Ciao Gatt,
l'accisa non viene apposta sulla detenzione o il deposito, ma in base ALL'USO CHE SE NE FA e questo viene determinato prima della vendita/acquisto dell'alcool e di conseguenza emesso il documento apportante il codice accisa e gli estrimi per le registrazioni.
I limiti di deposito anche se espressamente indicati NON CONCORRONO QUINDI ALLA DETERMINAZIONE DELL'ACCISA!!
Questo è almeno quello che ho capito.
Riporto quì di seguito comunque la circolare a cui forse si riferiva il responsabile UTF di Alessandria; da una prima lettura sembra interessi più che altro le aziende che vogliono produrre bio-etanolo come carburante o per derivarne ETBE, però di conseguenza questo potrebbe incidere anche su noi come "potenziali acquirenti"...mah..devo leggere bene!
Non so se è già stata citata, in questo casino di leggi e regolamenti ci stò affondando...
Ciao
Circolare del 13/08/2004 n. 45 - Agenzia delle Dogane - Area Gestione Tributi e Rapporto con gli utenti
Oggetto:
Disposizioni tecniche di attuazione del regolamento n. 96 del 20 febbraio
2004, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale italiana
n. 87 del 14 aprile 2004, recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di
origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Sul supplemento ordinario n.64/L alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile
2004, n. 87, e' stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze del 20 febbraio 2004, n. 96, adottato in attuazione
dell'articolo 21, comma 6-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, introdotto con l'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
il quale e' stata prevista un'accisa ridotta per:
- il bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola;
- l'etere etilterbutilico (ETBE) derivato da alcool di origine agricola;
- gli additivi e i riformulati prodotti da biomasse utilizzati come additivi
per benzine e per gasolio, escluso il biodiesel, impiegati come carburanti
da soli od in miscela con oli minerali.
Ai sensi dell'articolo 1,comma 1, del suddetto regolamento, le aliquote
ridotte previste dal citato articolo 21, comma 6-bis, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 a favore dei suddetti prodotti, sono
applicate nell'ambito di un progetto sperimentale di durata triennale, a
decorrere dal 1 gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2005, nel limite massimo
di spesa annua pari a euro 15.493.706,97 (gia' 30 miliardi di lire)
ripartito tra i prodotti aventi titolo all'agevolazione.
Le ditte comunitarie, titolari di impianti di produzione e di miscelazione
dei suddetti prodotti, che vorranno partecipare per l'anno 2004
all'assegnazione dei quantitativi soggetti ad aliquota ridotta, entro il
limite massimo annuale di spesa ripartito secondo quanto previsto al comma
1 dell'art 3, dovranno presentare apposita istanza all'Agenzia delle Dogane,
Area gestione tributi e rapporti con gli utenti e, in copia, all'Area
verifiche e controlli, tributi doganali e accise, laboratori chimici, entro
il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dell'avvenuta notifica delle
presenti disposizioni, attuative del regolamento n. 96 sopra citato, di cui
rappresentano un'estratto (G.U.C.E. n. C 203 dell'11 agosto 2004).
L'istanza di cui sopra dovra' essere presentata con l'osservanza delle
modalita' e contenere le indicazioni prescritte dal regolamento (commi 3, 4
e 7 dell'articolo 3).
Il regolamento in esame si sofferma sui presupposti di natura tecnica
rilevanti ai fini del trattamento agevolato di accisa a favore dei prodotti
in questione.
Per la definizione di parametri tecnici da utilizzare per la concessione
dell'agevolazione si e' reso necessario condurre un apposita sperimentazione
(dettagliatamente descritta nell'allegato 1 del regolamento) al fine di
individuare opportune metodiche di analisi chimica per accertare l'origine
agricola del bioetanolo, determinare la percentuale di ETBE prodotto a
partire da etanolo di origine agricola nelle miscele ETBE/MTBE
(etil-terz-butil etere/metil-terz-butil etere) e individuare il rapporto
quali/quantitativo tra i singoli componenti in miscela ETBE/MTBE.Per il
raggiungimento del primo obiettivo (bioetanolo) sono state prese in
considerazione tecniche analitiche isotopiche quali la spettroscopia di
Massa dei Rapporti Isotopici (IRMS) e la scintillazione radioattiva del
carbonio 14; per il secondo degli obiettivi (ETBE), sono state utilizzate
tecniche di scintillazione liquida del carbonio 14; per il terzo (rapporto
tra i componenti in miscela) e' stata utilizzata una tecnica analitica
gascromatografica.
Alla verifica, ai fini fiscali, dei requisiti tecnici dei prodotti ammessi
al progetto sperimentale provvede questa Agenzia con le modalita' di cui
all'articolo 6 del regolamento. L'attivita' in questione e' finalizzata a
verificare la conformita' dei prodotti ai parametri di cui agli allegati al
regolamento n.2 (bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola), n.5
(miscele) e n. 6 (etanolo, ETBE, additivi e riformulati da biomasse).
