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legge 388/2000 art 6. E' ancora utilizzabile?

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  • legge 388/2000 art 6. E' ancora utilizzabile?

    Buongiorno,
    con una srl ho realizzato nel 2010 un impianto a terra di 990kw.
    E' entrato in funzione nel 2011 e mi chiedevo se gli utili prodotti nel 2011 posso essere abbattuti utilizzando la legge citata.

    saluti
    Massimiliano

  • #2
    Ahh ...la tremonti originale..bellissimo reperto...quale comma dell'art. 6 attirava la tua attenzione in particolare?
    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

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    • #3
      da 13 a 19. appunto per poter defiscalizzare l'investimento fatto per realizzazione dell'impianto FV

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      • #4
        Sono ancora in vigore..ma secondo me non appicabili..

        Mi spiego.
        Premesso che devi essere PMI..
        Occorre calcolare un SOVRACOSTO rispetto analogo investimento non AMBIENTALE, con metodo INCREMETALE.
        Ora..ammettiamo pure che TUTTO l'investimento sia considerabile ambientale..e che la media dei precedenti 3 anni sia zero..quindi è tutta buona.
        Il metodo incremnetae dice che l'extra costo è l'investimento MENO eventuale investimento non ambientale (mettiamo pure zero, compri Enel) MENO risparmi di COSTI dati dall'investimento.
        Ora..siccome i RISPARMI di costi (fra INCENTIVO, RISPRMI VERI, VENDITA ESUBERO) superano il costo INVESTIMENTO..la cifra si azzera.

        D'latra parte è normale..questa legge è fata per dire..tu devi fare una produzione inquinante..bene..se farla MENO inquinante di costa di più..io Stato ti incentivo col 27% sull' EXTRA costo..a patto che tu sia un'azienda sana e che guadagni..se perdi allora forse lo fai solo per incentivo (gonfiando costi?) e allora non ti do nulla.

        marco
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        • #5
          Grazie.
          Verificherò assieme al mio commercialista in quanto altri sostenevano la cumulabilità fra conto energia e queata legge. Anche perchè mi chiedo se i risparmi di costo che citi siano equivalenti ai ricavi da C.Energia e vendita.
          Poi da un punto di vista personale, mi sembra abbastanza improbabile poter defiscalizzare 2.200.000 di euro...così come un regalo dal nostro caro stato italiano.
          ciao
          massimiliano

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          • #6
            ripeto..aldilà della cumulabilità (e se ricordo bene la defiscalizzazione è cumulabile al CE)..il problema e che non hai nulla da defiscalizzare..perchè i risparmi attesi (compreso incentivo ovvio..ma esiste..e fà pure reddito..figurati se non conta come Ricavo dell'investimento!) sono superiori all'investimento..
            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

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            • #7
              Marco,
              mi hanno chiarito abbastanza bene tutti i vari consulenti sentiti che la Tremonti Bis non è applicabile.
              Ma non per quanto tu sostieni, ma per il fatto che non è cumulabile fino a l 2013 con il CEnergia.
              Diversamente non si capirebbe il perchè ci sia così tanto dubbio sulla cumulabilità

              Ti giro sotto quanto mi ha risposto Confindutria...magari ti sarà utile in qualche impianto che farai


              Egregio ........,
              in riferimento al quesito sulla cumulabilità tremonti ambiente- tariffa incentivante impianti fotovoltaici, Le invio la risposta del Ministero dello Sviluppo Economico ai quesiti posti sul tema da Confindustria.

