Ho avuto diatriba con la sez urbanistica della regione Veneto riguardante il vincolo riportato a riguardo di:
legge lavoro 2009 piano casa (e fotovoltaico)
Art. 5 - Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici
1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.
il problema sorgeva in questo:
le tettoie era previsto si facessero solo aderenti all'unità abitativa!!!
Ovviamente tutti felici quelli che potevano farlo solamente verso nord oppure davanti avessero qualche albero ecc ecc
ALLEGATO A Dgr n. 2508 del 4 agosto 2009 pag. 1/1
Incentivi urbanistici ed edilizi per l’istallazione di impianti solari e fotovoltaici ai sensi dell’art. 5,
comma 1 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14
1) Premesse
L’art. 5 della LR 14/09 consente la realizzazione di tettoie o pensiline sulle quali alloggiare un impianto ad
energia solare senza che dette costruzioni siano conteggiate ai fini volumetrici (ovvero in termini di
superficie per quei comuni che verificano il rispetto della normativa urbanistica utilizzando il parametro mq
e non il mc) e consentendone la realizzazione attraverso lo strumento della DIA.
Quanto precede al fine di incentivare e favorire l’utilizzo dell’energia solare sulle abitazioni esistenti (anche
in zona agricola) alla data del 11.07.09.
2) Tipologia di impianti ammissibili
Ai fini di cui all’art. 5 della LR 14/09 è consentita la realizzazione di impianti solari termici con un limite di
6 kW, o di impianti fotovoltaici con un limite di 6 kWp ovvero di una combinazione dei precedenti con un
massimo di 6 kW.
3) Definizioni tipologiche delle strutture
Sono considerabili pensiline o tettoie agli effetti di cui alla LR 14/09, le strutture sporgenti da edifici
destinati ad abitazione, con esclusione delle loro pertinenze, destinate ad ospitare o sorreggere un impianto
solare e/o fotovoltaico, siano esse a sbalzo o in appoggio, comunque mantenute aperte verso l’esterno.
Pensiline e tettoie non possono avere altezza media, calcolata all’intradosso della copertura, maggiore di 3,5
ml dal piano campagna ovvero 2,5 ml dal piano pavimento sul quale vengono realizzate.
L’impianto solare termico o fotovoltaico deve essere integrato o parzialmente integrato ai sensi degli allegati
2 e 3 del DM 19.02.07.
Eventuali serbatoi di impianti solari termici, se non integrati sulla copertura della pensilina o tettoia, non
possono trovare posto sulla struttura e devono essere diversamente ricoverati.
La superficie di pensilina o tettoia
il problema è stato visto e sistemato con l'ultima delibera:
Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 (BUR n. 84/2009)
MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA
Art. 6 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è così modificato:
a) dopo le parole “comma 1” aggiungere le seguenti parole: “e gli impianti aderenti, non aderenti,
integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW”;
Ringrazio e rendo merito agli amici intervenuti a favore delle mie considerazioni e perplessità:
Moreno Teso,consigliere regionale del Veneto e Gianmarco Corlianò consigliere della provincia di VE
legge lavoro 2009 piano casa (e fotovoltaico)
Art. 5 - Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici
1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.
il problema sorgeva in questo:
le tettoie era previsto si facessero solo aderenti all'unità abitativa!!!
Ovviamente tutti felici quelli che potevano farlo solamente verso nord oppure davanti avessero qualche albero ecc ecc
ALLEGATO A Dgr n. 2508 del 4 agosto 2009 pag. 1/1
Incentivi urbanistici ed edilizi per l’istallazione di impianti solari e fotovoltaici ai sensi dell’art. 5,
comma 1 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14
1) Premesse
L’art. 5 della LR 14/09 consente la realizzazione di tettoie o pensiline sulle quali alloggiare un impianto ad
energia solare senza che dette costruzioni siano conteggiate ai fini volumetrici (ovvero in termini di
superficie per quei comuni che verificano il rispetto della normativa urbanistica utilizzando il parametro mq
e non il mc) e consentendone la realizzazione attraverso lo strumento della DIA.
Quanto precede al fine di incentivare e favorire l’utilizzo dell’energia solare sulle abitazioni esistenti (anche
in zona agricola) alla data del 11.07.09.
2) Tipologia di impianti ammissibili
Ai fini di cui all’art. 5 della LR 14/09 è consentita la realizzazione di impianti solari termici con un limite di
6 kW, o di impianti fotovoltaici con un limite di 6 kWp ovvero di una combinazione dei precedenti con un
massimo di 6 kW.
3) Definizioni tipologiche delle strutture
Sono considerabili pensiline o tettoie agli effetti di cui alla LR 14/09, le strutture sporgenti da edifici
destinati ad abitazione, con esclusione delle loro pertinenze, destinate ad ospitare o sorreggere un impianto
solare e/o fotovoltaico, siano esse a sbalzo o in appoggio, comunque mantenute aperte verso l’esterno.
Pensiline e tettoie non possono avere altezza media, calcolata all’intradosso della copertura, maggiore di 3,5
ml dal piano campagna ovvero 2,5 ml dal piano pavimento sul quale vengono realizzate.
L’impianto solare termico o fotovoltaico deve essere integrato o parzialmente integrato ai sensi degli allegati
2 e 3 del DM 19.02.07.
Eventuali serbatoi di impianti solari termici, se non integrati sulla copertura della pensilina o tettoia, non
possono trovare posto sulla struttura e devono essere diversamente ricoverati.
La superficie di pensilina o tettoia
il problema è stato visto e sistemato con l'ultima delibera:
Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 (BUR n. 84/2009)
MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA
Art. 6 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è così modificato:
a) dopo le parole “comma 1” aggiungere le seguenti parole: “e gli impianti aderenti, non aderenti,
integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW”;
Ringrazio e rendo merito agli amici intervenuti a favore delle mie considerazioni e perplessità:
Moreno Teso,consigliere regionale del Veneto e Gianmarco Corlianò consigliere della provincia di VE
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