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ALCUNE RICHIESTE PER CERTEZZA legge 311/2006..

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  • ALCUNE RICHIESTE PER CERTEZZA legge 311/2006..

    Buongiorno a Voi tutti.
    Volevo chiedere alcune info:

    1) LO SCAMBIO SUL POSTO E' ANCORA FINO A 20 KW, OPPURE E' STATO GIA' ESTESO A 200 KW?

    2)E' CERTO CHE DAL 1° GENNAIO 2009, CON LA LEGGE 311/2006 PER NUOVE COSTRUZIONI CON AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE PRIMA DEL..... VI E' L'OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI UNA QUOTA ENERGIA RINNOVABILE (DSOLRE TERMICO E FOTOVOLTAICO)?

    Grazie e un grande abbraccio a Voi tutti.

    Luciano
    Luciano Lombardo

  • #2
    punto 1: purtroppo non c'è ancora il decreto attuativo (basta vedere il caloroso sollecito che Alessandro74 ha rivolto al ministro Tremonti in una delle discussioni sul nucleare poi spostate dalla sez. fotovoltaico)

    punto 2:
    Suppl. G.U. n° 300 del 28/12/2007
    Legge 24 Dicembre 2007, n. 244
    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
    Art 289. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
    «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».

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    • #3
      Originariamente inviato da raffa70 Visualizza il messaggio
      punto 2:
      Suppl. G.U. n° 300 del 28/12/2007
      Legge 24 Dicembre 2007, n. 244
      Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
      Art 289. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
      «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».
      Ci dev'essere il recepimento da parte dei comuni all'interno del regolamento comunale, altrimenti niente obbligo.

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