              Distinti saluti

              Cumulabilità incentivi per il fotovoltaico con la detassazione prevista dall’articolo 6, comma 13 della legge 388/2000
              Roma, 16 Novembre 2011
              Confindustria
              Politiche industriali, Economia della Conoscenza, Europa e Internazionalizzazione


              Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta alle molteplici richieste di Confindustria , si è finalmente espresso sulla questione della cumulabilità delle agevolazioni per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione dal reddito di impresa per investimenti ambientali fatti dalle piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, l. n. 388/2000 (cd. Tremonti ambientale).
              In base alla ricostruzione della normativa vigente, il MiSE ritiene che gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte solare siano cumulabili con la cd. Tremonti ambientale solo per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2013.
              Si riporta di seguito il testo del parere del Ministero sul punto.
              "L’art. 5, comma 4, del DM 5 maggio 2011 prevede che a partire dal 2013 si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all’art. 26 del d. lgs. 28/2011, come definite con i decreti attuativi di cui all’art. 24, comma 5, dello stesso d. lgs. n. 28. L’art. 26 disciplina, al comma 2, le condizioni di cumulabilità per gli impianti che entrano in esercizio dal 2013 consentendo, tra l’altro, il cumulo tra incentivi FER e la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari ed apparecchiature (lett. d), e, al comma 3, con disposizione interpretativa, stabilisce che nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa per investimenti in macchinari ed apparecchiature, nonsi applica il divieto di cumulo previsto dall’art. 2, comma 152, della l. n. 244/2007.

              Va inoltre rappresentato che, in base al citato DM 5 maggio 2011, proprio a partire dal 2013, l’energia elettrica da fotovoltaico sarà assoggettata ad una nuova tipologia di incentivazione, costruita come una sorta di tariffa onnicomprensiva sull’energia immessa in rete, caratterizzata da una riduzione del livello di incentivazione.

              Per completezza di analisi, va osservato che per la peculiare caratteristica della detassazione ambientale (ed in particolare per il criterio dell’approccio incrementale che caratterizza il calcolo della quota ammissibile di aiuto) il vantaggio effettivo derivante dal cumulo potrebbe essere di fatto annullato in quanto il beneficio derivante dalla tariffa fotovoltaica dovrebbe essere detratto dai costi ammissibili alla detassazione. Ed invero, secondo la disciplina comunitaria sugli aiuti in materia ambientale, richiamata dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 226/E del 2002) i costi ammissibili devono essere, fra l’altro, calcolati al netto dei vantaggi e dei profitti operativi (v. punto 3 sub 80 Comunicazione 2008/C 82/01) nei quali rientrerebbe (almeno in parte) la tariffa incentivante del fotovoltaico. In conclusione, gli operatori dovrebbero valutare l’effettivo interesse a far valere questa possibilità”." Va osservato che l’art. 26 citato non ha ad oggetto l’incentivazione degli impianti fotovoltaici in quanto gli incentivi previsti al comma 2, lett. d, riguardano i nuovi sistemi incentrati su tariffa e incentivo da aste, valevoli per altre fonti rinnovabili, mentre il comma 3 richiama, attraverso il riferimento all’art. 2, comma 152, della legge 244/2007, i soli meccanismi dei certificati verdi e tariffa onnicomprensiva.

              Ciò premesso, deve ritenersi che il fotovoltaico abbia una propria autonoma e speciale disciplina di settore contenuta nel citato art. 5 del DM 5 maggio 2011. Tale norma stabilisce al comma 1 le condizioni di cumulabilità con altri contributi e benefici pubblici, tra cui non figura la detassazione in esame. Il comma 4, come sopra riferito, rinvia all’art. 26 del d. lgs. n. 28/2011 per individuare la regola della cumulabilità a partire dal 2013.

              In base a tale previsione, solo dall’1.1.2013 si potranno cumulare gli incentivi al fotovoltaico con la detassazione dal reddito di impresa per acquisto di apparecchiature e macchinari, tra cui rientra anche la detassazione per investimenti ambientali di cui alla legge in esame n. 388/2000. La ragione del diverso trattamento tra gli impianti fotovoltaici e le altre tecnologie rinnovabili discende dal fatto che il valore dell’incentivo per la tecnologia fotovoltaica è, a parità di potenza, più alto dell’incentivo riconosciuto ad altre fonti rinnovabili. La ratio dell’art. 5, comma 4, che prevede invece la possibilità di cumulo dal 2013, è quella di rendere più efficiente e omogeneo il generale sistema degli incentivi riconducendo, a partire dal 2013, la cumulabilità per gli impianti fotovoltaici alla regola generale della cumulabilità valevole per tutte le altre fonti rinnovabili.

