Esiste una seconda discussione, a carattere più "discorsivo", dove sono riportate le esperienze personali e dove Vi rimando per domande, commenti, ecc.
http://www.energeticambiente.it/veic...ntivi-ecc.html
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Ultima modifica di gattmes; 04-03-2010 a 10:37
Fare si puo'!..... Volerlo dipende da te.
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Nucleare a fissione: siete a FAVORE o CONTRO?
CONTRO: scegliete di utilizzare energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e certificata RECS (link). Si può fare cambiando contratto e/o fornitore di energia elettrica. Volerlo dipende solo da.. Voi!
A favore: potete proseguire con l'attuale contratto/fornitore e/o evitare di optare per le "rinnovabili"...
Ricorda: un piano cottura a induzione consuma mediamente solo il 30% dell'energia richiesta da uno a gas e comporta in "bolletta" costi dimezzati. Contrariamente a quello che ti diranno in giro poi si può generalmente usare anche con il normale contratto da 3 kW, pur se sprovvisto di sistema di autolimitazione. Per maggiori informazioni:
Vetroceramica (piani cottura HOBs): bugie&verità
PIANI COTTURA: vetroceramica radiande/alogeno, induzione, metano/GPL, ecc: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
ITALIA
Tassa annuale di possesso (/circolazione, ove previsto) veicoli elettrici
- Come previsto (autoveicoli) dall'articolo 20, primo comma, del Testo unico delle Leggi sulle tassazioni automobilistiche, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, nr 39 (reperibele ad esempio qua: http://www.tributi.regione.lombardia...pplication/pdf)
e successive modifiche/integrazioni (motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote) introdotte dall'art. 145, comma 7 della della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Legge finanziaria 2001" (reperibile ad esempio qua:L 388/00):
è prevista (alla data in cui scrivo) una esenzione quinquennale (5 anni) della tassa di possesso (**) ("bollo") a partire dalla data d'immatricolazione e per tutte le tipologie di veicoli (auto/moto/scooter..) a trazione esclusivamente elettrica.
(**NB Per i ciclomotori e i quadricicli leggeri trattasi di tassa di circolazione (non di "possesso"). Ricordo che, diversamente dagli altri veicoli, l'attestato/ricevuta di versamento fa parte dei documenti di circolazione è c'è OBBLIGO di esibizione in caso di richiesta da parte degli organi di controllo/autorità competenti, conseguentemente.. viaggia insieme al veicolo)
- Trascorso il quinquennio le cose dipendono principalmente da due fattori:
1) la Regione di residenza del proprietario (nota: farò alcune precisazioni in seguito su questo argomento). In alcune di queste (Lombardia, Piemonte) vige l'esenzione totale per questi tipi di veicoli dall'onere della tassa di proprietà. Per le altre Regioni di norma ci si ritrova nella situazione del punto 2 seguente. Consultare comunque la normativa Regionale in merito.
ATTENZIONE: l'esenzione per le Regioni citate si applica fino a fine 2009 (salvo ulteriori proroghe). Vedere spiegazioni/delucidazioni nei messaggi seguenti
(qua: http://www.energeticambiente.it/veic...#post118938177
e qua: http://www.energeticambiente.it/veic...#post118938194).
2) secondo l'articolo 17, comma 5, lettera B della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, "Finanziaria 1998" (reperibile ad esempio qua: Legge n. 449 del 1997 )
che introduce una riduzione "nazionale" di base del 75% (ovvero si paga solo il 25%) per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, lo scenario cambia in questi termini:
SOLO i veicoli classificati come sopra esposto in corsivo godono della riduzione! Pertanto tutti gli altri non rientranti in questa categoria (es moto, scooters, ecc.) pagano INTEGRALMENTE la tassa di possesso (/circolazione) come per i relativi modelli a motore termico, fatto salvo quanto disposto "regionalmente" (punto 1) in materia e successive/future Leggi & Decreti (che non posso prevedere!) in materia, sia nazionali che regionali.
