in caso di scambio sul posto la tariffa incentivante è su tutta l'energia prodotta o solo su quella autoconsumata ?
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Energia prodotta o autoconsumata
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Originariamente inviato da ldc Visualizza il messaggioin caso di scambio sul posto la tariffa incentivante è su tutta l'energia prodotta o solo su quella autoconsumata ?Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Caminetto aria Montegrappa CMP05 10,5 kWt, 4* dal 2011. Caldaia a metano Riello Family 26K.Twingo Electric Zen dal 2021
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der come dice gigisolar è su tutta l'energia prodotta...
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Originariamente inviato da DER Visualizza il messaggiosolo su quella autoconsumata...la quota energia in surplus la devi consumare entro 3 anni altrimenti la perdi tutta....
Meglio sottodimensionare l'impianto fotovoltaico in modo da poter autoconsumare tutto ciò che si produce
ehehehehhehe
Ciao a tutti!!!!luciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
“Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita” A. Einstein
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Ciao, ti posso assicurare che se parliamo del decreto di febbraio 2007 l'incentivo è su tutta la produzione indifferentemente dai consumi, il discorso che fai dei tre anni lo fai con Enel, in pratica se produci + di quanto consumi Enel non ti paga ma ti accantona la produzione in eccesso per i tre anni successivi.
Spero di essere stato chiaro. :-)
Ciao
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cito dalla guida allo scambio sul posto del GSE
"Si sottolinea che, contrariamente a quanto stabilito per il vecchio conto energia, per gli
impianti fino a 20 kW che si avvalgano del servizio di scambio sul posto, il nuovo decreto riconosce
la tariffa incentivante alla totalità dell’energia elettrica prodotta (non solo a quella
autoconsumata)."
nonchè dalla Deliberazione 3 giugno 2008 - ARG/elt 74/08
"...prevedere che, nel caso in cui il valore dell’energia elettrica immessa sia superiore a quello dell’energia elettrica prelevata, tale maggior valore:
- per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, venga riportato a credito negli anni solari successivi compatibilmente con le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03;"
per completezza articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03:
"Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW:
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 29 kW.
2. Nell'ambito della disiplina di cui al comma 1 non è consentita la vendita dell'energia prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica."
il comma 1 ve lo leggete da soli.
smettiamola di sparare cose non vere se non documentate, c'è già abbastanza confusione in giro!
Se anche sapessi che domani finisse il mondo, io, oggi, pianterei comunque il mio albero di mele.
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Ciao Giaga grazie per la precisazione ma sono già stato giustamente ammonito dagli altri amici del Forum....
Mi occupo di fotovoltaico da 5 mesi e ti confesso che sul conto energia di fesserie ne hanno dette molte(me compreso leggendo quanto ho scritto in precedenza).
Un po' di confusione diciamo che è lecita.
La mia modesta opinione è che forse alcuni passaggi del documento ufficiale del Conto Energia sono state redatte un po' all'italiana e cioè fatti apposta per essere fraintese.
Comunque mi sono appena riletto il pdf sul sito del GSE per accertarmi dell'obbligo di consumo entro tre anni della quota energia prodotta in eccesso.
La risposta è affermativa,il limite dei tre anni esiste ancora.
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fino all'entrata in vigore della nuova delibera 74/08
copia-incolla da Autorità per l'energia elettrica e il gas - Comunicati stampa
Le nuove regole, operative dal prossimo 1° gennaio 2009, riguarderanno impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW e impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW. Sarà possibile innalzare la soglia per le rinnovabili fino a 200 kW non appena sarà varato il necessario decreto attuativo delle misure previste dalla legge finanziaria 2008.
La delibera n. 74/08 è disponibile sul sito dell’Autorità Autorità per l'energia elettrica e il gas - Home page
Le novità introdotte:
Le novità più significative rispetto al meccanismo attualmente in vigore prevedono che il servizio di scambio sul posto venga erogato dal Gestore del sistema elettrico-GSE (e non più dai distributori) e gestito attraverso un portale informatico secondo modalità uniformi per tutto il sistema nazionale.
Inoltre, l’eventuale credito, nel caso di fonti rinnovabili, può essere utilizzato negli anni successivi senza più incorrere nel suo annullamento trascorsi tre anni, come invece previsto in precedenza. Per la cogenerazione, il produttore può scegliere se utilizzare l’eventuale credito negli anni successivi, al pari delle fonti rinnovabili, oppure incassarlo al termine dell’anno, ottenendo un compenso monetario.
(*) La cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica ed energia termica (calore) mediante il recupero dell’energia termica che, nella produzione tradizionale di sola energia elettrica, verrebbe altrimenti dissipata nell’ambiente. Si tratta, quindi, di una tecnologia che, unificando in un solo impianto la produzione di elettricità e di calore, sfrutta meglio l’energia primaria dei combustibili e consente di ottenere una maggiore efficienza e anche dei benefici ambientali (riduzione delle emissioni, a parità di energia elettrica e termica prodotte, rispetto alla produzione separata di elettricità e di calore).
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Originariamente inviato da sar Visualizza il messaggiofino all'entrata in vigore della nuova delibera 74/08Se anche sapessi che domani finisse il mondo, io, oggi, pianterei comunque il mio albero di mele.
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