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              • #8
                Ciao e grazie della nota che non conoscevo..

                Come ti avevo scritto..sulla cumulabilità andavo a memoria..siccome tu non chiedevi se era cumulabile ma se era ancora in vigore..io pensavo che tale semplice verifica l'avessi già fatta.
                Bene, sarebbe comulabile dal 2013..quindi per te non vale

                Ma come anche Confindustria scrive " il vantaggio effettivo derivante dal cumulo potrebbe essere di fatto annullato in quanto il beneficio derivante dalla tariffa fotovoltaica dovrebbe essere detratto dai costi ammissibili alla detassazione. Ed invero, secondo la disciplina comunitaria sugli aiuti in materia ambientale, richiamata dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 226/E del 2002) i costi ammissibili devono essere, fra l’altro, calcolati al netto dei vantaggi e dei profitti operativi (v. punto 3 sub 80 Comunicazione 2008/C 82/01) nei quali rientrerebbe (almeno in parte) la tariffa incentivante del fotovoltaico"

                Per cui..non hai perso nulla in realtà..perchè se fai i conti..non avevi alcun invetsimento incrementale ambientale da vantare ...di fatto non è cumulabile..e non lo sarà nememno nel 2013..perchè i costi di investimento scenderanno.

                Quindi ogni qual volta (sempre) un investimento FV verrà fatto per GUADAGNARE..in pratica si esclude la Tremonti..che funziona, come dicevo, qualora si faccia un investimento che porta dei SOVRACOSTI..e allora interviene lo Stato pagando il 27% di questi sovracosti...

                Marco
                CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

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                • #9
                  riuppo la questione: come si calcola l'importo di ricavi da detrarre al costo dell'investimento? cioè il ricavo è annuale ma la spesa dell'investimento avviene in un colpo solo, diciamo.

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                  • #10
                    Tu fai un investimento che hauna certa vita utile..ad esempio la sua vita fiscale (periodo di ammortamento) o più breve (nel caso prevedi di venderla prima di fine ammortamento) o piu lunga (ad esempio nel FV almeno 20 anni pari al periodo incentivato).
                    Bene..da quel costo di investimento(direi sommando anche interessi passivi dell'eventuale finanziamento dedicato) devi detrarre la SOMMA di tutti i profitti anuali incrementali futuri che ti darà quell'investimento nel periodo di tempo preso in considerazione (vita utile) ..nel caso del FV tutto il monte incentivi + il valore dell'energia prodotta (immessa e consumata).
                    Siccome il solo Ce supera il valore investimento (altrimenti non lo faresti) ecco che si azzera il monte detassabile.
                    marco
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                    • #11
                      chiaro e preciso come sempre marco... ma cavolo funziona proprio cosi?? cioè dai è impraticabile praticamente per tutti... come si fa asaltar fuori con una sparata del genere?!

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                      • #12
                        non per tutti..come ti dicevo..se ci sono investimenti che hanno una valenza AMBIENTALE ma che comportano dei veri SOVRACOSTI che rimangono a carico dell'imprenditore..allora lo Stato interviene.
                        Esempio classico fatto mi pare da AdE..un'azienda decide di comparre nuova cabina verniciatura che inquna meno dell'attuale e spende 100..però sicome è nuova, permetterà nel corso della vita utile di risparmiare anche 70 (in ore di lavoro e minori consumi) rispetto al fatto di non cambiarlo (o di ricomprare il modello in uso).
                        Dal punto di vista strettamente economico..comprerebbero il vecchio modello..e per questo o stato offre il bonus se lo realizzano lo stesso (in perdita).
                        Nel FV invece l'investimento è sempre in utile.. per cui non spetta..
                        Marco
                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

