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Requisiti x direttore dei lavori

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  • Requisiti x direttore dei lavori

    Ciao a tutti,
    mi sapete dire quali sano i requisiti minimi per fare i diretore dei lavori per l'istallazione di un impianto FV? E' necessario avere un direttore dei lavori?

  • #2
    Originariamente inviato da Simpatizante Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    mi sapete dire quali sano i requisiti minimi per fare i diretore dei lavori per l'istallazione di un impianto FV? E' necessario avere un direttore dei lavori?
    Scusa, tu ti sei presentato come ingegnere, ma nell'arco di pochi post:
    - hai dimostrato di non sapere cosa sono le tegole canadesi
    - di non sapere la differenza tra eternit e fibrocemento ecologico
    - di non saper riconoscere l'eternit
    - hai ipotizzato di fissare i pannelli su una grondaia
    Più qualcosa d'altro che adesso mi sfugge...

    Ed adesso infine dimostri di non sapere nemmeno il ruolo del D.L.

    Scusa la domanda, ma dov'è che ti saresti laureato?!?!?

    A parte questo, per rispondere alla tua domanda:
    [url=http://www.build.it/catalogo_dettaglio.asp?ID=130]Build.it:
    http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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    • #3
      Ciao Archimede,
      lo sai anche tu che le leggi cambiano continuamente fino a poco tempo fa ci voleva la DIA adesso non serve più etc.
      Infatti io sto iniziando adesso, a lavorare su questo campo. L'eternit lo so distinguere bene ma in questo caso avevo trovato una copertura di tegole lucide in superficie che ti assicuro sembra tutt'altro che eternit.

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      • #4
        Anzi ecco cosa ho trovato:
        La nomina del responsabile dei lavori è obbligatoria? art.2 comma 1 lettera c del DLS 494 e successive modifiche DLS 528 dice: - responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Questo significa che se non viene nominato il responsabile dei lavori (cioè se sulla notifica preliminare viene scritto responsabile dei lavori non nominato) la figura coincide con il committente?

        Risposta data il 15/02/2006 Dopo un confronto nel gruppo di lavoro e considerati gli interessanti interventi che si sono susseguiti nel forum sull?argomento,si formula la seguente risposta: "La nomina del Responsabile dei Lavori è facoltativa. Se non viene nominato, il Committente rimane responsabile di tutti i compiti assegnatigli dalla norma. A tale proposito si veda anche l'art. 6 comma 1 del D Lgs 494: "il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori". Ciò significa che con l'incarico di un responsabile dei lavori il committente può liberarsi di alcune responsabilità, in caso contrario se le assume in toto.

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        • #5
          Ricordo che il D.lgs 494/96 è stato abrogato in seguito all'entrata in vigore del Testo unico sulla sicurezza D.lgs 81/08 (art. 304 abrogazioni). All'art. 89 del TU sicurezza sono riportate le definizioni utilizzate, tra le quali:
          c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento.

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          • #6
            Originariamente inviato da raffa70 Visualizza il messaggio
            Ricordo che il D.lgs 494/96 è stato abrogato in seguito all'entrata in vigore del Testo unico sulla sicurezza D.lgs 81/08 (art. 304 abrogazioni). All'art. 89 del TU sicurezza sono riportate le definizioni utilizzate, tra le quali:
            c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento.
            Responsabile dei lavori e Direttore dei lavori non sono la stessa cosa
            il Direttore dei Lavori è una figura di interfaccia tra cliente e impresa installatrice di impianti o di impresa costruttrice per lavori edili ad esempio.

            La responsabilità del DL è quella di garantire che le opere vengano realizzate a regola d'arte e nel rispetto del contratto pattuito tra le parti. E' una figura di garanzia per il Cliente. Quando il cliente è un ente pubblico la figura del DL è praticamente obbligatoria ma evidentemente può essere un dipendente dell'ente pubblico stesso con i necessari titoli compensato a parte per la direzione lavori (ma molto meno rispetto ad un DL esterno)

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            • #7
              Non ho detto che sono la stessa cosa. Per il direttore dei lavori non c'è una definizione "precisa" all'interno del TU sicurezza, anche se è richiamato più volte all'interno del TU, che comunque ha abrogato il D.lgs 494. Ho riportato un passo in cui è presente questa figura.