Altre informazioni di carattere generale possono essere reperite al sito dell'Agenzia delle entrate:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/...rate_agg_3.pdf
--------------------------------------------------------------
Assicurazione RCA veicoli elettrici
-Non sussiste più l'obbligo/raccomandazione per le compagnie di assicurazioni (non più vincolate dal Comitato Interministeriale sui Prezzi a partire dal 1994) di applicare la riduzione del 50% (come da provvedimento CIP n. 10 del 05/05/93) per i veicoli elettrici rispetto agli equivalenti modelli termici. Alcune compagnie continuano ad applicare la riduzione e/o incentivo equivalente (es. Unipol, Ras, Zuritel, ecc.), altre NO.
Inoltre NON TUTTE le agenzie applicano o sono a conoscenza della possibilità di riduzione da parte della compagnia che rappresentano. Pertanto è necessario essere incisivi presso l'agenzia se si sa per certo che la compagnia lo prevede.
-Di norma molte compagnie (non tutte) i coefficienti di calcolo dell'importo della polizza NON li stabiliscono più secondo la Provincia di residenza, ma piuttosto la città! Di conseguenza ci possono essere notevoli variazioni (anche oltre il 100%) spostandosi esempio da Milano a Monza...
Ricordo che completano i parametri relativi al fattore di rischio dati "personali", determinati da sesso, età, ecc... quindi il mio consiglio è di evitare ....consigli... del tipo "io pago così" " a me fanno cosà".. ma piuttosto di considerare quelli ad esempio del tipo "la mia compagnia mi ha applicato la riduzione" .. o eventualmente "la mia non la applica ma sconta di 3 classi Bonus/Malus"... et simila.
Aggiungo inoltre che le eventuali riduzioni/sconti di norma si applicano SOLO alla componente RCA (quindi escluso furto, incendio.. ed altre garanzie accessorie)
Ultima modifica di gattmes; 13-07-2010 a 20:27
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SVIZZERA
Ricordo che la Svizzera è una ... confederazione di Stati (Confederazione Elvetica -> CH )... e quindi possono esserci regole diverse da.. Cantone a Cantone.
Tassa di circolazione
Per esempio nel Ticino i veicoli elettrici sono esenti dal pagamento.
Vedere ad esempio:
http://www.ti.ch/di/DI/SC/imposta_ci...ult.asp?menu=5
oppure:
http://www.ti.ch/DI/di/SC/sportello/...i.xml&menu=73b
o direttamente la Legge relativa del 9 febbraio 1977 ( e Lett. introdotta dalla L 20.6.1989, in vigore dal 1°.1.1990 - BU 1989, 221.):
http://www.ti.ch/can/argomenti/legis...rl/f/s/316.htm
Assicurazione:
Occorre verificare compagnia per compagnia.
Di norma ci sono sconti-incentivo che possono arrivare anche oltre il 30%
Ultima modifica di gattmes; 04-03-2010 a 10:35
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(in costruzione... bozza temporanea)
Come già "aggiornato" nel primo messaggio, le esenzioni per le Regioni Piemonte e Lombardia si applicano fino alla fine del 2009 (salvo ulteriori proroghe attualmente non previste).
Vediamo la storia in dettaglio.
Regione Piemonte
Esenzione sancita dall'art. 2 della Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002), pubblicata in: B.U. n. 32, supplemento ordinario n. 1 del 08.08.2002
(una copia è reperibile qua: Supp. n. 1 al B.U. n. 32)
Art. 2.
(Esenzione pagamento tassa automobilistica
regionale per autoveicoli alimentati a gas metano
e per autoveicoli elettrici)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli alimentati a gas metano gia’ dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano all’atto dell’immatricolazione e gli autoveicoli elettrici.-------------------------------
Regione Lombardia
Esenzione sancita dall' Art 48, comma 7, della Legge Regionale 14 luglio 2003 n. 10 Testo Unico Tributi
(reperibile esempio qua:
Il Portale Tributario della Regione Lombardia : Normativa tributaria della Regione Lombardia
o qua:
Legge Regionale 10 2003 - pdf)
..[omissis]..