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                        • #13
                          Salve,
                          mi sono imbattuto solo oggi in questa discussione e desiderofare un po’ di chiarezza: la Tremonti Ambientale è applicabile al fotovoltaicoe, per gli impianti allacciati entro il 31 dicembre 2011 la cumulabilità èconsentita a patto che il risparmio d’imposta sia contenuto entro il 20% delcosto di investimento.
                          Iniziando da questo secondo punto invito a leggere gliarticoli relativi al cumulo con altri incentivi contenuti nei vari ContiEnergia. Per il 2° l’articolo è immediato e consente il cumulo con altribenefici che non superino il 20% dell’investimento; il 3° CE rimanda, per gliimpianti allacciati entro il 31 dicembre 2011 al 2° CE e il 4° CE “fa salvo”quanto previsto dal 3° CE per gli impianti allacciati entro il 31 dicembre2011. In definitiva il limite è sempre quello del 20%.
                          In merito alla nota del MSE si tratta di un tentativo dicreare confusione per scoraggiare l’uso dell’agevolazione che creerebbe un bucoimportante nelle casse dell’erario. Semplicemente, in quella nota (non è unacircolare, risoluzione o chiarimento, non ha alcun valore legale; è stata usatala forma della nota proprio perché, conoscendone i contenuti non in linea conla legge, non potevano emettere un documento con valore legale in contrasto conla legge!), si sono "dimenticati" di leggere la prima frase dell’Art. 5 del 4°CE. Interpellato prontamente il MSE mi hanno detto (a voce, non rilascianonulla di scritto) che la nota è stata emessa solo per il futuro, dal 2012 inpoi.
                          Per quanto riguarda il calcolo non è affatto vero che iprofitti abbattono completamente la deduzione. Riporto il punto 82 dellaDisciplina europea citata:
                          “Individuazione dei benefici e dei costi operativi: i costi ammissibilivanno calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativoconnesso con l’investimento supplementare per la tutela dell’ambiente everificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento in esame,salvo diversa indicazione nel presente capo. A tal fine, dai sovraccostid’investimento vanno detratti i profitti operativi e aggiunti i costioperativi.”
                          Come viene espresso chiaramente non si devono consideraresolo i ricavi, ma anche i costi e non per tutta la vita futura dell’investimento,ma solo per 5 anni. La deduzione, normalmente, si aggira tra il 50 e il 60%dell’investimento sostenuto. Certo, va valutato caso per caso per vedere che cisiano le condizioni; in alcuni casi effettivamente il vantaggio è minimo o nullo, ma dipende da altri fattori che non sono stati toccati in questa discussione.
                          La mia risposta è basata su un’esperienza iniziata nel 2004sulla Tremonti Ambientale e oltre 200 milioni di euro di investimenti agevolaticon questa norma. Nel 2011 la Tremonti è tornata alla ribalta, proprio per l’interessedegli investitori nel fotovoltaico: hanno espresso pareri in linea coi miei IlSole 24 Ore, Il Fisco, Assonime, Eutekne (quest’ultima si spinge, con un ragionamento che non condivido, ad ammettere il cumulo anche per il 2012).

