Azione Legale Retroattività Aggiornamenti - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Azione Legale Retroattività Aggiornamenti

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Azione Legale Retroattività Aggiornamenti

    Cari Amici del Conto Energia,

    con la presente desidero mettervi al corrente riguardo alle possibilità di un ricorso circa la validità retroattività delle modifiche portate al decreto originale con decreto del 6/02/2006.

    Dopo un attenta analisi, lo Sportello Legale reso disponibile al sito http://www.forumenergia.net/legale.asp a spedito a me ed a quanti lo hanno interpellato sul tema le seguenti considerazioni generali:

    Con la presente risposta provvediamo a fornire un primo parere a tutti coloro che ci hanno contattato per ricevere delucidazioni in merito all’interessante questione relativa al decreto sul FV.

    Ferme le valutazioni squisitamente economiche, che per il momento tralasciamo, si desidera fare presente quanto segue.

    In generale, la fattispecie di cui trattasi rinviene la sua disciplina nell'art. 11 (efficacia della legge nel tempo): la Legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo.

    La giurisprudenza, nell'interpretare detta norma, ha stabilito che <ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, ciascun fatto che sia giuridicamente rilevante è sottoposto, salva diversa determinazione normativa, alla legge del tempo in cui viene in essere> (Consiglio di Stato sez. IV 25 marzo 2005 1276).

    Ancora, continua la giurisprudenza, il principio di irretroattività delle leggi (e degli atti subordinati alla legge nella gerarchia delle fonti del diritto) ha ottenuto in sede costituzionale garanzia specifica solo con riguardo alla materia penale, sebbene esso mantenga per le altre materie valore di principio generale cui il legislatore deve attenersi in via preferenziale: ciò comporta che la volontà legislativa di emanare leggi retroattive incontra i limiti costituiti dal rispetto di altri principi costituzionali e di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, fra i quali il principio generale di ragionevolezza, la tutela dell'affidamento legittimante sorto nei consociati, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (Tribunale di Roma 3.5.2004).

    Alla luce di quanto sopra, e dato per assunto il principio della irretroattività delle legge in generale (e degli atti subordinati alla legge secondo la gerarchia delle fonti del diritto), sembrerebbe che quanto successivamente statuito non possa applicarsi retroattivamente (ovvero per quelle ipotesi contrattuali perfezionate, ma in corso) e pertanto potrebbe risultare ammissibile una azione dove viene chiesta l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo contratto e/o comunque il risarcimento del danno e/o la risoluzione (ivi compreso il risarcimento del danno). Risarcimento del danno che potrebbe essere chiesto sia per le ipotesi di contratto concluso, e allora sarebbe rappresentato dalle maggiori spese ed oneri incontrati, oppure - nella ipotesi di "rattativa" in corso, delle spese inutilmente sostenute e delal perdita di ulteiori e altrettanto vantaggiosi contratti e/o operazioni.

    Restiamo pertanto a completa disposizione per approfondire ulteriormente; approfondimento che comunque necessiterebbe di un esame dei singoli casi.

    Con l’occasione ed in attesa, inviamo i nostri migliori saluti.

    Lo Sportello Giuridico Legislativo dell'Ambiente
    ForumEnergia Onlus

    sportello@studiolegalecnttv.191.it

    A questo punto bisogna raccogliere quante maggiori adesioni possibili per dare maggior forza all’azione. Prego pertanto gli installatori di rivolgersi ai propri clienti per metterli a conoscenza ed ognuno di noi di fare altrettanto con coloro che hanno aderito all’iniziativa.

    L’avvocato, da me interpellato telefonicamente mi ha detto che tale azione interessa non solo coloro che hanno presentato il 30-09 ma anche coloro che hanno presentato domanda entro il 31-12-2005.