7. Ai casi di esenzione previsti dall’articolo 17 del d.p.r. 39/1953 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
a) esenzione permanente per i veicoli elettrici e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas;
..[omissis]..-------------------------------
Ultima modifica di gattmes; 09-04-2009 a 11:36
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In merito alla Legge regionale della Regione Piemonte (5 agosto 2002, n. 20; art.2) la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 296 del 2003 si è così pronunciata:
(reperibile ad es. qua: Corte costituzionale della Repubblica italiana
o qua: Consulta Online - Sentenza n. 296 del 2003)
....dichiarandone perciò l'illegittimità costituzionale...[omissis]...
Considerato in diritto
..[omissis]...
2.1.- Al riguardo, va ricordato che la tassa automobilistica, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, è stata «attribuita» per intero alle regioni a statuto ordinario dall’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale, e che l’art. 17, comma 10, della successiva legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ha, altresì, demandato alle regioni «la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo» alla suddetta tassa.
Lo stesso art. 17 della legge n. 449 del 1997 determina, al comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore – in base alla potenza effettiva anziché, come in passato, ai cavalli fiscali – e stabilisce, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sono determinate «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, [...] per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura», confermando, a decorrere dall’anno 1999, il potere - attribuito alle regioni dall’art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992 - di determinare con propria legge gli importi della tassa per gli anni successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell’anno precedente».
In definitiva, alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa , unitamente all’attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa.
Nemmeno la tassa automobilistica può, dunque, allo stato, qualificarsi «tributo proprio della regione», nel senso oggi fatto proprio dall’art. 119, secondo comma, Cost., e conseguentemente va escluso che la Regione Piemonte abbia il potere di disporre esenzioni dalla tassa ovvero di modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento, rientrando la relativa materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
[omissis]...
Le cose sono state successivamente "sistemate" dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 350 "legge finanziaria 2004" (reperibile ad es. qua: L 350/2003) che all'art.2 commi 22 e 23 dice:
..che si può leggere come una sorta di "sanatoria" temporanea, ovvero viene accettata (temporaneamente) l'esenzione introdotta regionalmente e si esorta a ..."bonificare".. entro un certo tempo..[omissis]..
Art. 2.
..[omissis]..
(Disposizioni in materia di entrate)
22. Nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.
..[omissis]..
Con l'art. 1, comma 167 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, "finanziaria 2008", la data espressa nell'art.2 comma 22 (Legge 24 dicembre 2003, n. 350) è stato così modificato
Successivamente con l'art. 2 del Decreto Legge del 30 Dicembre 2008, n. 207 "Decreto milleproroghe" (reperibile ad es. qua: DL 207/2008 ) sono stati prorogati i termini:Art. 1.
..[omissis]..
167. All’articolo 2, comma 22, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «1º gennaio
2007» sono sostituite dalle seguenti: «1º
gennaio 2008».
Art. 1.
Conseguentemente se ne deduce che le esenzioni (al momento in cui scrivo) applicate dalle Regioni Piemonte e Lombardia..[omissis]..
Capo II
RIFORME PER IL FEDERALISMO
Art. 2.
Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
..[omissis]..
saranno valide fino il periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, e non più valide dopo
Ringraziamenti:
Si Ringrazia la Regione Liguria, il Presidente di Giunta, la Segreteria, gli Uffici competenti, ecc. per la sensibilità dimostrata sull'argomento, ma soprattutto per i riferimenti normativi e supporto forniti in materia.
Ultima modifica di gattmes; 26-04-2010 a 09:44
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Aggiornamenti..
(scusate se scrivo solo ora ma sono incappato in un piccolo problema tecnico)
non sono finora riuscito a trovare traccia di una ulteriore deroga/proroga.