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                          • #14
                            sul fatto della cumulabilità concordi con qunto dico al post 6.
                            Sul fatto che ci sia poco da "assoggettare"..ho dato un'occhiata (veloce), al documento che richiami e in effetti si parla di 5 annni..ma relativamente agli aiuti alle fonti rinnovabili..il costo ammissibile (punto 105) sembra essere la differenza fra l'investimento ambientale e quello tradizioanle (centrale elettrica tradizionale)..ora se il FV costava 3.000 euro al kw nel 2011 e un cogeneratore 2.000 euro al kw, il sovracosto sarebbe 1.000 euro al mega, che rischia si essere più che coperto dagli introiti dei primi 5 anni.
                            Marco
                            Ultima modifica di marcober; 13-03-2012, 10:32.
                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

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                            • #15
                              Buongiorno Marco,

                              la cogenerazione è già un investimento ambientale rispetto a un semplice generatore diesel. Quindi per centrale tradizionale si intende il generatore diesel... inoltre, se ho un parco fotovoltaico da 1 MWp lo uso per produrre circa 1.300 MWh annui, e lo confronto con un generatore diesel con pari producibilità. Ma il generatore può lavorare molte più ore quindi, ad esempio, confronto il parco da 1 MWp con un generatore diesel da 200 kWp, con costo indicativo di 400.000 euro.
                              Lo spread quindi è molto interessante, nel tuo esempio restano 2.600.000 euro, tolti ricavi e costi si arriva generalmente a 1.500.000 - 1.800.000.
                              Valerio

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                              • #16
                                si, concordo.
                                Il che mi rattrista in quanto, pur avendo fatto impianti nel 2008 e 2010, non rientro nelle PMI...
                                Anche perchè gli investimenti ambientali non si fermano al FV..

                                Una domanda..ma il reale utilizzo del credito d'imposta si conccretizza solo se l'utile dell'anno i cui si realizza l'investimento è "capiente" oppure si può usare in quota e riportare tale credito per gli anni futuri?

                                Grazie

                                marco
                                CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

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                                • #17
                                  Funziona anche se il reddito imponibile è inferiore alla deduzione; in questo caso si crea una "perdita fiscale" da riportare negli esercizi successivi fino ad esaurimento dell'importo.

                                  Valerio

                                  Commenta


                                  • #18
                                    Rimane il fatto che sembra difficile calcolare correttamente il credito. Necessita di perizie firmate da tecnico abilitato, che certifichi i sovracosti tra impianto tradizionale e impianto fv?

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                                    • #19
                                      Originariamente inviato da edd62 Visualizza il messaggio
                                      Necessita di perizie firmate da tecnico abilitato, che certifichi i sovracosti tra impianto tradizionale e impianto fv?
                                      La norma non la prevede, ma l'Agenzia delle Entrate, in una risoluzione, "raccomanda" che ci sia la perizia... in caso di verifica fiscale (ne ho seguite una decina) viene sempre richiesto questo documento.
                                      Quanto alla difficoltà di calcolare correttamente devo dire che abbiamo studiato a lungo la questione, confrontandoci più volte con Agenzia delle Entrate e svariati professionisti e per noi ora il calcolo è chiaro; occhio comunque ai consulenti, ho visto alcune pratiche che sono state (giustamente) contestate dall'Agenzia delle Entrate perchè i calcoli non erano condivisibili.

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                                      • #20
                                        Il dubbio persiste..

