< Iter Autorizzativo per Centrale Termoelettrica - EnergeticAmbiente.it

banner vipsolar fotovoltaico

Comprimi

banner vipsolar accumulo

Comprimi

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Iter Autorizzativo per Centrale Termoelettrica

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Iter Autorizzativo per Centrale Termoelettrica

    Vi pongo un paio di questioni burocratiche:

    Qual'è l'iter autorizzativo per una centrale termoelettrica alimentata ad olio vegetale di potenza inferiore al megawatt? Ci sono distinzioni in base alle potenze? Quali? Nello specifico, mi interesserebbero informazioni relative alla provincia di Udine.

    Le singole regioni possono ancora imporre l'utilizzo della filiera corta, come mi pare abbia fatto la Toscana tempo fa? (Correggetemi pure se sbaglio)

    Grazie

  • #2
    Originariamente inviato da Hydra Visualizza il messaggio
    Vi pongo un paio di questioni burocratiche:

    Qual'è l'iter autorizzativo per una centrale termoelettrica alimentata ad olio vegetale di potenza inferiore al megawatt? Ci sono distinzioni in base alle potenze? Quali? Nello specifico, mi interesserebbero informazioni relative alla provincia di Udine.

    Le singole regioni possono ancora imporre l'utilizzo della filiera corta, come mi pare abbia fatto la Toscana tempo fa? (Correggetemi pure se sbaglio)

    Grazie
    La 387 e aggiornamenti dicono che sotto al Mwe non è necessaria la conferenza dei servizi, la 152 sull'argomento pone il limite sotto il Mwt , questo significa che senza conferenza riesci a costruirte una centrale che nella realtà produrrà 380 / 420 kwe . La conferenza dei servizi è convocata in sede provinciale e varia molto da provincia a provincia. In alcuni casi vengono coinvolti tutti gli enti ( anche i doppioni come Arpa e Asl ) in altri è più snella . La Regione Toscana , come altre hanno deliberato " Linee guida " in cui indicano per una scelta politica molto criticabile una serie di indirizzi regionali tra cui il concetto irrealizzabile di " filiera corta ". La scorsa settimana con il decreto rinnovabili il governo ha eliminato definitivamente la definizione " filiera corta" come già in sede europea era stato sancito. Se ti parlano di filiera corta in provincia poni un quesito sulla legalità della regola inviandolo alla provincia, al GSE e al ministero delle attività produttive , vedrai che difficilmente in provincia proseguiranno a opporsi. Stanno per uscire nuove regole sulle biomasse che dovranno corrispondere a tracciabilità, sostenibilità ecc. Su questo argomento sii più cauto perchè rischi di comperare olio che per il decreto non sarà considerato biomassa.
    Sulzer

    Commenta


    • #3
      Ciao Sulzer,
      Ti ringrazio per la risposta, in particolare per i precisi riferimenti legislativi.

      Ma cosa implica in pratica la tracciabilità? Che siano di origine nazionale?
      E' disponibile da qualche parte una bozza del decreto che citi? Vorrei dargli una letta...

      Un'altra cosa: per quanto riguarda la omnicomprensiva di 0,28 €/kwh approvata di recente il requisito è di un impianto inferiore a 1 MWe, giusto?

      Commenta


      • #4
        Originariamente inviato da Hydra Visualizza il messaggio
        Ciao Sulzer,
        Ti ringrazio per la risposta, in particolare per i precisi riferimenti legislativi.

        Ma cosa implica in pratica la tracciabilità? Che siano di origine nazionale?
        E' disponibile da qualche parte una bozza del decreto che citi? Vorrei dargli una letta...

