Vi posti quanto trovato su Internet che sembra confermare la deducibilità di un CN anche se solo i colletori sono certificati.
Ciao
La detrazione fiscale del 55% e' usufruibile se i pannelli solari rispettano l’art.8, comma1 del decreto Ministero Economia e Finanze e Ministero Sviluppo Economico
DECRETO DETRAZIONE 55%FISCALE
a) i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;c) i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato.
La UNI e' l'ente Unificatore Italiano che recepisce la norme pubblicate dal CEN come appunto EN 12975 denominandola UNI EN 12975.
Il legislatore nella stesura del decreto fiscale ha, quindi, commesso una imprecisione indicando di voler far riferimento alla norma UNI 12975 che, formalmente parlando, non esiste.
Non esiste dubbio alcuno pero’ che il legislatore volesse far riferimento alle norme
EN 12975-1:2006-Collettori solari . Parte 1: Requisiti Generali”.
EN 12975-2:2006-Collettori solari.Parte 2:Metodi di Prova”.
Quindi richiedere che un pannello solare abbia la certificazione secondo
UNI 12975
Va letto come UNI EN 12975
E’ frutto solo di imprecisioni formali che non deve generare confusione.
Si puo’ per completezza aggiungere che la certificazione UNI EN 12975 riguarda solo il collettore solare e non il sistema solare nel suo complesso.
Invece la certificazione del sistema solare nel suo complesso (factory made=realizzato in fabbrica) e’ la EN 12976 ma non interessa nelle regole del 55% perche’ non richiesta dal legislatore
La certificazione UNI EN 12975 deve essere rilasciata da laboratori accreditati da altri enti certificatori.
I laboratori, accreditati a loro volta da altri enti di certificazione sono ad oggi 16 e precisamente