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Produzione turbina altezza 1,5 mt

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  • Produzione turbina altezza 1,5 mt

    Salve a tutti, è la prima volta che scrivo sul forum dell'eolico.
    il nuovo piano energetico siciliano prevede l'installazione in centri abitati del solo fotovoltaico parzialmente e totalmente integrato e anche delle turbine eoliche con un'altezza massima di 1, 5 mt.
    esistono pali così piccoli?
    se si quanto essi possono produrre?
    grazie

  • #2
    1.5 metri ?? il palo ? o le pale ?? o il diametro ?
    *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***

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    • #3
      ho scaricato 331 MB di piano energetico della Sicilia (P.E.A.R.S.) ma non ho trovato traccia di quelle dimensioni.
      Il piano dice genericamente:
      "Quadro di riferimento attuale
      Esiste una legislazione nazionale e una regionale sulla VIA e/o verifica di compatibilità ambientale, l’intero quadro autorizzativo va rivisitato stralciando dalla normativa ambientale le piccole installazioni (fino a 10 kW) e creando delle specifiche direttive per il microeolico."

      Ma attenzione, si tratta di un piano, non di una normativa. Quella deve essere ancora emanata. Se poi vai a vedere la normativa nazionale (DM 115/08, Art. 11 comma 3), dice semplicemente che le pale con diametro inferiore a 1 m possono essere installate sul tetto di un edificio senza DIA purché non superano un'altezza complessiva di 1,5.

      Ovvero:
      "3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune."

      Alcune Regioni hanno esteso le misure o definite diversamente: nel Lazio il limite è 5 kW (L.R. 28 Dicembre 2007, n. 26, CAPO III, Art. 19, comma 4)

      "
      ...
      4. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
      beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche:
      a) non necessitano di titolo abilitativi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6
      giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia),
      le installazioni effettuate da soggetti abilitati:
      ...
      3) di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 kWp negli edifici pubblici e privati e negli
      spazi liberi annessi;
      ..."


      Per rispondere alla tua domanda, si, esistono pale con un diametro da 1 m. Sono quelle che in genere si usano per caricare le batterie sulle barche a vela oppure per generare la corrente per illuminare qualche baita lontana dalla rete. A casa sono poco più di un giocattolo in quanto difficilmente producono più di 200 W. Allego due foto di un tale impianto (sono io che smanetta sul generatore).
      File allegati

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      • #4
        quello a cui facevo riferimento io sono gli articoli 17 e 18

        17. IMPIANTI MINORI
        La realizzazione degli interventi "minori" di incremento della efficienza
        energetica, Don è soggetta al procedimento regionale di autorizzazione unica
        e rientra ai fini UIbanistici ed edilizi, ex D. Lgs. n. 11512008, nella categoria
        della manutenzione ordinaria
        Ai fini del presente provvedimento costituiscono impianti minori i singoli
        generatori eolici con altezza complessiva Don superiore a 1,5 metri e
        diametro non superiore a l metro e quelli fotovoltaici integrati o aderenti ai
        tetti degli edifici o con medesima inclinazione e orientamento della falda del
        tetto e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici;

        18. AREE ABITATE ED EDIFICATE
        Gli impianti per la produzione di energia dalfonte eolica, con esclusione del
        "mini eolico" di cui al precedente punto 17, non possono essere realizzati o
        installati in aree abitate o in contiguità ad edifici;

        Grazie per la tua risposta, speriamo che anche in sicilia regolamenti la cosa come è avvenuto nel lazio

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