Detrazione 55% anno 2009 - EnergeticAmbiente.it

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Detrazione 55% anno 2009

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  • Detrazione 55% anno 2009

    Il 30 gennaio 2009 è entrata in vigore la legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi. Si chiarisce la questione delle modifiche alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici introdotte dall’articolo 29 del decreto legge.
    Le nuove norme, contenute nel comma 6 dell’art. 29, valgono per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, e prevedono che:


    Vedi tutti i particolari su DETRAZIONE 55%: IN VIGORE LE NUOVE NORME PER IL 2009


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  • #2
    Ciao a tutti,
    aggiungo questo documento riassuntivo sulle possibilità di usufruizione del 55% sviluppato da Legambiente.
    Un ottimo e rapido punto di riferimento.

    Buon risparmio!
    Roy
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    • #3
      Buon giorno.
      Ulteriore novità:
      il modello di comunicazione per le detrazioni del 55%

      Ecco il testo tratto dal sito delle Agenzie delle Entrate:

      Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009 è stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta (art. 29 del DL 185/2008) per fruire della detrazione del 55%.
      La detrazione del 55% è riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull'involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

      Il modello deve essere utilizzato:
      - dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d'imposta del 55 per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta;
      - per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi;


      Pertanto le prime comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

      La comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né per i periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese.

      I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.

      Attenzione: i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso continuare ad inviare all'ENEA, attraverso il sito internet ENEA - Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.
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