                                        Buongiorno a tutti,ripesco ancora questa discussione perché anche io,come molti altri presumo, sono stato contattato da uno studio di fiscalisti per usufruire della 388/2000, anche detta TREMONTI Ambiente.Come affermato in precedenza, la quota detraibile dell'impianto deve essere quella che documenta il maggior costo ambientale dell'investimento, detratta dai benefici apportati dall'investimento(tariffa incentivante + cessione energia)durante i primi 5 anni.Nel mio caso, ad esempio, ho speso nel 2010 circa 210000€ per un impianto da 70,52 kwp che rende circa 90000 kwh all'anno che moltiplicati per la tariffa incentivante(0,422€/kwh) e per la vendita dell'eccesso dell'energia(80000kwh X 0,1€) danno un ricavo di circa 45000€ annui che moltiplicati per 5 arrivano ad un ricavo complessivo di 180000€. Allora la mia domanda e': a fronte di un investimento di 210000€ che non ha costi ulteriori come nella stragrande maggioranza dei casi a parte la quota di interessi passivi del mutuo fatto per l'impianto, come e' possibile che mi venga affermato che secondo i loro calcoli la quota deducibile e' di circa il 27,5%(aliquota Ires) di 118000€(quota ambientale calcolata con approccio incrementale)? La richiesta dei consulenti per la perizia e' di circa 4800€(15% del beneficio apportato) da corrispondere al momento della presentazione della nota integrativa del bilancio presentata dal mio commercialista affiancato da loro. A fronte di questo ulteriore investimento da parte mia, ho domandato quali fossero le garanzie da parte loro in caso di contestazione da parte dell'ufficio entrate e la risposta che ho avuto e' stata: "noi siamo sicuri, ma comunque siamo assicurati"...una srl, pagata subito, e senza assicurazione fideiussoria, che garanzie reali può offrire secondo voi? E' sopratutto, a fronte di una remunerazione gia' ottimale portata dalla tariffa incentivante e dalla possibilità di portare in detrazione l'impianto al 9% annuo, il fatto di poter usufruire di un ulteriore detrazione di questo tipo e in questi termini farebbe gola a chiunque, ma puzza molto di bruciato....aspetto commenti a riguardo, magari anche di chi ha avuto esperienze a riguardo

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                                        • #21
                                          Resta da capire cosa succede a quelle società che sono potenzialmente oggetto del beneficio. Cioè il co. 17 dell'art.6 sostiene che "Le imprese provvedono a comunicare entro 1 mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati"
                                          Adesso poichè nell'incertezza della norma molte società non hanno preso in minima considerazione questa opportunità e atteso che il chiarimento ufficiale presente nell'articolo 19 del D.L 5 Luglio 2012 (intitolato Cumulabilità delle Tariffe di cui al decreto 19 febbraio 2007 con altri incentivi)è recentissimo, resta da capire come il Mise gestirà le pratiche tardive.
                                          Io ho percepito molta ritrosia ed incertezza e resto dell'avviso che il termine del mese previsto dall'art.6 co 17 della Tremonti ambientale abbia prettamente NATURA ORDINATORIA e non PERENTORIA.
                                          In altre parole se il legislatore avesse voluto far conseguire la nullità della pratica alla presentazione fuori termine avrebbe a mio avviso inserito nella norma stessa la dicitura "entro un mese A PENA DI NULLITA'".
                                          L'assenza di questa previsione fa propendere per la tesi della natura ordinatoria del termine!
                                          Peraltro lo stesso legislatore ha chiarito la sua posizione solo a luglio (se consideriamo che la maggior parte delle società con esercizio solare approvano il bilancio entro 120 giorni dunque a fine aprile), quando la comunicazione andava fatta in teoria verso maggio-giugno nella stragrande maggioranza dei casi!

                                          Adesso unendo i pezzi credo si possa affermare con ampia certezza che:
                                          1. Trattandosi di una variazione in diminuzione da apportare in Unico non importa se la società chiude in utile o meno nell'anno di utilizzo (ergo accumulerà un credito di imposta attraverso l'aumento della perdita fiscale riportabile non più soggetta a limiti temporali!);
                                          2. Qualora l'investimento sia fatto a cavallo tra il 2010 e il 2011 occorrerà presentare una dichiaraizone integrativa entro il 1° ottobre 2012 per recuperare il 2010 che però fa media per la parte di investimento capitalizzato nel 2011 (questa si recupera evidentemente in Unico 2012
                                          2. Gli impianti connessi con tariffe di cui al decreto 19 febbraio 2007 cioè II° Conto Energia RIENTRANO A PIENO TITOLO nell'agevolazione (vedi esplicito chiarimento legislativo art. 19 D.L. 5 luglio 2012;
                                          3. Bisogna massimizzare la quota giustificabile ai fini della 388 al fine di farla pareggiare con il 20% di limite previsto dalla tariffa incentivante. (la 388 non fa riferimento al conto energia, quindi sono due canali paralleli!)
                                          Adesso sul 3 il 4 conto energia è possibile dissipare il dubbio (Perchè l'articolo 19 D.l 5 luglio 2012 non fa riferimento ad essi?) con il seguente percorso a catena, e cioè perchè entrambi i Decreti riprendono o fanno comunque salvo l'affermazione dell'articolo 9 1 periodo del 2 conto energia è cioè il limite del 20%!!!!