    Quindi è necessario pubblicizzare l’iniziativa il più possibile e fornire allo studio legale ciascuno la precisa descrizione della propria situazione:

     impianto,
     preventivo di spesa con documentazione
     lettera GRTN di assegnazione della tariffa incentivante (se disponibile)
     contratto firmato da installatore e soggetto responsabile (se sottoscritto)
     contratto formale di prestito bancario (se sottoscritto)

    Il tutto può essere spedito nel seguente modo:

     via e-mail al sportello@studiolegalecnttv.191.it ,

     Via FAX n. 055/2658037

     Per posta prioritaria, allo Studio Legale CNTTV, Borgo S.Frediano 8, 50124 Firenze

    In ogni caso va indicata la dicitura:

    all’attenzione dell’ avv. Tarducci Alessandro, Decreto ‘Conto Energia’

    Il sito, http://www.forumenergia.net/legale.asp, cui lo studio offre il servizio, per parte sua introdurrà a breve un articolo per divulgare l’iniziativa e dare eventuali ulteriori informazioni.

    Quanto ad altri soggetti interessati, al momento ho a disposizione la risposta di Legambiente:

    Caro Mansoldo,
    dalle verifiche che abbiamo fatto poichè il decreto ha un effetto nei
    confronti di alcuni soggetti ma non compessivamente verso la promozione
    delle fonti rinnovabili (il fotovoltaico rimane comunque incentivato) un
    esposto alla Commissione europea non avrebbe effetti. Invece un ricorso da
    parte di uno dei soggetti che subisce la retroattività avrebbe maggiori
    possibilità, perchè riguarda un interesse soggettivo. In questo caso noi
    come Legambiente possiamo costituirci ad adiuvandum.
    Purtroppo è tipicamente italiano il caos legislativo e il tentativo di
    creare problemi dentro provvedimenti che hanno anche effetti positivi.
    Cordiali saluti


    che quindi è disponibile a mettersi al nostro fianco e provvederò a mantenerla informata.

    Vorrei inoltre segnalare un contatto casuale ma forse segnato dal destino con l’ing. Alex Sorokin, membro GIFI (Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane), che è interessato alla nostra iniziativa e che potrebbe darci una mano per altra via diciamo ‘concertativa’.

    “Interessante questa Vostra disputa.
    Tenetemi al corrente.

    Ing. Alex Sorokin
    sorokin@interenergy.it ”

    Suggerisco di spedire a lui una breve nota per conoscenza con il proprio nominativo e la dicitura di adesione all’iniziativa contro le retroattività del decreto ministeriale.

    Ho provveduto infine a stendere una breve relazione ‘tecnica’, circa l’impatto economico del mancato aggiornamento ISTAT che qui vi allego. Sarei grato di avere osservazioni e confronti con altri che hanno affrontato il problema.

    Per ogni altra informazione o commento il mio indirizzo è :

    andrea.mansoldo@libero.it

    un saluto

    Andrea


    Non riuscendo ad allegare il file dell'analisi economica, chi ne fosse interessato può richiedermene una copia andrea.mansoldo@libero.it. Gradirei vostri suggerimenti e commenti a riguardo.

    Andrea

    Edited by mansoldo - 24/3/2006, 10:48

  • #2
    A seguito di colloquio telefonico, aggiungo alcune informazioni.

    L'avv. Tarducci intende procedere ne lseguente modo:

    1) Ricorso al TAR del Lazio

    2) Normale Giudizio amministrativo


    Il risultato possibile sarebbe quello, valutando la posizione singola di ognuno:

    a) di vedere applicato il decreto originale DM 28/07/2005,

    b) di poter chiedere i danni nel caso si voglia retrocedere dai contratti e prestiti stipulati

    Poichè nel primo caso la data di scadenza è il 15 Aprile, cioè 60 gg dopo l'approvazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche, bisogna affrettarsi per mandare la documentazione così come indicata sopra.

    Il costo indicativo, dipende dal numero di persone che si riuscirà a raccogliere. Indicativamente per un gruppo di 15-20 persone potrebbe aggirarsi su 100-200 Euro.

    Quindi massima divulgazione dell'iniziativa !!!!

    Saluti

    Andrea

    Commenta


    • #3
      E' in internet al seguente indirizzo

      http://www.forumenergia.net/archivio.asp?ID=136

      il sito informativo per l'azione legale in oggetto

      Saluti

      Andrea

      Commenta

      Attendi un attimo...
      X