Come molti sapranno dal '99 con la legge Bersani sulla liberalizzazione del mercato elettrico, le aziende possono cambiare il fornitore di energia elettrica, usufruendo di prezzi scontati e potendo scegliere forniture di energia pulita.<br><br>si può scegliere di fare un contratto annuale con compagnie quali 'La220', 'Flyenergia', 'Sorgenia', 'Edison', x citarne alcune, che offrono + o - gli stessi sconti con alcune che garantiscono energia pulita.<br><br>La mia domanda è questa:<br><br>se ho un contratto di fornitura nel mercato libero e non più con ENEL (anche se ENEL continua la distribuzione),<br><br>cambia qualcosa x lo scambio sul posto? a chi la 'presto' la mia energia in eccesso?
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LIBERALIZZAZIOE DELLE FORNITURE ELETTRICHE
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Ciao,<br>per quanto riguarda la tua domanda la risposta la trovi sul sito dell'AEEG (<a href="http://www.autorita.energia.it" target="_blank">http://www.autorita.energia.it</a>)<br>Quando sei nel sito clicca su "elettricità" e in alto a destro trovi la definizione di scanbio sul posto FV.<br>Ti allego uno stralcio<br>ciao<br>RemTechnology<br><br><br><br>S cambio sul posto e fotovoltaico - introduzione<br>Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto di potenza fino a 20 kW alimentato da fonti rinnovabili, può, in alternativa:<br><br>vendere l’energia elettrica prodotta sul mercato libero:<br>attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi;<br>attraverso la Borsa elettrica;<br>vendere a prezzo amministrato l’energia elettrica prodotta al gestore di rete cui l’impianto è collegato;<br>usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all’impresa distributrice competente sul territorio ove l’impianto è ubicato.<br>Sulla base della scelta effettuata ai fini della cessione dell’energia elettrica, si applicano, rispettivamente, i seguenti provvedimenti:<br><br>la vendita dell’energia elettrica sul libero mercato avviene nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 168/03 e sue successive modifiche e integrazioni;<br>le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, sono definite dalla delibera n. 34/05 e sue successive modifiche e integrazioni.<br>Il soggetto cui rivolgersi per la stipula della convenzione è il gestore di rete cui l’impianto è collegato;<br>la disciplina del servizio di scambio sul posto è definita dalla delibera n. 28/06 .<br>l soggetto cui rivolgersi per la stipula del contratto per il servizio di scambio sul posto è l’impresa distributrice territorialmente competente.<br>Nei casi di cui alle lettere a) e b) il soggetto titolare dell’impianto si configura come produttore e vende l’energia elettrica.<br>Nel caso dello scambio sul posto, invece, il soggetto che richiede il servizio si configura come cliente finale, e pertanto:<br><br>deve aver sottoscritto un contratto di fornitura (se è cliente vincolato) o i contratti di trasporto e di dispacciamento (se è cliente libero);<br>non può vendere l’energia elettrica prodotta, ma solo utilizzarla, anche in maniera differita nel tempo, per coprire i propri consumi.<br>Nel manuale operativo sono presentate e descritte le modalità di applicazione del servizio di scambio sul posto, anche in presenza di particolari incentivazioni in conto energia.<br><br><br><br>"E' meglio essere approssimativamente corretti che esattamente sbagliati"
(v. 5.0 - Gennaio 2020) - RemTechnology 1999 - 2020 - ing.remtechnology@gmail.com
Leggete il regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
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Grazie x la segnalazione, cmq non ho ancora capito bene...<br><br>se un' azienda ha un contratto di fornitura con 'X' che non sia ENEL,<br><br>con chi fa lo scambio? con ENEL DISTRIBUZIONE? o con la compagnia 'X'?<br><br>e se cede energia al gestore e poi preleva in un secondo momento, la compagnia 'X' è sicuro che non chiede il pagamento?<br><br>nel caso di consumi presunti da pagare e che poi vengono saldati a conguaglio (vedi discussione 'anticipo sui consumi'la compagnia 'X' farà storie?<br><br>parlate chiaro <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ebc5a3901dde1687b445071a1f4d4104.gif" alt="
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il contratto di scambio P<20 kw si fa con la compagnia che vende l'energia.<br>La vendita dell'energia per tutte le taglie ai prezzi minimi si fa con enel secondo i prezzi della delibera 34<br>Per lo scambio ti consiglio di interpellare il fornitore, io ci ho messo 6 mesi<br>Ho iniziato a muovere le acque quando lo scambio si riferiva alla delibera 224 solo per il mercato vincolato<br>ciao
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grazie x la spiegazione.. quindi se ho un contratto di fornitura con 'la220 s.p.a.' ad esempio, devo fare il contratto di scambio con loro? non con il gestore di rete, che resta Enel Distribuzione?<br><br>E se è cosi.. siamo sicuri che tutte le compagnie lo fanno? Quali di preciso?<br><br>scusate la petulanza.. ma è importante x non trovarsi poi in mezzo a casini burocratici e rimpalli di competenze.
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<i>Nel caso dello scambio sul posto, invece, il soggetto che richiede il servizio si configura come cliente finale, e pertanto:<br><br>deve aver sottoscritto un contratto di fornitura (se è cliente vincolato) o i contratti di trasporto e di dispacciamento (se è cliente libero);<br>non può vendere l’energia elettrica prodotta, ma solo utilizzarla, anche in maniera differita nel tempo, per coprire i propri consumi.<br>Nel manuale operativo sono presentate e descritte le modalità di applicazione del servizio di scambio sul posto, anche in presenza di particolari incentivazioni in conto energia.</i><br><br><br><br>Quando si passa a libero mercato si rilascia contestualmente al contratto un mandato senza rappresentanza alla stipula dei contratti di dispacciamento e trasporto. Pertanto essi risultano a nome dell'azienda fornitrice. Di fatto ENEL (o AEM, ACEA, ecc) non "vede" più te come cliente ma loro. Ed infatti fattura al fornitore, che poi aggiunge a quella fattura l'energia ed a sua volta emette la fattura completa nei tuoi confronti.<br>Serve ad evitare che ti arrivi per lo stesso mese la fattura ENEL e quella del fornitore (come succede nella telefonia dove telecom fattura i canoni anche se sei con tele2 ecc)<br><br>Per poter fare lo scambio tu devi essere titolare di dispacciamento e trasporto. Significa che quei contratti li devi stipulare tu. Significa che ogni mese riceverai due fatture (una del distributore e una del fornitore) se non tre (non ricordo se gli oneri GRTN vengono già fatturati dal distributore o sono a parte).<br><br>L'importo finale non cambia, ma c'è un appesantimento operativo. Ovviamente il fornitore deve accettare che tu stipuli quei due contratti a parte. Non tutti lo fanno, in genere era una richiesta delle aziende grandissime (intese come almeno 400.000 euro al mese di consumo) ormai non lo chiede più nessuno.
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