Il Comune di MI gia nel 2020 aveva cercato di porre fine all'uso di combustibili più inquinanti per il riscaldamento, ma alcuni operatori dell'energia hanno fatto ricorso dicendo che tale norma andava autorizzata dalla UE...dopo 4 anni la ripropongono dopo averla notificata in UE.
Sotto il testo: in soldoni:
- divieto di installare nuovi apparato a legna, carbone, biomassa, biodiesel
- divieto da ottobre 25 di uso per gasolio, kerosene, biodisel
- da ottobre 25 divieto uso per generatori a biomassa con piu di 10 anni di vita.
Eccezioni:
- zone non centro abitato se non metanizzate
- relazione tecnica di impossibilita di adeguamento ad altre soluzioni
- legna autoprodotta che deriva da autorizzazione al taglio
Mi sembra un buon passo avanti, che interrompe la vulgata "se è incentivato allora non inquina" (dato che anche gli euro 6 inquinano e sono incentivati, per dire), e spero sia seguita da tanti altri Comuni della Pianura, sino a diventare Legge Nazionale sotto i 600 metri di quota
TESTO
È fatto divieto di installare (anche in sostituzione) generatori di calore per impianti termici civili o ad essi assimilati, così come definiti dalla normativa regionale vigente, aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW (Titolo II, Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e alimentati con i seguenti combustibili (definiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.): - gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni; - legna da ardere; - carbone di legna; - biomasse combustibili; - biodiesel. L’installatore (i cui requisiti soddisfino quanto stabilito agli artt. 3 e 4 dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii.) e il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico (come definito dalle D.g.r. n. XI/3502 del 5 agosto 2020 e ss.mm.ii., e D.g.r. n. XI/5360 del 11 ottobre 2021 e ss.mm.ii.) devono garantire l’osservanza di tale disposizione.
A far data dal 1 ottobre 2025, è fatto divieto di utilizzare generatori di calore per impianti termici civili o ad essi assimilati, così come definiti dalla normativa regionale vigente, aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW (Titolo II, Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e alimentati con i seguenti combustibili (definiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.): - gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni; - biodiesel.
Fatta salva la normativa vigente in tema di generatori di calore, a far data dal 1 ottobre 2025, è fatto divieto di utilizzare generatori di calore per impianti termici civili o ad essi assimilati, così come definiti dalla normativa regionale vigente, aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW (Titolo II, Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), installati da più di 10 anni e alimentati con i seguenti combustibili (definiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.): - legna da ardere; - carbone di legna; - biomasse combustibili.
Fatta salva la complessiva normativa vigente in tema di generatori di calore e di requisiti richiesti per gli impianti termici civili, i divieti di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo non si applicano: a) ai generatori di calore di impianti termici civili a servizio di frazioni non metanizzate ex art. 8 L. 23/12/1998 n. 448, ricadenti all’esterno del centro abitato così come definito nella delibera C.C. n. 21 del 10/05/2018 e successive modifiche; b) ai generatori di calore per i quali la sostituzione o l'adeguamento non sia tecnicamente possibile e, al contempo, non siano presenti impianti termici alternativi aventi generatori di calore alimentati con combustibili ammessi dal presente regolamento. In tali casi, è fatto obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale una relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato (ai sensi della definizione di cui alle D.g.r. n. XI/3502 del 5 agosto 2020 e ss.mm.ii, e D.g.r. n. XI/5360 del 11 ottobre 2021 e ss.mm.ii.), che dimostri l'impossibilità tecnica della sostituzione o riqualificazione dell'impianto secondo la seguente tempistica: - il 1 ottobre 2025, per gli impianti di cui al comma 2 alimentati con gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni, biodiesel; - due anni prima dalla scadenza di cui al comma 3 per gli impianti alimentati con legna da ardere, carbone di legna, biomasse combustibili; c) ai generatori di calore di impianti termici civili alimentati con legna da ardere o biomasse combustibili utilizzate in autoconsumo e provenienti da tagli colturali di aree boscate di pertinenza, ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 e ss.mm.ii., e del Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e ss.mm.ii. Il luogo di produzione del combustibile e la sua destinazione per uso in autoconsumo devono essere esplicitamente indicati nella apposita documentazione relativa all’istanza di taglio colturale del bosco, ai sensi nella normativa sovraordinata vigente
Sotto il testo: in soldoni:
- divieto di installare nuovi apparato a legna, carbone, biomassa, biodiesel
- divieto da ottobre 25 di uso per gasolio, kerosene, biodisel
- da ottobre 25 divieto uso per generatori a biomassa con piu di 10 anni di vita.
