TICA
16.1 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e
cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02,
qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore
ad 1 kV, il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all’atto di
accettazione del preventivo:
a) consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la
connessione nelle parti che non implichino l’effettuazione di interventi sulla
rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell’eventuale
linea elettrica e dell’impianto per la consegna;
b) può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente,
fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del
servizio elettrico.