Lombardia:termocamino al posto di pannello? - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Lombardia:termocamino al posto di pannello?

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Lombardia:termocamino al posto di pannello?

    La normativa della regione Lombardia prevede che si debba installare nelle ristrutturazioni obbligatoriamente un pannello solare per coprire l'85 % del fabisogno di acqua sanitaria, o in alternativa caldaie a biomassa.
    Dato che l'esposizione del mio edificio imporrebbe l'istallazione ( per tre persone) di due pannelli per un totale di almeno 4 mq, che alla fine mi costerebbero più di 4.000 euro ( con un ammortamento quindi assolutamente antieconomico) volevo sapere se l'istallazione invece di un termocamino ( che mi costerebbe più o meno uguale ma lo utilizzerei anche per il riscaldamento) sarebbe l'equivalente di una caldaia a biomassa.
    Inoltre, è vero che la potenzialità del termocamino si sommerebbe a quella dellacaldaia a metano con problemi di dover fare il Certificato di prevenzione incendi?
    GRazie mille!

  • #2
    nessuno mi sa aiutare?
    Grazie.

    Commenta


    • #3
      un produttore mi assicura che il suo termocamino è paragonabile alla caldaia a biomassa.
      Per il collegamento con una caldaia a metano è necessaria una valvola per non metterli comunicanti ed il certificato non occorre se la potenza non supera i 34 KW.

      Poichè i termocamini non hanno tutti le stesse caratteristiche,
      conviene far riferimento al progettista o produttore interessato.
      «Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo». Mahatma Gandhi

      Commenta


      • #4
        Grazie mille!
        PS chi sarebbe il produttore .. giusto per avere un'idea?)

        Commenta


        • #5
          risponderò in privato per non essere rischiare di essere bannato ; )
          giusto moderazione?
          «Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo». Mahatma Gandhi

          Commenta


          • #6
            normativa

            allego il testo della norma in questione.
            Ho scritto a vari produttori di termocamini ma nessuno è a conoscenza del problema
            Certificazione energetica degli edifici - Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 5018/2007 - 534 Tutela dell'inquinamento
            "a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto ( 31/10/2007) nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione in occasione di installazione o di ristrutturazione di impianti termici, destinati anche alla produzione di acqua calda sanitaria, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da collettori solari termici o da risorse geotermiche o da pompe di calore a bassa entalpia in coerenza con l’Art. 10 della L.R. 24/06 o dalle biomasse. A tal fine le biomasse devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni che la regione Lombardia adotta ai sensi del D. Lgs 351/99. Il limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centro storici.La copertura del 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da fonte energetiche rinnovabili si intende rispettata qualora l’acqua calda derivi da una rete di teleriscaldamento o da reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
            Il decreto regionale stabilisce che le fonti rinnovabili sono definite dal seguente
            Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387[/font][/center]

            Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
            (GU n. 25 del 31-1-2004- Suppl. Ordinario n.17

            1. Ai fini del presente decreto si intende per
            a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili[/b]: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani
            b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonche' gli impianti ibridi, di cui alla lettera d)PS ho visto che oltre i 35 KW occorre il progetto, ma è oltre i 116 che occorre il CPI.
            Ultima modifica di sahara; 13-05-2008, 10:47.

            Commenta


            • #7
              Rispondo prima alla domanda più facile: somma delle potenze?
              Le potenze di due sorgenti termiche si sommano nel momento in cui vengono a contatto i due fluidi termovettori.
              Quindi se si usa uno scambiatore a piastre oppure un boiler con serpentina, cui è collegata una delle due sorgenti i fluidi non vengono a contatto e le potenze non si sommano.
              Circa il quesito della regione Lombardia, sembra, che se in un'abitazione è presente una caldaia a biomassa ed una a combustibile fossile si debba accendere solo quest'ultima.
              Questo in base ad una delibera regionale che viene rinnovata di anno in anno a Settembre.
              Considerato tutta una serie di incentivi per favorire la diffusione di caldaie a combustibile a biomassa, che come tu hai citato, la legge è meglio conosciuta come 387/03, è fonte rinnovabile, io ho espresso anche in altre discussioni il dubbio che quest'anno la rinnovino.

              Ma qui ci vorrebbe un Lombardo
              Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

              Commenta


              • #8
                Mi è stato comunicato che per quanto riguarda la somma delle potenzialità, il D.M. 12/04/1996 ( prevenzione incendi) all'art. 1 comma 2 dice"All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo ai fini del calcolo della portata termica complessiva, NON CONCORRONO gli apparecchi domestici di portatta singola non superiore a 35 KW quali gli apparecchi di cottura alimenti, LE STUFE, I CAMINETTI, i radiatori individuli, GLI SCALDACQUA UNIFAMILIARI, GLI SCADABAGNO e i lavabiancheria".
                Qundi mi sembra indiscutibile che possano coesistere i due impianti senza problemi.
                A quale norma fai riferimento rigaurdo allo "scambio di fluidi termovettori"?

                Commenta


                • #9
                  Ho recuperato anche un estratto della normativa della Regione Lombardia che qui allego, dalla quale si deduce che i nuovi camini, avendo rendimenti superiori a quelli di legge, posso essere tranquillamente utilizzati :

                  "Delibera n°3398 della REGIONE LOMBARDIA

                  Il provvedimento approvato dalla Giunta introduce infatti limitazioni all’uso di legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici in camini e stufe di vecchio tipo — solo quando siano integrativi di impianti per riscaldamento a metano, gasolio, GPL o altri combustibili ammessi — dal 1° novembre 2006 a]. 31 marzo 2007 nei Comuni delle zone critiche e in quelli con altitudine uguale o inferiore a 300 m. In particolare, non sarà consentito
                  l’utilizzo delle biomasse legnose in questi impianti: camini aperti; camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di
                  apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato(>=63%) e basse emissioni di carbonio(<=O,5).
                  I valori sono normalmente precisati sul libretto di istruzioni; in mancanza del libretto sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dal costruttore.
                  Sono esclusi dunque dal divieto gli impianti
                  con buon rendimento energetico e quelli di cottura (pizzerie comprese).
                  La maggior parte degli impianti realizzati e messi in commercio prima del 1990 non sono in grado di rispettare i valori di rendimento energetico indicati nella delibera. "

                  Mi rimane quindi ( ma di intensità minore) il dubbio tra alternatività tra pannello e stufa...

                  Commenta


                  • #10
                    Un termocamino non può essere assimilato a: STUFE, I CAMINETTI, i radiatori individuli, GLI SCALDACQUA UNIFAMILIARI, GLI SCADABAGNO e i lavabiancheria".

                    Nella sezione Biomasse che è quella competente per questo problema della somma della potenzialità di due sorgenti termiche, trovi decine e decine di schemi e discussioni sull'argomento.

                    Per l'altra questione avevo detto: ci vorrebbe un lombardo!!
                    Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.

                    Commenta

                    Attendi un attimo...
                    X