Dopo anni di normativa soggetta ad interpretazioni piuttosto arbitrarie di molti uffici tecnici comunali, con l'unico intento di portare soldi nelle casse del municipio locale, è finalmente stato emanato un decreto che ABOLISCE chiaramente la DIA e i relativi costi burocratici e professionali per l'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici.
Il decreto legge, oltre prevedere una serie di iniziative a favore del risparmio energetico, recita: <O
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"...Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
</st1:metricconverter>1,5 metri e diametro non superiore a <st1:metricconverter ProductID="1 metro" w:st="on">1 metro</st1:metricconverter>, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune..." <O
Con questo decreto finalmente è stata recepita un concetto già disposto da altre leggi nazionali e che da tempo stiamo lottando per diffondere la conoscenza di queste normative.
Il decreto legge, oltre prevedere una serie di iniziative a favore del risparmio energetico, recita: <O


"...Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune..." <O

Con questo decreto finalmente è stata recepita un concetto già disposto da altre leggi nazionali e che da tempo stiamo lottando per diffondere la conoscenza di queste normative.
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