                                          Art. 5 co 4. Dm 6 agosto 2010 (III° Conto Energia)-->
                                          Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011.

                                          Art. 5 Dm maggio 2011 (4° Conto Energia)

                                          Cumulabilita' degli incentivi e dei meccanismi

                                          di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta

                                          1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 4, del decreto
                                          ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del presente

                                          articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono

                                          cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi

                                          pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:

                                          In conclusione si ritiene che tutti gli impianti siano oggetto di agevolazione Tremonti Ambientale se effettuati entro il mese di Giguno 2012 !

                                          Il nodo è adesso giustificare su un impianto di 1.000.000 ALMENO IL 20% CIOE' 200 MILA EURO COME QUOTA AGEVOLABILE.
                                          Un'ottima strada potrebbe essere quantificare il risparmio di co2 che un kw prodotto dall'impianto fotovoltaico consente e poi moltiplicarlo per il "prezzo" di un kilo di co2. (che oscilla tra Euro 0,017 - 0,02).

                                          Tuttavia questo è un approccio secondo me valido ma diverso da quello della disciplina europea (cfr 2001/C/37/03 art. 37 "costi ammissibili") suggerita dalla risoluzione 226/2002 dell'Ade.

                                          Sulla base di quest'ultimo occorrerebbe confrontare il prezzo di una centrale classica e quello dell'impianto e ridurre la differenza dei ricavi da conto energia dei primi 5 anni....

                                          Sul punto vorrei conoscere la vostra opinione (a porposito qualcuno ha qualche riferimento di Ing. Ambientale che segue questo genere di relazioni tecniche? )


                                          Aggiungo un altro elemento utile per gli impianti costruiti a cavallo (es. tra il 2010 e il 2011) ...

                                          Se prendiamo come parallelo i chiarimenti della cirfcolare 44/e/2009 sulla Tremonti Ter si può affermare che relativamente all'impianto fotovoltaico l'anno in cui assume rilevanza l'importo da agevolare è quello di ultimazione dell'impianto se questo è stato costruito tramite APPALTO. E ciò a prescindere se nel 2010 siano stati versati acconti (che sono cosa diversa dai SAL)

                                          Dunque se nel bilancio 2010 la parte di impianto era classificata come immobilizzazione in corso secondo questa lettura sarebbe corretto prendere come riferimento solo il 2011, anno in cui l'immobilizzazione è stata ultimata, con eneromi vantaggi per chi è in "ritardo".

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                                          • #22
                                            fotovoltaico gli incentivi si cumulano

                                            il sole 24 ore del 24/08/2012 ha pubblicato il quinto conto energia dove è prevista la cumulabilita' tra tariffa incentivante e tremonti ambiente fino a luglio 2012. vi invito a leggerlo e a esprimere il vs. parere

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                                            • #23
                                              questo discorso l'avevo già sviscerato nel 2008 , ma a quanto pare il mio impianto del 2007 non rientrava nella tremonti ambiente , anche se qui qualcun'altro dice di si .
                                              il problema è come si può giustificare un' acquisto di un generatore di corrente a gasolio - gas metano molto inquinante poco oneroso all'acquisto rispetto ad un impinto FV ma una spugna durante la sua vita ,
                                              confronto ad un solito allacciamento all'enel pure meno inquinante e + redditizio ,
                                              e il fantomatico impianto Fv che abbiamo installato per questioni ambientali e redditizie.
                                              cmq sul sole , il capo parlava di rivedere certe leggi che vanno contro al risparmio fiscale , non vorrei che si riferisse a questa .
                                              se le cose rimanessero così forse questa volta son fortunato l'impianto installato quest'anno rientrerebbe ?? ma!