Ho provato a contattare anche la Corte... che gentilmente mi ha risposto facendomi notare (lo dico in parole semplici) che solitamente si esprime dietro "sollecitazione" (leggi ricorso da parte di qualche organo istituzionale) e sebbene quel che "dice" è supremo parere, non rientra poi nei suoi compiti far rispettare!
..[omissis]..la Corte costituzionale può soltanto dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma di legge.. [omissis]..
..La risposta a quesiti giuridici, la soluzione di problemi legali posti da singoli cittadini o da pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a decisioni adottate dalla Corte, non rientrano tra i compiti che la Costituzione e le leggi affidano alla Corte. L'applicazione delle sentenze e
delle ordinanze della Corte nei singoli casi compete all'autorità amministrativa ed ai giudici.....[omissis]..
Ovvero la cosa funziona più o meno così
1) qualcuno chiede parere alla Corte
2) la Corte si esprime/decide
3) qualche altro dovrebbe applicare le sue decisioni
Se ben interpreto per la situazione "bollo" il 3 è stato fatto in parte con Leggi di bonifica temporale.. poi è finito tutto (per ora) nel "dimenticatoio"
Ovvero non sa da fare (punto 2).. ma non c'è nessuno che "operi", attualmente, perchè non si faccia (3)..(ha "operato" solo parzialmente e temporalmente..)
-----------------
Se non intervengono ulteriori proroghe...
..vediamo come deve essere letto l'articolo con le dovute modifiche:
..bisogna capire bene come leggere la frase sopra:..fino al periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2010
se "fino" implica "compreso" quanto sotto si applica dal 2011.. se "fino" non implica compreso, allora quanto segue si applica dal 2010.
Chi ha veicoli per i quali è prevista la tassa di circolazione (es. ciclomotori) nelle Regioni "difformi".. può ritenersi abbastanza tranquillo, visto che la tassa è dovuta (per lo Stato.. e non per la Regione) se si circola.. e potrebbe essere contestata direi solo in fase di circolazione (e comunque non penso da organi dipendenti dalla Regione "difforme"!).
Viceversa non mi sento di dire altrettanto per i veicoli in cui vige come tassa di possesso (es auto) per i quali è esigibile a prescindere dalla circolazione.
Nel caso qualcuno si "svegli" (a livello Stato) potrebbe in qualche modo pretenderla ("via" Regione...) anche a posteriori (fatto salve le prescrizioni) in quanto sancito dalla Legge (dello Stato)..
Invero è che poi, a riscuoterla, dovrebbe pensare la stessa Regione... che ha emanato.. meglio dire lasciato (in quanto le Leggi sopra chiedevano di "rimediare") la norma difforme!!.............
Se qualcuno ha "notizie" al riguardo si faccia sentire
NB lasciando perdere i pareri regionali... Molti di quelli (elusivi) li ho pure io e non risolvono il problema a livello Stato, da cui al momento, non essendoci stata devoluzione alcuna in merito (eccetto variazioni 90-110% o facoltà di esenzioni quinquennali su veicoli a gas, ma limitatamente ad alcune categorie), dipende tutta la "faccenda".
Nota di novembre 2010
Visto che molti non sono stati in grado di comprendere e/o rispettare quanto richiesto nel primo messaggio, mi vedo costretto a chiudere la discussione, così da essere certo del futuro "dirottamento" di quanto orbitante attorno all'argomento nelle opportune discussioni, in particolare quella asservita e oggetto del primo messaggio.
Qualora si dovessero postare messaggi più "ufficiali", Vi prego di generare una nuova discussione (RIPETO/AVVISO: per messaggi "ufficiali", diversamente esiste la discussione asservita e se si persegue nel tentativo si rischiano provvedimenti da parte dei moderatori e/o amministratori).
Sarà poi compito dei moderatori di sezione, o dei moderatori globali, oppure degli amministratori... provvedere alla unificazione e/o integrazione in questa stessa.
Grazie per la comprensione.
L'amministrazione
Ultima modifica di gattmes; 09-11-2010 a 14:03
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