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Delibera Giunta Regione Piemonte
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In Piemonte sono proibiti i bollitori sui tetti a falda
Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in
materia di rendimento energetico nell'edilizia". Disposizioni
attuative in materia di impianti solari termici,
impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai
sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p).
Cito testualmente il punto 3.5
3.5. Criteri di installazione e integrazione architettonica
Gli impianti solari devono conseguire il miglior livello di integrazione architettonica e possono essere installati sulle coperture dei fabbricati (
a falde o piane) o su strutture apposite, come pergole e tettoie e sulle facciate degli edifici. Nel caso di edifici in condominio i collettori devono essere collocati su superfici di proprietà condominiali. Gli impianti devono, inoltre, essere accessibili per consentirne la corretta manutenzione.
I collettori devono essere collocati in aree non ombreggiate e orientati verso il quadrante Sud. Sono ammessi orientamenti ad Est e ad Ovest solo se non esistono altre opzioni di orientamento dei collettori verso il quadrante Sud. Non sono ammessi orientamenti verso il quadrante Nord.
Nel caso di installazioni su tetto a falda, non sono comunque ammesse installazioni dicollettori solari con orientamenti e inclinazioni diversi dall’inclinazione e orientamento della falda.
Nel caso di installazioni su tetto a falda non sono, inoltre, ammessi bollitori o altri componenti ad eccezione dei pannelli solari.
Ultima modifica di mariomaggi; 04-09-2009, 16:42.
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