Per impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kW scatta l’obbligo di DENUNCIA DI OFFICINA ELETTRICA (D. Lgs 504/1995 – Titolo II). Nel caso di impianti localizzati in territori montani l'obbligo di officina elettrica scatta al di sopra dei 30 kW anziché al di sopra dei 20 kW (art. 60 comma2 lett. B legge 342/2000).
Chiunque intenda esercitare un’officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all’ufficio tecnico di finanza competente per territorio che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza di esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.
Per impianti soggetti all’obbligo di denuncia di officina elettrica i contatori di energia devono essere ad uso fiscale, cioè:
- devono essere accompagnati da certificato ad uso UTF rilasciato, a seguito di adeguate verifiche di laboratorio effettuate da laboratorio autorizzato;
- devono essere, una volta installati a cura dell’installatore del cliente, verificabili, tarabili e sigillabili sul posto, sempre a cura di un laboratorio autorizzato e alla presenza del cliente e di un tecnico UTF;
Le verifiche e prove sul posto devono essere eseguite ad impianto funzionante e devono essere ripetute ogni 3 anni per contatori di tipo statico ed ogni 5 anni per contatori ad induzione.
L’esecuzione delle operazioni sopra indicate sono attestate dal rilascio da parte del laboratorio autorizzato di un ulteriore certificato di prova e suggelamento e da parte del tecnico UTF di un verbale di verifica.
Su tutti i certificati ad uso UTF deve essere apposta una marca da bollo da 16,42 € (può essere acquistata in tabaccheria ed apposta anche dal cliente stesso).
e qui viene il bello.....
L’apertura di officina elettrica comporta, oltre al pagamento del diritto annuale, obblighi fiscali dichiarativi e di versamento (Addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica).
L’ energia prodotta da fonti rinnovabili non è sottoposta ad imposta erariale sui consumi (legge 133/99 e legge 338/00), ma solo ad addizionale provinciale (aliquota pari a 0,01136 euro/kwh) pagata solo sull’energia consumata.
Il produttore di energia elettrica che opera in regime di cessione non è invece tenuto a pagare l’imposta erariale e nemmeno l’addizionale provinciale sull’energia prodotta.
presentazione di Dichiarazione di Consumo (modello AD-1), da farsi entro il 20 febbraio di
ogni anno e riferita all’anno precedente. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare. Alla luce di questa dichiarazione risulta se si ricade nel regime di autoproduzione (consumo di almeno il 70% dell’energia prodotta) oppure nel regime di cessione. Sulla base della dichiarazione di consumo si determina l’importo dell’addizionale provinciale sull’energia consumata da versare;
versamento addizionale provinciale su energia consumata.
Le modalità di pagamento vengono determinate dopo l’inoltro della denuncia (generalmente il pagamento dell’imposta avviene, previa presentazione di un deposito cauzionale, mediante il pagamento mensile di rate di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente con eventuale conguaglio a fine anno);
Per officine elettriche in conto energia è inoltre a cura del cliente:
? la lettura del contatore di produzione e la relativa comunicazione mensile dei dati di
produzione rilevati al GSE Spa (tramite portale web da questi predisposto), a meno che il cliente decida di affidarsi al gestore locale della rete.
? l’invio annuale al GSE Spa della copia della dichiarazione di consumo che viene inviata
all’Ufficio tecnico di Finanza.
quindi significa che per ogni Kw prodotto e autoconsumato si dovra pagare 0,01136 euro/kwh) anche pari a 11,36€/Mw piu una serie di adempimenti e balzelli vari....
per maggiori dettagli...
Dlgs 26/07
ora qual'è il valore dell'accisa per singola provicia???
chi ha qualche dato lo comunichi.....grazie!!!!
Chiunque intenda esercitare un’officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all’ufficio tecnico di finanza competente per territorio che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza di esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.
Per impianti soggetti all’obbligo di denuncia di officina elettrica i contatori di energia devono essere ad uso fiscale, cioè:
- devono essere accompagnati da certificato ad uso UTF rilasciato, a seguito di adeguate verifiche di laboratorio effettuate da laboratorio autorizzato;
- devono essere, una volta installati a cura dell’installatore del cliente, verificabili, tarabili e sigillabili sul posto, sempre a cura di un laboratorio autorizzato e alla presenza del cliente e di un tecnico UTF;
Le verifiche e prove sul posto devono essere eseguite ad impianto funzionante e devono essere ripetute ogni 3 anni per contatori di tipo statico ed ogni 5 anni per contatori ad induzione.
L’esecuzione delle operazioni sopra indicate sono attestate dal rilascio da parte del laboratorio autorizzato di un ulteriore certificato di prova e suggelamento e da parte del tecnico UTF di un verbale di verifica.
Su tutti i certificati ad uso UTF deve essere apposta una marca da bollo da 16,42 € (può essere acquistata in tabaccheria ed apposta anche dal cliente stesso).
e qui viene il bello.....
L’apertura di officina elettrica comporta, oltre al pagamento del diritto annuale, obblighi fiscali dichiarativi e di versamento (Addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica).
L’ energia prodotta da fonti rinnovabili non è sottoposta ad imposta erariale sui consumi (legge 133/99 e legge 338/00), ma solo ad addizionale provinciale (aliquota pari a 0,01136 euro/kwh) pagata solo sull’energia consumata.
Il produttore di energia elettrica che opera in regime di cessione non è invece tenuto a pagare l’imposta erariale e nemmeno l’addizionale provinciale sull’energia prodotta.
presentazione di Dichiarazione di Consumo (modello AD-1), da farsi entro il 20 febbraio di
ogni anno e riferita all’anno precedente. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare. Alla luce di questa dichiarazione risulta se si ricade nel regime di autoproduzione (consumo di almeno il 70% dell’energia prodotta) oppure nel regime di cessione. Sulla base della dichiarazione di consumo si determina l’importo dell’addizionale provinciale sull’energia consumata da versare;
versamento addizionale provinciale su energia consumata.
Le modalità di pagamento vengono determinate dopo l’inoltro della denuncia (generalmente il pagamento dell’imposta avviene, previa presentazione di un deposito cauzionale, mediante il pagamento mensile di rate di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente con eventuale conguaglio a fine anno);
Per officine elettriche in conto energia è inoltre a cura del cliente:
? la lettura del contatore di produzione e la relativa comunicazione mensile dei dati di
produzione rilevati al GSE Spa (tramite portale web da questi predisposto), a meno che il cliente decida di affidarsi al gestore locale della rete.
? l’invio annuale al GSE Spa della copia della dichiarazione di consumo che viene inviata
all’Ufficio tecnico di Finanza.
quindi significa che per ogni Kw prodotto e autoconsumato si dovra pagare 0,01136 euro/kwh) anche pari a 11,36€/Mw piu una serie di adempimenti e balzelli vari....
per maggiori dettagli...
Dlgs 26/07
ora qual'è il valore dell'accisa per singola provicia???
chi ha qualche dato lo comunichi.....grazie!!!!
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