Veicoli elettrici/véhicules électriques/electric vehicles: Patente di guida/permise de conduir/driving license - EnergeticAmbiente.it

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Veicoli elettrici/véhicules électriques/electric vehicles: Patente di guida/permise de conduir/driving license

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  • Veicoli elettrici/véhicules électriques/electric vehicles: Patente di guida/permise de conduir/driving license

    Ciao,
    ho la patente A1 (125cc) e mi sto per comprare uno scooter elettrico. Il problema è che non so cosa posso guidare con la patente A1..
    Qualcuno mi può aiutare a proposito di questo?
    tanti saluti,
    luca

  • #2
    premetto che forse la domanda andrebbe postata/spostata da un'altra parte..
    comunque sulla mia superpatente quasi internazionale.. modello ormai introvabile e con disegnini a "prova di scemo" (e che custodisco "gelosamente") vedo:

    Casellina delle "A"..suddivisa in tre.
    Nella 1a: lettera A1, segue disegnino moto, seguono scritte <=125cc. e <=11kW
    Nella 2a: lettera A, segue disegnino moto, seguono scritte <=25kW e <=0.16kW/kg
    Nella 3a: lettera A, segue disegnino moto, non seguono scritte (tutto il resto che eccede)

    Sono 5 Euro per la consulenza da versare all'associazione delle talpe muschiate e promotori marmellata di furetto.

    Per altre definizioni (B, C....) cosa mi date in cambio?
    Fare si può! Volerlo dipende da te.

    Consulta e rispetta il REGOLAMENTO

    Piano cottura induzione: consumo energia 65...70% in meno rispetto uno a gas! Pure a costi doppi dell'elettricità fa risparmiare, almeno 30%! Contrariamente a quanto si dice si può usare con contratti 3 kW, perfino se sprovvisto di limitazione.
    Gas 100% fossile, elettricità 30...100% rinnovabile. Transizione ecologica? Passa all'induzione!

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    • #3
      Originariamente inviato da gattmes Visualizza il messaggio
      premetto che forse la domanda andrebbe postata/spostata da un'altra parte..
      comunque sulla mia superpatente quasi internazionale.. modello ormai introvabile e con disegnini a "prova di scemo" (e che custodisco "gelosamente") vedo:

      Casellina delle "A"..suddivisa in tre.
      Nella 1a: lettera A1, segue disegnino moto, seguono scritte <=125cc. e <=11kW
      Nella 2a: lettera A, segue disegnino moto, seguono scritte <=25kW e <=0.16kW/kg
      Nella 3a: lettera A, segue disegnino moto, non seguono scritte (tutto il resto che eccede)

      Sono 5 Euro per la consulenza da versare all'associazione delle talpe muschiate e promotori marmellata di furetto.

      Per altre definizioni (B, C....) cosa mi date in cambio?
      Quindi Luca93 potrebbe guidare un Vectrix e andare in autostrada ?

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      • #4
        Ripeto.. non è questa la sezione giusta.. e probabilmente neanche il sito internet.. in quanto quello del Ministero dei Trasporti è più indicato.
        A tal fine (usare la tecnologia che avete davanti... no é? Mai sentito parlare di internet.. motori di ricerca, ecc.?) nel sito del MT "leggiamo" (Ministero dei Trasporti):
        2. Per guidare una moto quale patente devo possedere ?
        E’ necessario avere la patente A. Con la patente B, invece, si possono condurre solo moto di cilindrata fino a 125 cc e di potenza fino a 11 kw.
        [omissis]
        4. A quale età posso prendere la patente A ?
        A 16 anni è possibile prendere la patente cosiddetta “A1” che consente di guidare moto di cilindrata fino a 125 cc e di potenza fino a 11 kw.
        A 18 è possibile prendere la patente cosiddetta “A ad accesso graduale”, che abilita alla guida di moto di potenza fino a 25 kw e con rapporto potenza/peso (kw/kg) fino a 0,16.
        Per poter condurre moto di qualsiasi cilindrata e potenza è necessario avere 20 anni ed aver conseguito da due anni la patente “A ad accesso graduale” oppure aver compiuto 21 anni.
        11. Sono previste limitazioni per chi è neopatentato ?
        Per quanto riguarda la patente B, per i primi tre anni dal conseguimento, non è consentito il superamento della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
        Inoltre, per il primo anno, non è consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw per tonnellata. Questa limitazione si applicherà a chi conseguirà la patente dal 1 gennaio 2010.
        La data del 1 gennaio 2010 è stata fissata dall'art.24, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n.14.
        Si tratta dell'ulteriore proroga di un termine, inizialmente previsto al 1 febbraio 2008, poi spostato al 1 luglio 2008 (decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 - articolo 22, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) e successivamente al 1 gennaio 2009 (decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 - articolo 4, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129).
        Non ci sono limitazioni per chi ha conseguito la patente A ad “accesso diretto”, cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza maggiore o uguale a 35 Kw.
        Invece chi ha conseguito la patente A ad “accesso graduale” (cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza inferiore o uguale a 25 Kw, 120 cc di cilindrata e che raggiunga la velocità di almeno 100 Km/h), per i primi due anni non può condurre motocicli di potenza superiore a 25 Kw e con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 Kw/Kg.
        Sullo stesso sito troviamo il codice della strada ( Ministero dei Trasporti) che all'art 175 cita: (http://www.trasporti.gov.it/page/NuovoSito)/site.php?p=normativa&o=vd&id=676&id_dett=1708&id_cat=34

        1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.

        2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

        a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico;

        b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;

        c) veicoli non muniti di pneumatici;

        d) macchine agricole e macchine operatrici;

        e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;

        f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;

        g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;

        h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;

        i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

        3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.

        4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

        5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.

        [omissis]

        13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 .

        [omissis]

        16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 23 a euro 92.

        17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.
        È chiaro? No?... Vediamo allora cosa risponde il Ministero stesso circa l'argomento...
        (continua..appena so la risposta..)
        Ultima modifica di gattmes; 03-07-2009, 15:34.
        Fare si può! Volerlo dipende da te.

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