L'idoneita' ad abbattere i principali agenti dinamici con riferimento
all'intero ciclo di vita per il bioetanolo di origine agricola e per l'ETBE
derivato da alcole di origine agricola e' stabilita dal Ministero per le
politiche agricole e forestali d'intesa con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio con apposito provvedimento (articolo 2, comma 4,
ed allegato n.3 del regolamento; per gli additivi e riformulati prodotti da
biomasse, la predetta idoneita' e' stabilita con provvedimento del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio (articolo 2, comma 5 ed allegato
n. 4).
Cio' premesso, per quanto riguarda l'articolato si segnala in particolare
che:
- l'articolo 1 fornisce disposizioni di carattere generale, definendo
la portata del progetto sperimentale triennale di agevolazione;
- l'articolo 2 definisce i requisiti tecnici dei prodotti e delle
miscele ammesse al progetto sperimentale;
- l'articolo 3 descrive la procedura per la partecipazione al progetto
triennale sperimentale fornendo notizie in merito ai dati da indicare
nell'istanza per l'assegnazione dei quantitativi soggetti ad aliquota
di accisa ridotta entro i limiti massimi di spesa annuali indicati e
alle modalita' di predisposizione della relazione a consuntivo delle
ditte assegnatarie da presentare entro il mese di gennaio successivo
a quello di presentazione delle istanze;
- l'articolo 4 fornisce disposizioni in merito ai criteri da seguire
per l'assegnazione delle quote;
- l'articolo 5 detta disposizioni sugli impianti di produzione e di
miscelazione, le procedure di denaturazione del bioetanolo destinato
all'impiego diretto nella trazione, alla produzione di ETBE o alla
miscelazione con benzine carburanti nonche' sulle procedure per la
determinazione e concessione del beneficio con il sistema del credito
d'imposta;
- l'articolo 6 stabilisce le modalita' di controllo del rispetto dei
requisiti tecnici previsti dal regolamento da parte dell'Ufficio
tecnico di finanza ovvero dell'Ufficio delle dogane ove istituito;
- l'articolo 7 definisce le procedure di trasferimento dei prodotti
ammessi al regime fiscale agevolato;
- l'articolo 8 consente che le miscele dei prodotti indicati nello
stesso, che rispettano le caratteristiche tecniche di cui
all'allegato 5, possono essere avviate al consumo presso la rete di
distribuzione stradale ed autostradale di carburanti nonche' presso
utenti extra rete.
Si fa riserva di ulteriori disposizioni di maggiore dettaglio per
l'attuazione del predetto regolamento.
La presente circolare e' stata approvata dal Comitato di indirizzo
permanente nella seduta del 7 giugno 2004.
Edited by Spacefinder - 24/8/2004, 15:00
l'accisa non viene apposta sulla detenzione o il deposito, ma in base ALL'USO CHE SE NE FA e questo viene determinato prima della vendita/acquisto dell'alcool e di conseguenza emesso il documento apportante il codice accisa e gli estrimi per le registrazioni.
I limiti di deposito anche se espressamente indicati NON CONCORRONO QUINDI ALLA DETERMINAZIONE DELL'ACCISA!!
Questo è almeno quello che ho capito.
Riporto quì di seguito comunque la circolare a cui forse si riferiva il responsabile UTF di Alessandria; da una prima lettura sembra interessi più che altro le aziende che vogliono produrre bio-etanolo come carburante o per derivarne ETBE, però di conseguenza questo potrebbe incidere anche su noi come "potenziali acquirenti"...mah..devo leggere bene!
Non so se è già stata citata, in questo casino di leggi e regolamenti ci stò affondando...
Ciao
Circolare del 13/08/2004 n. 45 - Agenzia delle Dogane - Area Gestione Tributi e Rapporto con gli utenti
Oggetto:
Disposizioni tecniche di attuazione del regolamento n. 96 del 20 febbraio
2004, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale italiana
n. 87 del 14 aprile 2004, recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di
origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Sul supplemento ordinario n.64/L alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile
2004, n. 87, e' stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze del 20 febbraio 2004, n. 96, adottato in attuazione
dell'articolo 21, comma 6-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, introdotto con l'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
il quale e' stata prevista un'accisa ridotta per:
- il bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola;
- l'etere etilterbutilico (ETBE) derivato da alcool di origine agricola;
- gli additivi e i riformulati prodotti da biomasse utilizzati come additivi
per benzine e per gasolio, escluso il biodiesel, impiegati come carburanti
da soli od in miscela con oli minerali.
Ai sensi dell'articolo 1,comma 1, del suddetto regolamento, le aliquote
ridotte previste dal citato articolo 21, comma 6-bis, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 a favore dei suddetti prodotti, sono
applicate nell'ambito di un progetto sperimentale di durata triennale, a
decorrere dal 1 gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2005, nel limite massimo
di spesa annua pari a euro 15.493.706,97 (gia' 30 miliardi di lire)
ripartito tra i prodotti aventi titolo all'agevolazione.