        Un'altra cosa: per quanto riguarda la omnicomprensiva di 0,28 €/kwh approvata di recente il requisito è di un impianto inferiore a 1 MWe, giusto?
        Nel 2006 è stata sancita una legge che riguarda le filiere e le intese, se ravani nei thread di questa sezione l'ho già citata e adesso nn ho voglia di cercarla . La bozza è tenuta segreta nelle segrete stanze del ministero perchè scatenerà un putiferio tra le categorie rivoluzionando la visione di tutte le biomasse ( magari smetteranno di giungere via nave pezzi di foresta cilena macinati a Gioia Tauro e l'olio senza certificati e calcoli di sostenibilità avrà molte difficoltà) La omnicomprensiva di 0,28, come quella di 0,22 è applicata esclusivamente agli impianti sotto il Mwe

        Commenta


        • #5
          non mi è chiaro un concetto,
          per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività per impianti al di sotto del Mw è necessaria la sola DIA.
          vorrei capire:
          - il Mw di riferimento è quello termico o quello elettrico?
          - la competenza della provincia è necessaria solo per le emissioni in atmosfera e non per autorizzare gli impianti allo svolgimento dell'attività??
          grazie

          Commenta


          • #6
            Originariamente inviato da v.decem Visualizza il messaggio
            non mi è chiaro un concetto,
            per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività per impianti al di sotto del Mw è necessaria la sola DIA.
            vorrei capire:
            - il Mw di riferimento è quello termico o quello elettrico?
            - la competenza della provincia è necessaria solo per le emissioni in atmosfera e non per autorizzare gli impianti allo svolgimento dell'attività??
            grazie
            Termico
            L'autorizzazione è unica e comprende il limiti emissivi che in genere sono imposti più bassi di ciò che prescrive la 152 e vale da variante allo strumento urbanistico.
            Sulzer

            Commenta


            • #7
              Io non ci sto capendo quasi + nulla. Qualche giorno fa sono andato alla Regione Puglia all'ufficio energia e mi hanno confermato più volte che il Mw di riferimento è quello elettrico e che per la presentazione di un progetto al di sotto del Mw in aree industriali vi è bisogno dellasemplice DIA<O</O
              Infatti <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com</st1:PersonName>la Legge Regionale n. 31 del 21/10/2008 stabilisce che" Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 387/2003, con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella A di cui all’articolo 2, comma 158, lettera g) , della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale ello Stato - legge finanziaria 2008), e fino a 1 MWe, da realizzare nella regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) , di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:<O</O
              a ) impianti fotovoltaici posti su edifici, esistenti o da costruire, con destinazione civile, industriale,agricola, commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi;
              b ) impianti fotovoltaici in zona agricola, a condizione che l’area asservita all’intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall’impianto deve essere destinata esclusivamente a uso agricolo. Gli impianti collocati a terra in un’area<O</O
              agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un’area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto;<O</O
              c ) impianti eolici on - shore realizzati direttamente dagli enti locali, nonché quelli finalizzati all’autoconsumo costituiti da un solo rogeneratore;<O</O
              d ) impianti idraulici;<O</O
              e ) impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi, fermi restando i vincoli di cui all’articolo 2, comma 4, per gli impianti ricadenti in zone agricole;<O</O
              f ) impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;<O</O
              g ) impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi;<O</O
              h ) impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi.<O</O
              2 . E’ comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere l’autorizzazione comunale per gli interventi di cui al comma 1. <O</O
              3 . Nella DIA i proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi degli articoli 46, come modificato dall’articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell’intervento."<O</O
              La provincia è competente per valutare se l'impianto è ricompreso, in base alla potenza, alla Valutazione di Impatto Ambientale o alla verifica del suo assoggettamento. Essendo il limite per l'assoggettamento alla VIA pari a 50 Mw termici ed essendo l'impianto al di sotto della potenza di un Mw, la provincia è competente solo per l'autorizzazione alle emissini dei fumi in atmosfera.<O</O
              Ho chiamato il GSE e loro sostengono che l'articolo 2 comma 161 della Legge finanziaria 2008 abbia modificato ulteriormente il parametro del Mw, stabilendo limiti inferiori per l'autorizzazione tramite <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la DIA.">la DIA.</st1:PersonName><O</O
              Aiutooooooooooo non ci sto capendo + nulla………………..<O</O
              <O></O>

