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Microidroelettrico interlocutorio GSE nuova costruzione

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  • Microidroelettrico interlocutorio GSE nuova costruzione

    Buongiorno a tutti.

    Nel corso del 2017 ho terminato i lavori di un impianto idroelettrico (p nom 35kW) realizzato all'interno di un opificio industriale dove già era presente un vecchio impianto di produzione mai incentivato ed in disuso da fine anni 80.
    La concessione era invece stata rattivata nel 2010 ma i lavori per il ripristino non erano mai iniziati.

    Per la realizzazione dell'impianto sono state svolte le seguenti opere:

    - sostituite tutte le principali componenti dell’impianto;

    - installata paratoia di presa precedentemente non esistente;

    - inserito sgrigliatore precedentemente non esistente;

    - ripristinata vasca di carico inutilizzabile;

    - ripristinato interamente il canale di presa altrimenti crollato ed inservibile;

    - ripulito interamente il canale di scarico altrimenti inutilizzabile;

    - sostituita l’intera condotta di carico.


    A dicembre 2017 è stata inviata la documentazione per la richiesta di incentivazione ai sensi del DM 23/06/2016 come nuovo impianto.

    So che ai sensi del decreto l’impianto non sarebbe stato configurabile come nuovo, ma ai sensi quanto espresso dalla sentenza del TAR N. 08997/2017 visto alcuni passaggi molto favorevoli ho voluto tentare questa strada.



    Ora il GSE mi scrive:
    Nel caso di impianti oggetto di riattivazione è necessario inviare un documento attestante la produzione nulla per almeno dieci anni consecutivi precedenti all’intervento; qualora l’impianto non si configuri quale riattivazione è necessario inviare l’attestazione di cui all’art.4 comma 9;


    Cosa ne pensate?


    Attendo un Vs. prezioso riscontro.



  • #2
    Buongiorno simons,

    come nuovo impianto mi sembra una missione impossibile farselo riconoscere

    adesso si tratta di vedere se puoi modificare la domanda d'accesso da nuovo a riattivato...
    la produzione nulla mi pare di capire che riesci ad attestarla

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    • #3
      Originariamente inviato da vortex Visualizza il messaggio
      Buongiorno simons,

      come nuovo impianto mi sembra una missione impossibile farselo riconoscere

      adesso si tratta di vedere se puoi modificare la domanda d'accesso da nuovo a riattivato...
      la produzione nulla mi pare di capire che riesci ad attestarla
      Ciao,
      in realtà parlando con il GSE sembra non ci siano grossi problemi a cambiare la domanda da nuovo ad altra tipologia, addirittura, parole del tecnico GSE, c'è chi l'ha fatto per ben 3 volte tra fasi interlocutorie e richieste di integrazione varie...

      Comunque a parte questo, l'eventualità sarebbe quella di modificare da nuovo a integrale ricostruzione...sono ancora in valutazione con tecnico e legale per capire se ci sono comunque i presupposti per provare a perseguire la strada del nuovo...

      Vi aggiorno sugli sviluppi.

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      • #4
        Per mia esperienza diretta, ho variato la tipologia da Integrale Ricostruzione a Riattivazione impianto con esito positivo (accesso all'incentivo, ovviamente con il coefficiente D pari a 0,8).
        Per quanto riguarda la dichiarazione di assenza produzione nei 10 anni precedenti, l'ho fatta rilasciare dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente
        L'unico modo di riuscire ad ottenere l'incentivo per Nuovo Impianto, è dimostrare che quello precedente non fosse finalizzato a produzione elettrica, ma a forza motrice. Se hai la fornuta che nella vecchia concessione fosse riportata questa dicitura (e non vengano richiamate potenze espressamente elettriche), potresti riuscire nel tuo intento