Eccezioni:
- zone non centro abitato se non metanizzate
- relazione tecnica di impossibilita di adeguamento ad altre soluzioni
- legna autoprodotta che deriva da autorizzazione al taglio
Mi sembra un buon passo avanti, che interrompe la vulgata "se è incentivato allora non inquina" (dato che anche gli euro 6 inquinano e sono incentivati, per dire), e spero sia seguita da tanti altri Comuni della Pianura, sino a diventare Legge Nazionale sotto i 600 metri di quota
TESTO
È fatto divieto di installare (anche in sostituzione) generatori di calore per impianti termici civili o ad essi assimilati, così come definiti dalla normativa regionale vigente, aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW (Titolo II, Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e alimentati con i seguenti combustibili (definiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.): - gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni; - legna da ardere; - carbone di legna; - biomasse combustibili; - biodiesel. L’installatore (i cui requisiti soddisfino quanto stabilito agli artt. 3 e 4 dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii.) e il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico (come definito dalle D.g.r. n. XI/3502 del 5 agosto 2020 e ss.mm.ii., e D.g.r. n. XI/5360 del 11 ottobre 2021 e ss.mm.ii.) devono garantire l’osservanza di tale disposizione.
A far data dal 1 ottobre 2025, è fatto divieto di utilizzare generatori di calore per impianti termici civili o ad essi assimilati, così come definiti dalla normativa regionale vigente, aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW (Titolo II, Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e alimentati con i seguenti combustibili (definiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.): - gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni; - biodiesel.
Fatta salva la normativa vigente in tema di generatori di calore, a far data dal 1 ottobre 2025, è fatto divieto di utilizzare generatori di calore per impianti termici civili o ad essi assimilati, così come definiti dalla normativa regionale vigente, aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW (Titolo II, Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), installati da più di 10 anni e alimentati con i seguenti combustibili (definiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.): - legna da ardere; - carbone di legna; - biomasse combustibili.
Fatta salva la complessiva normativa vigente in tema di generatori di calore e di requisiti richiesti per gli impianti termici civili, i divieti di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo non si applicano: a) ai generatori di calore di impianti termici civili a servizio di frazioni non metanizzate ex art. 8 L. 23/12/1998 n. 448, ricadenti all’esterno del centro abitato così come definito nella delibera C.C. n. 21 del 10/05/2018 e successive modifiche; b) ai generatori di calore per i quali la sostituzione o l'adeguamento non sia tecnicamente possibile e, al contempo, non siano presenti impianti termici alternativi aventi generatori di calore alimentati con combustibili ammessi dal presente regolamento. In tali casi, è fatto obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale una relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato (ai sensi della definizione di cui alle D.g.r. n. XI/3502 del 5 agosto 2020 e ss.mm.ii, e D.g.r. n. XI/5360 del 11 ottobre 2021 e ss.mm.ii.), che dimostri l'impossibilità tecnica della sostituzione o riqualificazione dell'impianto secondo la seguente tempistica: - il 1 ottobre 2025, per gli impianti di cui al comma 2 alimentati con gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni, biodiesel; - due anni prima dalla scadenza di cui al comma 3 per gli impianti alimentati con legna da ardere, carbone di legna, biomasse combustibili; c) ai generatori di calore di impianti termici civili alimentati con legna da ardere o biomasse combustibili utilizzate in autoconsumo e provenienti da tagli colturali di aree boscate di pertinenza, ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 e ss.mm.ii., e del Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e ss.mm.ii. Il luogo di produzione del combustibile e la sua destinazione per uso in autoconsumo devono essere esplicitamente indicati nella apposita documentazione relativa all’istanza di taglio colturale del bosco, ai sensi nella normativa sovraordinata vigente
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