              Commenta


              • #8
                MW

                Nella 387 in teoria ti consentirebbero la DIA sino a 3 Mwe, la 152 ti limita a 1Mw , il legislatore non ha specificato se elettrico o termico e GSE interpreta come termico , di conseguenza la DIA per la 152 è sufficiente sino a c.a. 400 Kwe. Mentre la 387 contempla variazione derivanti da leggi regionali sia in termini di rilascio di autorizzazioni che di programmazione, la 152 permette alle regioni di imporre limiti più restrittivi ma non di eliminare vincoli discrezionalmente.

                Commenta


                • #9
                  quindi in buona sostanza tu sei convinto che si parla di Mw termico?
                  io ho chiamato il GSE ma non ho ricevuto risposte in merito poichè sostengono che non essendo stato specificato dal ministero non sanno neanche loro se utilizzare il parametro del termico o dell'elettrico.

                  Commenta


                  • #10
                    Originariamente inviato da v.decem Visualizza il messaggio
                    quindi in buona sostanza tu sei convinto che si parla di Mw termico?
                    io ho chiamato il GSE ma non ho ricevuto risposte in merito poichè sostengono che non essendo stato specificato dal ministero non sanno neanche loro se utilizzare il parametro del termico o dell'elettrico.
                    Difatti il problema è a monte, qualunque sia l'ente che autorizza il GSE certifica. Io ti consiglierei di chiedere la CdS in provincia senza cercare di risolverla con la DIA. L'autorizzazione della C d S è unica e rende molto meno attaccabile il progetto a posteriori da ricorsi e dispetti. Il costo è lo stesso perchè comunque la parte su emissioni sonore, emissioni in atmosfera e VVFF è la stessa.
                    Sulzer

                    Commenta


                    • #11
                      ti ringrazio, chiamerò la provincia e speriamo di beccare qualche soggetto che abbia un minimo studiato tutte queste norme

                      Commenta


                      • #12
                        Io ho presentato al GSE alcune qualifiche "in progetto" con potenze termiche inferiori al Mw e mi hanno chiesto la conferenza dei servizi (in Veneto) che scomoda decine di sindaci, costa una fracca, e dura più dei sei mesi di legge.
                        Allora mi hanno consigliato di diminuire la potenza a 200KW elettrici e solo così, per loro, è applicabile la disciplina della DIA che comunque implica progetti in comune, VVF, USL, oneri ecc. e se poi non ti danno la qualifica hai speso soldi per niente e in comune si arrabbiano perchè dichiari di fare lavori che poi non fai e la volta dopo ti bloccano le pratiche.
                        In più ora ci si mette il mio compaesano che vuole l'olio extravergine nei motori...

                        Quindi non trovo riscontro con quanto dice Sulzer, ma probabilmente dipende dalla regione.

                        E' dura la vita.

                        Commenta


                        • #13
                          in Puglia esiste una normativa ben specifica che ho pubblicato qualche annuncio prima nella quale parla esclusivamente di DIA per potenze inferiori al MW elettrico.......
                          non penso che il GSE possa rifiutarsi di concedere la qualifica IAFR, poichè la finanziaria 2008 recita testualmente al'art. 2 comma 158 lettera g):

                          158. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

                          a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»;

                          b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;

                          c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;

                          d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

                          e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione dell'impianto» sono aggiunte le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;

                          f) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;

                          g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività»;

                          i) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali».

                          La legge regionale dice:

                          Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 387/2003, con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella A di cui all’articolo 2, comma 158, lettera g) , della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale ello Stato - legge finanziaria 2008), e fino a 1 MWe, da realizzare nella regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) , di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:
                          e ) impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi, fermi restando i vincoli di cui all’articolo 2, comma 4, per gli impianti ricadenti in zone agricole;

                          quindi anche io continuo a non capire granchè....................<O:P< font O<>

                          </O:P<><O:P< font O<>

                          </O:P<>

                          Commenta


                          • #14
                            ------------ W la Puglia.

