Sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto
Per avere diritto al premio del 10% previsto per gli impianti ricadenti nella tipologia “su edifici”,
installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, occorre rispettare le
seguenti prescrizioni:
l’intervento di smaltimento dell’eternit e/o dell’amianto deve essere stato effettuato
contestualmente all’installazione dell’impianto fotovoltaico e successivamente alla data di entrata
in vigore del Decreto;
l’intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o
amianto esistente relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si
intende installare l’impianto fotovoltaico;
inviare il certificato di smaltimento dell’eternit e/o amianto rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale;
inviare le fotografie di dettaglio prima e dopo l’intervento;
la superficie dell’impianto fotovoltaico può essere inferiore o al massimo pari all’area di eternit e/o
amianto bonificata, più un margine di tolleranza del 10%.