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L'Energia Rinnovabile nel SISTEMA ELETTRICO

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  • L'Energia Rinnovabile nel SISTEMA ELETTRICO

    Non credo che tutti si siano permessi il lusso di approfondire una verità lapalissiana: l'elettricità non è un PRODOTTO qualsiasi, è un flusso di energia in TEMPO PRESENTE.

    QUello che ADESSO viene prodotto deve esser consumato ADESSO.

    QUesta semplice e ai più poco scontata realtà implica una COMPLESSITA' costosa. Costosa per i problemi di gestione che implica.

    Le rinnovabili in che modo si integrano e migliorano questa COMPLESSITA' del sistema elettrico? Ecco a voi un approfondimento che cerca di innalzare il livello di capacità di approfondimento del nostro FORUM rispetto alle questioni della produzione di energia elettrica DISTRIBUITA.

    DISTRIBUTED GENERATION: AN ALTERNATIVE TO ELECTRIC
    UTILITY INVESTMENTS IN SYSTEM CAPACITY Thomas E. Hoff, Howard J. Wenger, and Brian K. Farmer


    Due immagini che esemplificano e riassumono la questione:



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    Soluzioni, Azioni, Risultati per la vita...

  • #2
    CITAZIONE (FernandoFast @ 13/7/2006, 08:59)
    Due immagini che esemplificano e riassumono la questione:

    imm2

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    Soluzioni, Azioni, Risultati per la vita...

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    • #3
      VI segnalo una risorsa che molti conoscono ma che è sicuramente fondamentale per arrivare a conoscere il nostro sistema elettrico nazionale.

      Si tratta del TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, MISURA E VENDITA DELL’ENERGIA ELETTRICA.

      Da questo ho tratto alcune definizioni che fanno al caso nostro, e cioé chiariscono il ruolo alcuni dei protagonisti del mercato elettrico (dati tratti dalle definizioni del testo segnalato nel link sopra:

      DEFINIZIONI
      dispacciamento è il servizio di dispacciamento di cui all’articolo 3 della deliberazione n. 168/03;
      distribuzione è il servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione;
      esercente è l’esercente uno o più servizi di pubblica utilità nel settore dell’energia elettrica che eroga i servizi le cui condizioni economiche o tecniche sono disciplinate dal presente Testo Integrato e che stipula i relativi contratti;
      • il gestore della rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99;
      impresa distributrice è l’impresa esercente l’attività di distribuzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99;
      punto di immissione è il punto in cui l’energia elettrica viene immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un impianto di produzione elettrica;
      punto di prelievo è il singolo punto in cui l’energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale ovvero l’insieme dei punti in cui l’energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale, nel caso in cui la potenza disponibile in ciascuno di detti punti sia non superiore a 500 W, entro il limite di complessivi 100 kW, e l’energia elettrica prelevata sia destinata all’alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari;
      rete di trasmissione nazionale è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati da Terna;
      reti con obbligo di connessione di terzi sono:
      i) le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, e dall’articolo 9, comma 1, del decreto
      legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto 25 giugno 1999;
      ii) le piccole reti isolate di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 79/99;
      iii) le reti elettriche che, alla data dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
      iv) la rete interna d’utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava
      l’obbligo di connessione di terzi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999;
      reti di distribuzione sono le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
      reti interne d’utenza sono le reti elettriche stabilite sul territorio nazionale diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi e dalle linee dirette;
      trasmissione è il servizio di trasmissione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;
      usi propri della trasmissione sono i consumi di energia elettrica degli esercenti che svolgono il servizio di trasmissione, esclusivamente e direttamente funzionali all’erogazione del medesimo servizio, inclusi i consumi connessi con lo svolgimento delle attività commerciali legate al servizio di trasmissione;
      usi propri della distribuzione sono i consumi di energia elettrica degli esercenti che svolgono il servizio di distribuzione, esclusivamente e direttamente funzionali all’erogazione del medesimo servizio, inclusi i consumi connessi con lo svolgimento delle attività commerciali legate al servizio di distribuzione. Non rientrano in tale ambito i consumi di energia elettrica connessi con l’erogazione del servizio di acquisto e vendita dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato;
      utente del dispacciamento è l’utente del servizio di dispacciamento definito ai sensi del comma 1.1 della deliberazione n.168/03;
      utenza è un impianto elettrico connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi;
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