                            Commenta


                            • #15
                              v.decem
                              ti sei accorto che delega al comune solo la parte edilizia , come fa con il " minieolico " ?
                              Se ti presenti in comune con la tua DIA ti diranno che all'interno del comune non esistono le professionalità per decidere sulle emissioni e ti troverai con una autorizzazione zoppa che ti porterà a girare come un oca tra ASL , Arpa e Enel. Fossi in te chiederei io una CdS preventiva alla provincia , le farei invitare tutti i soggetti interessati in maniera da avere una autorizzazione unica che sia inattaccabile.
                              Sopratutto in un comune pugliese , a me han chiesto di ritardare di un giorno il depostio della DIA e nella notte han cambiato il POR comunale per respingerla

                              Commenta


                              • #16
                                sono d'accordo con Sulzer.
                                conviene sempre fare l'iter provinciale, anche perchè al 99% delle volte i comuni non sanno manco cosa sono le biomasse.
                                ed è maledettamente complicato...

                                Commenta


                                • #17
                                  Originariamente inviato da Sulzer1 Visualizza il messaggio
                                  v.decem
                                  ti sei accorto che delega al comune solo la parte edilizia
                                  ...
                                  da cosa lo deduci, scusa?

                                  Commenta


                                  • #18
                                    Originariamente inviato da codino Visualizza il messaggio
                                    da cosa lo deduci, scusa?
                                    Dal fatto che la 152 indica chiaramente quali sono i soggetti delegati al controllo delle emissioni e i comuni non ne fanno parte ( emissioni sono anche quelle acustiche )

                                    Commenta


                                    • #19
                                      Originariamente inviato da Sulzer1 Visualizza il messaggio
                                      Dal fatto che la 152 indica chiaramente quali sono i soggetti delegati al controllo delle emissioni e i comuni non ne fanno parte ( emissioni sono anche quelle acustiche )
                                      e che c'entra il "controllo" con l' "autorizzazione"?

                                      Commenta


                                      • #20
                                        Originariamente inviato da codino Visualizza il messaggio
                                        e che c'entra il "controllo" con l' "autorizzazione"?
                                        C'entra che un organo che non è in grado di valutare il livello emissivo di una centrale non può autorizzarne l'esercizio. Un comune non ha gli strumenti per l'applicazione della 152 di conseguenza sarebbe costretto a ripetere su scala ridotta una conferenza dei servizi , convocando gli organi preposti. La 242 e successive non permettono la delega della CdS ai comuni, di conseguenza i comuni non possono autorizzare alcun soggetto alle emissioni

                                        Commenta


                                        • #21
                                          Originariamente inviato da Sulzer1 Visualizza il messaggio
                                          ... sarebbe costretto a ripetere su scala ridotta una conferenza dei servizi ...
                                          d lgs 152 art. 269 co 14
                                          14. Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:
                                          a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;

                                          Commenta


                                          • #22
                                            Originariamente inviato da codino Visualizza il messaggio
                                            d lgs 152 art. 269 co 14
                                            14. Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:
                                            a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
                                            Mescoliamo mele e pere , il post da cui siamo partiti era di v.decem e citava una legge della regione Puglia che delega sino a 1 Mwe il Comune ad autorizzare senza intervento degli organi di controllo istituzionali. E' anticostituzionale perchè surroga un compito dello Stato ( delegato alla Regione ) senza avere il potere di farlo , nonostante il capo V.
                                            Nella 152 gli impianti > al Mwt vanno autorizzati in CdS e 1 Mwe a olio ne produce sempre almeno 2 termici.

                                            Commenta


                                            • #23
                                              Originariamente inviato da Sulzer1 Visualizza il messaggio
                                              ... E' anticostituzionale ...
                                              e infatti è stato impugnato...

                                              però, nell'attesa di sapere cosa decide la CC, le cose stanno così!

                                              Commenta

                                              Attendi un attimo...
                                              X