16 comma 13 - Bombetta nelle assemblee condominiali

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  • art. 16 comma 13 - Bombetta nelle assemblee condominiali

    Nel disegno di legge 1195 che sta per essere approvato al Senato, c'è una piccola "bombetta" condominiale:

    13. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 di-cembre 2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali»
    sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea».


    Finalmente si potrà procedere nell'efficienza energetica senza più rompi... nelle assemblee condominiali. Con trecento millesimi o poco più si potranno fare i lavori attesi da decenni.

  • #2
    ....fammi un'altro esempio pratico....


    Ciao

    Fox
    16 moduli ST170M Conergy Inverter IPG3000 vision

    alla tv -calcio +rally

    http://www.evalbum.com/2123

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    • #3
      Semplice: la caldaia a condensazione, i vetri a bassa trasmittanza, la coibentazione del tetto, il cappotto all'edificio. Insomma più o meno il fattibile del 55%.
      peccato che non sia stata presa in considerazione l'idea di estenderlo al fotovoltaico.

      Magari con un terzo dei condomini favorevoli, il condominio si dotava dello scambio sul posto...

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      • #4
        Originariamente inviato da mascalzone67 Visualizza il messaggio
        ...........13. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 di-cembre 2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali»
        sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea».
        Finalmente si potrà procedere nell'efficienza energetica senza più rompi... nelle assemblee condominiali. Con trecento millesimi o poco più si potranno fare i lavori attesi da decenni.

        Buongiorno Mascalzone,
        premesso che stiamo parlando di un disegno di legge e quindi nn e' certo che il risultato finale sia quello indicato c'e' da dire che la "novita" nn mi sembra una gran trovata e puo' comunque aprire dei contenziosi infiniti.
        Prendere decisioni su attivita' e/o innovazioni che comportano ingenti capitoli di spesa con solo 1/3 dei millesimi nn mi sembra, aldila' di cosa dice o dira' la legge, corretto.
        "Andare d'accordo" in un Condominio e' esenziale e quindi avere l'approvazione della (quasi) totalita' dei Condomini mi sembra il modo giusto di procedere.
        Concludendo ritengo questa norma un tentativo di risolvere un falso problema in quanto tenta di agire piu' che altro sull'assenteismo o sul disinteresse delle persone nel partecipare alle assemblee condominiali e quindi pensa di rendere piu' veloce e snella l'attivita' del Condominio. L'augurio e' che le persone partecipino di piu' alla vita condominiale.
        ciao car.boni
        Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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        • #5
          Caro Car.boni,

          ti rispondo brevemente. Il testo non è stato modificato alla Camera e quindi ha molte possibilità di essere approvato così com'è. I contenziosi condominiali non potranno sorgere perché se sono stati approvati con i millesimi richiesti nessuno può opporsi (o meglio lo può fare, ma sarebbe un folle). Sbagliato pensare che per andare d'accordo in un condominio occorra essere tutto o la maggior parte d'accordo. Se fossimo ancora con le vecchie normative, io non avrei ancora il digitale terrestre o il satellite (condominiale). Grazie ad una norma della Gasparri, ho potuto raccogliere le firme e far installare (per tutti) il satellite e il digitale terrestre. Il disinteresse dei condomini per il condominio nasce dal fatto che "tanto non cambia mai nulla": vedrai che con queste norme, la gente menefreghista comincerà ad interessarsi alla vita condominiale... perché dovrà metter mano al portafoglio.

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          • #6
            Confermo che al Senato è passato il disegno di legge 1195 e all'articolo 27,

            comma

            20. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali» sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea».

            Ergo si inizia a fare sul serio sull'efficienza energetica nei condomini.

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            • #7
              Scusa, ma non ho capito bene come funziona: biosgna comunque che gli intervenuti in assemblea rappresentino la maggioranza semplice delle quote millesimali. Non dice mica: "maggioranza semplice delle quote millesimali degli intervenuti in assemblea". Mi sembrano due cose diverse, ma forse mi sfugge qualcosa

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              • #8
                Buonasera a tutti,
                la maggioranza semplice perche' un'assemblea possa considerarsi valida e' pari ad 1/3 dei millesimi, se all'assemblea partecipa questo 1/3 e' chiaro che TUTTI devono essere d'accordo in quanto nn si possono fare delibere con maggioranze inferiori ad 1/3.
                A mio modo di vedere chi e' assente ha sempre la possibilita', esistendone le condizioni, di poter impugnare e far revocare le delibere prese con risicate maggioranze legali.
                L'introduzione di questa norma puo' all'apparenza sembrare positiva ma ritengo indispensabile, per evitare liti e discussioni, di ottenere maggioranze solide con almeno i 3/5 dei millesimi.
                Frequento molte assemblee condominiali e vi posso garantire che quando ci si trova di fronte a situazioni di maggioranze risicate e ci sono decisioni importanti da prendere, il piu' delle volte si rinuncia all'"azione di forza" e si rinvia l'assemblea.
                Provare per credere
                ciao car.boni
                Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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                • #9
                  Provate a leggere qui: Amministratori di Condominio - ANACI Piemonte e Valle D'Aosta | Anaci Piemonte

                  Per car.boni: si tratta di una rivoluzione!! Non esiste più la necessità del terzo o della metà degli intervenuti. Basta che l'assemblea sia regolarmente convocata e qualora dovesse deliberare sul risparmio energetico (Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1), basterebbe che dei 101/1000 dei 200/1000 presenti fosse d'accordo sulla sostituzione della caldaia, la delibera sarebbe valida e nessuno potrebbe impugnarla.
                  E' finito il concetto che occorra l'unanimità o la maggioranza per cambiare (relativamente al risparmio energetico) le cose. D'ora in avanti maggioranza semplice, cioè la metà+uno degli intervenuti in assemblea!!