Le ditte comunitarie, titolari di impianti di produzione e di miscelazione
dei suddetti prodotti, che vorranno partecipare per l'anno 2004
all'assegnazione dei quantitativi soggetti ad aliquota ridotta, entro il
limite massimo annuale di spesa ripartito secondo quanto previsto al comma
1 dell'art 3, dovranno presentare apposita istanza all'Agenzia delle Dogane,
Area gestione tributi e rapporti con gli utenti e, in copia, all'Area
verifiche e controlli, tributi doganali e accise, laboratori chimici, entro
il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dell'avvenuta notifica delle
presenti disposizioni, attuative del regolamento n. 96 sopra citato, di cui
rappresentano un'estratto (G.U.C.E. n. C 203 dell'11 agosto 2004).
L'istanza di cui sopra dovra' essere presentata con l'osservanza delle
modalita' e contenere le indicazioni prescritte dal regolamento (commi 3, 4
e 7 dell'articolo 3).
Il regolamento in esame si sofferma sui presupposti di natura tecnica
rilevanti ai fini del trattamento agevolato di accisa a favore dei prodotti
in questione.
Per la definizione di parametri tecnici da utilizzare per la concessione
dell'agevolazione si e' reso necessario condurre un apposita sperimentazione
(dettagliatamente descritta nell'allegato 1 del regolamento) al fine di
individuare opportune metodiche di analisi chimica per accertare l'origine
agricola del bioetanolo, determinare la percentuale di ETBE prodotto a
partire da etanolo di origine agricola nelle miscele ETBE/MTBE
(etil-terz-butil etere/metil-terz-butil etere) e individuare il rapporto
quali/quantitativo tra i singoli componenti in miscela ETBE/MTBE.Per il
raggiungimento del primo obiettivo (bioetanolo) sono state prese in
considerazione tecniche analitiche isotopiche quali la spettroscopia di
Massa dei Rapporti Isotopici (IRMS) e la scintillazione radioattiva del
carbonio 14; per il secondo degli obiettivi (ETBE), sono state utilizzate
tecniche di scintillazione liquida del carbonio 14; per il terzo (rapporto
tra i componenti in miscela) e' stata utilizzata una tecnica analitica
gascromatografica.
Alla verifica, ai fini fiscali, dei requisiti tecnici dei prodotti ammessi
al progetto sperimentale provvede questa Agenzia con le modalita' di cui
all'articolo 6 del regolamento. L'attivita' in questione e' finalizzata a
verificare la conformita' dei prodotti ai parametri di cui agli allegati al
regolamento n.2 (bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola), n.5
(miscele) e n. 6 (etanolo, ETBE, additivi e riformulati da biomasse).
L'idoneita' ad abbattere i principali agenti dinamici con riferimento
all'intero ciclo di vita per il bioetanolo di origine agricola e per l'ETBE
derivato da alcole di origine agricola e' stabilita dal Ministero per le
politiche agricole e forestali d'intesa con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio con apposito provvedimento (articolo 2, comma 4,
ed allegato n.3 del regolamento; per gli additivi e riformulati prodotti da
biomasse, la predetta idoneita' e' stabilita con provvedimento del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio (articolo 2, comma 5 ed allegato
n. 4).
Cio' premesso, per quanto riguarda l'articolato si segnala in particolare
che:
- l'articolo 1 fornisce disposizioni di carattere generale, definendo
la portata del progetto sperimentale triennale di agevolazione;
- l'articolo 2 definisce i requisiti tecnici dei prodotti e delle
miscele ammesse al progetto sperimentale;
- l'articolo 3 descrive la procedura per la partecipazione al progetto
triennale sperimentale fornendo notizie in merito ai dati da indicare
nell'istanza per l'assegnazione dei quantitativi soggetti ad aliquota
di accisa ridotta entro i limiti massimi di spesa annuali indicati e
alle modalita' di predisposizione della relazione a consuntivo delle
ditte assegnatarie da presentare entro il mese di gennaio successivo
a quello di presentazione delle istanze;
- l'articolo 4 fornisce disposizioni in merito ai criteri da seguire
per l'assegnazione delle quote;
- l'articolo 5 detta disposizioni sugli impianti di produzione e di
miscelazione, le procedure di denaturazione del bioetanolo destinato
all'impiego diretto nella trazione, alla produzione di ETBE o alla
miscelazione con benzine carburanti nonche' sulle procedure per la
determinazione e concessione del beneficio con il sistema del credito
d'imposta;
- l'articolo 6 stabilisce le modalita' di controllo del rispetto dei
requisiti tecnici previsti dal regolamento da parte dell'Ufficio
tecnico di finanza ovvero dell'Ufficio delle dogane ove istituito;
- l'articolo 7 definisce le procedure di trasferimento dei prodotti
ammessi al regime fiscale agevolato;
- l'articolo 8 consente che le miscele dei prodotti indicati nello
stesso, che rispettano le caratteristiche tecniche di cui
all'allegato 5, possono essere avviate al consumo presso la rete di
distribuzione stradale ed autostradale di carburanti nonche' presso
utenti extra rete.
Si fa riserva di ulteriori disposizioni di maggiore dettaglio per
l'attuazione del predetto regolamento.
La presente circolare e' stata approvata dal Comitato di indirizzo
permanente nella seduta del 7 giugno 2004.
Edited by Spacefinder - 24/8/2004, 15:00
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