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  1. #26
    Novizio/a
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    Si, ma il D.L. a che serve? Quali sono le sue responsabilità? Mi spiego: facciamo l'ipotesi che devo costruire un palazzo, ma non ho ancora le autorizzazioni.
    Il cliente decide di costruire.
    Se il D.L. approva e succede un casino il D.L. è responsabile.

  2. #27
    Seguace
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    Ma il direttore dei lavori che lavori dirige?
    Le responsabilità sono tutte sue dall'inizio dell'iter fino al collaudo, altrimenti non ci sarebbe bisogno di questa figura.
    E' il direttore dei lavori che decide quando un lavoro può iniziare non il cliente.
    E' il direttore dei lavori che decide se l'impresa installatrice può attaccare un chiodo.
    Il direttore dei lavori, per uscire pulito da questa storia, dovrebbe essere estraneo al montaggio e una volta a conoscenza dello stesso aver inviato lettera al cliente di scarico di responsabilità a seguito di lavori non autorizzati
    dalla direzione lavori.
    A questo punto la responsabilità è sul cliente produttore.

  3. #28
    Novizio/a
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    Jan 2009
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    Concordo al 100%!!!!

  4. #29
    Seguace
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    Non sarebbe la prima volta che un DL lo è solo sulla carta e poi se ne infischia di controllare i lavori.
    Non sarebbe la prima volta che un installatore fa di testa sua senza ascoltare il DL.
    Il nocciolo della questione sta tutto in quello che ha scritto Paolo

  5. #30
    Seguace
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    Aug 2009
    residenza
    Altopascio (LU) in loc. Marginone
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    938

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    Salve, ho trovato questo
    guardate la parte finale in grassetto:
    "Ricordiamo che l’articolo 5 del DL 40/2010
    modificando l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001
    ha sottratto le manutenzioni straordinarie all’obbligo di presentare la Denuncia Inizio Attività (DIA).
    Gli interventi di manutenzione straordinaria, che non riguardino parti strutturali degli edifici,
    possono essere eseguiti liberamente, inviando una Comunicazione al Comune, prima dell’inizio dei lavori;
    non è quindi necessario l’intervento di un progettista.
    Ma dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, che dovrà avvenire entro il 25 maggio 2010,
    data di scadenza del decreto-legge 40/2010, ci sarà un ridimensionamento della liberalizzazione:
    la Comunicazione dovrà essere corredata da una relazione tecnica
    e da un progetto a firma di un professionista abilitato.
    I DUBBI DEI PROGETTISTI
    Il mancato invio della Comunicazione o della relazione tecnica sarà sanzionato con una multa di 258,00 euro, ridotta di due terzi (86,00 euro) se la Comunicazione viene inviata spontaneamente durante i lavori.
    Secondo i tecnici, i committenti preferiranno correre il rischio di essere sanzionati piuttosto che rivolgersi ad un professionista.
    Inoltre, i tecnici fanno notare che il ruolo del progettista
    (relazione tecnica e progetto da allegare alla Comunicazione)
    si esaurisce prima dell’inizio dei lavori, non essendoci l’obbligo di nominarlo direttore dei lavori,
    né di richiedergli il rilascio del certificato di collaudo a fine lavori."
    Ergo, sembrerebbe... che il progettista a meno di non aver avuto anche l'incarico di D.L. non possa essere chiamato in causa!
     
    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
    attivo dal 12/12/2008


 
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