Lo sapevate?
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Testo legge (lunghissimo, spropositato, chilometrico! )
(**)3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce
con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei
sistemi, componenti ed entita’ tecniche, nonche’ le idonee procedure
per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli
nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entita’ tecniche,
per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le
norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono
esentati dalla necessita’ di ottenere l’eventuale nulla osta della
casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei
decreti medesimi.
Bisogna pero' "dirimere la questione" di questi fantomatici "Decreti del ministero dei trasporti"...
(( Art. 17 terdecies
Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti
1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l’articolo 75, comma 3-bis (**), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ))
Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti
1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l’articolo 75, comma 3-bis (**), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ))
Testo legge (lunghissimo, spropositato, chilometrico! )
(**)3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce
con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei
sistemi, componenti ed entita’ tecniche, nonche’ le idonee procedure
per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli
nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entita’ tecniche,
per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le
norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono
esentati dalla necessita’ di ottenere l’eventuale nulla osta della
casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei
decreti medesimi.
Bisogna pero' "dirimere la questione" di questi fantomatici "Decreti del ministero dei trasporti"...
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