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                                              • #24
                                                Cosa si intende per investimento effettuato?

                                                Cosa si intende per realizzazione dell'investimento (impianto fotovoltaico) ? Devo prendere in considerazione il pagamento dell'impianto, la data di consegna, la data di collaudo o l'avvio dell'impianto (inizio produzione)? Faccio questa domanda perchè , ad esmpio, tra il collaudo e l'avvio dell'impianto possono trascorrere diversi mesi interessando più periodi fiscali e di conseguenza non saprei in quale unico inserire il costo deducibile. Grazie

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                                                • #25
                                                  ringrazio giovanni55 per la ricostruzione, ma perchè calcolare il beneficio da scomputare in misura pari alla tariffa di cinque anni e non 1 o 20?

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                                                  • #26
                                                    Perchè la disciplina europea prevede cinque anni.
                                                    Ultima modifica di nll; 05-10-2012, 07:07. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum

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                                                    • #27
                                                      Originariamente inviato da Valenergy Visualizza il messaggio
                                                      ...
                                                      buongiorno,
                                                      sono un consulente energetico che in qualità di RT ha seguito circa 250 pratiche GSE dal 2009 in avanti ma non ho mai avuto il "piacere" di imbattermi nella tremonti ambiente prima di ieri.
                                                      sono stato contattato da un commercialista che, su mandato del SR (una PMI brianzola) ed a distanza di 2 giorni solari dalla scadenza del 01/10/12 (per presentazione Bilancio), mi chiede se posso aiutarlo a calcolare il Sovraccosto per un impianto da 96 KWp avviato ad agosto 2010 in SSP.
                                                      Sinceramente, dopo lettura dei vari post e delle circolari MISE e ADE , ecc, penso che declinerò la proposta di incarico in quanto non ho il tempo materiale per acculturarmi.
                                                      Mi rimane comunque la curiosità di capire se la perizia di cui si parla, rientra in un ambito di una normale relazione tecnica del libero professionista oppure esistono form e modus operandi specifici per la lombardia. sul web ho trovato solo qualcosa x regione Veneto e Toscana.
                                                      grazie e buon lavoro a tutti
                                                      Ultima modifica di nll; 05-10-2012, 07:06. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum

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                                                      • #28
                                                        Quelle due regioni sono le uniche che hanno aperto la strada...
                                                        Sono nelle Marche e stiamo seguendo diverse pratiche utilizzando la metodologia di calcolo toscana.
                                                        Noi abbiamo avuto 4 o 5 giorni in più di te....
                                                        Sai, in Italia certe notizie vengono mooolto soffocate
                                                        Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                                                        2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                                                        Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                                                        http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html

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                                                        • #29
                                                          il diavolo del governa si è ricordato del coperchio , ieri sul sole 24ore , c'era un articolo che diceva la legge 388 e valida SOLO per gl'impianti del 2 à conto energia , punto e basta.
                                                          cmq per tutti i seguenti conti energia i costi degl'impianti sono così bassi che sottratto i ricavi si ce e vendita, la rimanenza NON supera la spesa di un generatore elettrico sommato alla spesa del gasolio occorrente per la pari energia .
                                                          per cui si sono tanto scervellati per fermare la legge , che questa si blocca da sola , perchè è UNA SOLA , almeno per il FV.

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                                                          • #30
                                                            Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                                                            il diavolo del governa si è ricordato del coperchio , ieri sul sole 24ore , c'era un articolo che diceva la legge 388 e valida SOLO per gl'impianti del 2 à conto energia , punto e basta.
                                                            Hai per caso un link di questo articolo? non riesco a trovarlo...
                                                            Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                                                            2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                                                            Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                                                            http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html

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