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        • #5
          Originariamente inviato da energiecomuni Visualizza il messaggio
          Per mia esperienza diretta, ho variato la tipologia da Integrale Ricostruzione a Riattivazione impianto con esito positivo (accesso all'incentivo, ovviamente con il coefficiente D pari a 0,8).
          Per quanto riguarda la dichiarazione di assenza produzione nei 10 anni precedenti, l'ho fatta rilasciare dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente
          L'unico modo di riuscire ad ottenere l'incentivo per Nuovo Impianto, è dimostrare che quello precedente non fosse finalizzato a produzione elettrica, ma a forza motrice. Se hai la fornuta che nella vecchia concessione fosse riportata questa dicitura (e non vengano richiamate potenze espressamente elettriche), potresti riuscire nel tuo intento

          Grazie per le tue preziose indicazioni, in realtà l'impianto di produzione aveva una concessione ad uso idroelettrico datata 1938 con potenza espressa in kW ma mai connessa alla rete elettrica di distribuzione, infatti quella turbina veniva solo utilizzata per l'alimentazione di una rete ausiliare interna (così mi hanno riferito), il problema sarebbe dimostrarlo...

          Questa situazione potrebbe darmi dei vantaggi?

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          • #6
            Originariamente inviato da SimonS Visualizza il messaggio
            Questa situazione potrebbe darmi dei vantaggi?
            No, mi pare di ricordare che il funzionamento in rete o in isola sia ininfluente.
            Per il GSE se in quel sito c'era già produzione elettrica (non importa se 5,10 o 50 anni prima), allora non si può ricadere nella categoria della Nuova Costruzione

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            • #7
              In questi giorni al fine di rispondere ad una richiesta di integrazione sulla categoria corretta dell'impianto stò approfondendo vari passaggi sia del D.M. 23/06/2018 sia delle Procedure Applicative. Ciò che mi crea non pochi dubbi e su cui mi piacerebbe avere un Vs. parere è il seguente passaggio.

              L'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. definisce "Un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un «nuovo impianto» quando e realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile".

              segue...

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              • #8
                ...

                Leggendo le procedure applicative il lasso temporale dei 5 anni non figura. Tale periodo costituisce un elemento essenziale oppure no? l'impianto non deve essere esistente in assoluto, oppure non deve esserlo (in tutto o nelle sue componenti principali) nei SOLI e PER ALMENO 5 anni precedenti?
                Ad interpretazione, ed in coerenza con il D.M. infatti, l'indicazione presente nelle Procedure Applicative "In tal senso si precisa che gli impianti per i quali siano state riutilizzate, anche parzialmente, le opere idrauliche di un precedente impianto e riferibili allo stesso salto idroelettrico non potranno essere ammessi agli incentivi per la categoria del “nuovo impianto”", sembrerebbe riferirsi solo ai casi in cui l'impianto o le principali parti di esso fossero presenti (inteso come presenza funzionale) nei precedenti 5 anni, altrimenti infatti, ci sarebbe un evidente contraddizione con quanto espresso nell'art. 2, comma 1, lettera a) "...in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso..."

                Spero di essere stato chiaro...anche se, non essendo chiara nemmeno la norma è difficile da spiegare in poche righe.

                Attendo prezioso riscontro.

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                • #9
                  Secondo me, il senso è che se erano presenti, entro 5 anni prima dell'inizio lavori, i "ruderi" di un precedente impianto, l'intervento non può considerarsi Nuovo Impianto.
                  Tu dichiari ad esempio di aver completamente ripristinato il canale di presa; già questo indica che vi era presente una principale parte di un impianto precedente.
                  Tieni presente che il precedente DM 06/07/2012 recava "non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, anche dismesso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile". Questo "anche dismesso" è stato poi sostituito da "o le principali parti di esso", con la volontà, a mio modesto parere, di ancor meglio chiarire che lì non debba esserci nessun precedente elemento di un impianto pre-esistente, sebbeno questo sia stato dismesso. Verrebbe pertanto, seguendo questo ragionamento, ammesso come Nuovo Impianto, quello realizzato sì dove precedentemente ne esisteva un altro, ma che è stato completamente smantellato (con tanto di ripristino dei luoghi) almeno 5 anni prima.
                  Questa è la mia interpretazione, e mi pare di capire che anche il GSE la intenda così