                  Per luciof: dal tuo messaggio, manca la parola chiave: rappresentate. Senza questo participio si torna all'antico!
                  Ultima modifica di mascalzone67; 21-05-2009, 05:29.

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                  • #10
                    Per dovere di "cronaca" riformulo l'esatta interpretazione dell'articolo in questione.

                    In questo contesto, il Parlamento ha definitivamente approvato il progetto di legge 1195-B (Senato) il quale, all'articolo 27, comma 22 cosi' recita: “Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n.10, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali» sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea»”.
                    A seguito della modifica introdotta, l'articolo 26 comma 2 ora recita: "Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea".

                    Poichè, come sopra riferito, il Legislatore fa riferimento alle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti, è sufficiente che all'assemblea partecipino almeno due condomini. A questo punto, stante la presenza in assemblea in seconda convocazione di almeno due condomini ed indipendentemente dal valore delle quote millesimali rappresentate, e' valida la deliberazione assunta con la maggioranza dei millesimi degli almeno due presenti. Ne conseguirebbe che, presenti Tizio (mill. 150) e Caio (mill 100), la deliberazione sarebbe valida nel momento in cui abbia votato a favore anche il solo Tizio (portatore della maggioranza delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea).

                    Con buona pace dei rompi... oni che si oppongono a tutto!

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                    • #11
                      Originariamente inviato da mascalzone67 Visualizza il messaggio
                      .........Poichè, come sopra riferito, il Legislatore fa riferimento alle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti, è sufficiente che all'assemblea partecipino almeno due condomini. A questo punto, stante la presenza in assemblea in seconda convocazione di almeno due condomini ed indipendentemente dal valore delle quote millesimali rappresentate, e' valida la deliberazione assunta con la maggioranza dei millesimi degli almeno due presenti. Ne conseguirebbe che, presenti Tizio (mill. 150) e Caio (mill 100), la deliberazione sarebbe valida nel momento in cui abbia votato a favore anche il solo Tizio (portatore della maggioranza delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea)........

                      Ciao Mascalzone,
                      premesso che il partecipare all'assemblea condominiale nn e' solo un diritto ma anche un dovere e' anche necessario dire che chi nn partecipa ha torto ma ci sono casi, specialmente nelle zone di villeggiatura, dove un mega condominio di 100 unita' immobiliari e' abitato stabilmente da 2 famiglie. Tutte le altre abitano a centinaia di chilometri e, nella maggior parte dei casi, impossibilitati a partecipare.
                      I due residenti, in barba alla democrazia e grazie ad una norma (quella da Te citata) al limite della costituzionalita', possono imporre al restante 98 % le proprie (seppur legittime) volonta'.
                      Pertanto ritengo ingiusto che venga mantenuta una legge di questo tipo e che per certe decisioni venga mantenuta la validita' del 50%+1 del valore del condominio per le delibere.
                      Comprendo che questo puo' rappresentare una difficolta' ma resta, tutto sommato, piu' equo e democratico.
                      ciao car.boni
                      Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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                      • #12
                        Caro car.boni, la nuova legge è questa. Ognuno dei condomini si prenderà le sue responsabilità.
                        Quella che tu chiami democrazia ha impedito anche di smuovere una piastrella nei condomini... Mi viene in mente l'impianto satellitare o digitale che ho dovuto penare per averlo...
                        Democrazia non è unanimità o maggioranza... è partecipazione.
                        Appena questa norma sarà pubblicata sulla Gazzetta, ne vedremo delle belle...
                        Un caro saluto. Lorenzo

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                        • #13
                          Ciao Lorenzo,
                          la mia famiglia si occupa di edilizia dal dopoguerra ed io da oltre trent'anni ed in questo lungo lasso di tempo ho avuto modo di vederne di tutti i colori.
                          Condivido il Tuo pensiero per cio' che concerne la partecipazione che, nel caso del condominio, e' fondamentale per il mantenimento sia del bene comune che del quieto vivere.
                          Purtroppo ogni medaglia ha il suo rovescio e questa norma potrebbe aprire, mi auguro che nn sia cosi, contenziosi infiniti specialmente in quelle situazioni che Ti dicevo nel mio messaggio precedente.
                          Un conto e' far installare una parabola (che nn c'entra nulla con questa norma ma e' solo per fare un esempio) ed un conto e' far approvare a due persone la coibentazione esterna "a cappotto" di tutto l'edificio.............
                          Resta il fatto che chi nn partecipa ha torto ma che puo' sempre impugnare la delibera.
                          Come dici Tu, ne vedremo delle belle.
                          Contraccambio il caro saluto.
                          ciao car.boni
                          Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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