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                  • #10
                    le principali parti ovvero componenti elettromeccaniche, condotte, canali sono elemento di prova che caratterizzano

                    oltre a cio elemento fondamentale è la concessione

                    nel caso in discussione essendo riattivata nel 2010 elimina alla radice ogni possibilità di riconoscimento come nuovo impianto

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                    • #11
                      Originariamente inviato da energiecomuni Visualizza il messaggio
                      Secondo me, il senso è che se erano presenti, entro 5 anni prima dell'inizio lavori, i "ruderi" di un precedente impianto, l'intervento non può considerarsi Nuovo Impianto.
                      Tu dichiari ad esempio di aver completamente ripristinato il canale di presa; già questo indica che vi era presente una principale parte di un impianto precedente.
                      Tieni presente che il precedente DM 06/07/2012 recava "non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, anche dismesso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile". Questo "anche dismesso" è stato poi sostituito da "o le principali parti di esso", con la volontà, a mio modesto parere, di ancor meglio chiarire che lì non debba esserci nessun precedente elemento di un impianto pre-esistente, sebbeno questo sia stato dismesso. Verrebbe pertanto, seguendo questo ragionamento, ammesso come Nuovo Impianto, quello realizzato sì dove precedentemente ne esisteva un altro, ma che è stato completamente smantellato (con tanto di ripristino dei luoghi) almeno 5 anni prima.
                      Questa è la mia interpretazione, e mi pare di capire che anche il GSE la intenda così
                      Ciao Energiecomuni e grazie per le tue sempre puntuali risposte

                      A mio modesto parere la dicitura "o le principali parti di esso" al contrario potrebbe ampliare le possibilità di recuperare come nuovo un sito in cui erano presenti alcune delle parti di un precedente impianto; infatti non c'è scritto ad esempio "nessuna delle principali parti di esso"; per come è scritto il Decreto può benissimo significare che se alcune parti di un precedente impianto sono presenti ciò non esclude automaticamente l'impossibilità ad accedere alla categoria di nuovo impianto. Il dubbio rimane su cosa si intenda per "non presenza" e sulla quantificazione di "princiapli parti di esso".

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                      • #12
                        Originariamente inviato da vortex Visualizza il messaggio
                        le principali parti ovvero componenti elettromeccaniche, condotte, canali sono elemento di prova che caratterizzano

                        oltre a cio elemento fondamentale è la concessione

                        nel caso in discussione essendo riattivata nel 2010 elimina alla radice ogni possibilità di riconoscimento come nuovo impianto
                        Grazie per l'elemento di spunto, in realtà però la concessione non è stata mai tirata in ballo dal Gse come elemento per il non riconoscimento della tariffa di nuovo impianto, infatti la riattivazione era avvenuta nel 2010 per poter poi iniziare tutti i lavori di recupero del sito che però non erano più stati svolti; inoltre la precedente concessione sulla base della quale l'attuale è stata rilasciata era legata ad un impianto del 1938 poi dismesso ed andato in rovina.

                        Dunque concessione rilasciata nel 2010 ma impianto non realizzato e non esistenza di una precedente officina elettrica e/o di un numero ditta.

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                        • #13
                          Di nulla ... fai bene a provare ma mi pare una mission impossible

                          in sostanza si può semplificare così ...
                          1) impianto del 38 poi dismesso, sito abbandonato ma restano tutte o alcune tra le opere di presa, Centrale e scarico fino a dopi i 5 anni = NO NUOVO IMPIANTO
                          2) stesso impianto del 38 ma che nel 2012 viene smantellato e convertito il fabbricato centrale a magazzino = SI NUOVO IMPIANTO

                          cosi ragionano al GSE

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