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              • #8
                Originariamente inviato da raffa70 Visualizza il messaggio
                Ricordo che il D.lgs 494/96 è stato abrogato in seguito all'entrata in vigore del Testo unico sulla sicurezza D.lgs 81/08 (art. 304 abrogazioni). All'art. 89 del TU sicurezza sono riportate le definizioni utilizzate, tra le quali:
                c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento.
                E adesso ci troviamo di fronte ad un interessante problema: alla luce del novello decreto che stabilisce che la posa dei pannelli FV su un tetto è da considerarsi manutenzione ordinaria, in quale misura si applica tutto ciò? La DIA non serve, quindi non serve neanche un DL, nè un responsabile unico del procedimento... resta il problema sicurezza: POS, PIMUS e compagnia assicurante... cos'è che serve?
                http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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                • #9
                  3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune."
                  Un saluto
                  SpitsFire<!-- / message -->
                  IPSA SCIENTIA POTESTAS EST

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                  • #10
                    Originariamente inviato da raffa70 Visualizza il messaggio
                    Non ho detto che sono la stessa cosa. Per il direttore dei lavori non c'è una definizione "precisa" all'interno del TU sicurezza, anche se è richiamato più volte all'interno del TU, che comunque ha abrogato il D.lgs 494. Ho riportato un passo in cui è presente questa figura.
                    OPS! ho quotato il messaggio sbagliato, scusa, dovevo quotare quello di Simpatizante che mi sembrava aver confuso le due figure.
                    ciao

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                    • #11
                      relativamente alla vecchia 626 e alla 494 per i cantieri edili per sicurezza valeva il seguente principio che è indipendente dal fatto che una manutenzione sia ordinaria o straordinaria ma che dipende solo dal numero di ditte che lavorano nel cantiere.

                      Quando in un cantiere vi è una unica ditta che esegue i lavori ovviamente non è necessario alcun coordinamento delle imprese operanti essendocene una unica.

                      In questo caso i lavori devono essege eseguiti rispondentemente al POS dell'unica ditta che lavora nel cantiere e non è necessaria la nomina di un coordinatore per la sicurezza. Il responsabile dei lavori ci sarà sempre e di solito coincide con il committente o con persona incaricata dal committente(ad esempio nei lavori condominiali è quasi sempre l'amministratore) il direttore lavori può esserci o meno

                      QUando invece in cantiere sono presenti più ditte che lavorano contemporaneamente allora è necessaria una specifica figura cioè il coordinatore per la sizurezza in fase di esecuzione. Il responsabile dei lavori ci sarà sempre il direttore dei Lavori può esserci o meno.

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                      • #12
                        Quindi il responsabile dei lavori lavori ci dovrebbe comunque stare .secondo quanto scrive "ngrasso" - Ma se si tratta di ordinaria manutenzione non dovrebbe servire - Per me ordinaria manutenzione può essere anche cambiare una lampadina in casa!

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                        • #13
                          Ciao Simpatizzante,
                          la materia è seria e bisogna prenderla seriamente.

                          il Responsabile di lavori di qualunque tipo, dalla manutenzione ordinaria a tutti i tipi di lavori che affidi ad una impresa privata c'è per forza ed a seconda dei casi è:
                          1) Il committente che non ha nominato nessuno come responsabile e nemmeno un DL (Responsabile in corso di esecuzione delle opere) e Nemmeno un Progettista (responsabile in corso di progettazione delle opere).
                          2) Persona specificatamente nominata dal committente
                          3A) Il Direttore lavori (per la sicurezza in fase di esecuzione) se incaricato ed in assenza di altra persona nominata dal committente per la funzione specifica
                          3B) Il progettista (per la sicurezza in fase di progettazione)

                          Nel caso in cui nello stesso cantiere ci fossero più ditte ad operare contemporaneamente oltre al Responsabile dei lavori ci vuole pure un Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed uno in fase di esecuzione

                          Ci sono tantissimi lavori che non prevedono un progetto e non necessitano strettamente di un direttore lavori e che nella maggior parte dei casi prevedono almeno 2 ditte che eseguono opere nello stesso cantiere (pensa alla sostituzione dei frutti di un piccolo impianto elettrico casalingo e alla sostituzione delle piastrelle e dei sanitari di un bagno o di una cucina che di solito vengono fatte insieme e da più ditte diverse, senza alcun bisogno di DIA ma solo di una comunicaizone di inizio lavori)

                          Riassumendo per tornare al tuo esempio e parafrasandolo:
                          se la sostituzione di una lampadina la fai fare ad una ditta di tua fiducia a casa tua, e non nomini progettista, o direttore lavori o responsabile dei lavori, il responsabile per quell'intervento di manutenzione ordinaria sei tu e ti devi accertare come minimo che la ditta esecutrice abbia il proprio POS e che chi ti sostituisce la lampadina sia effettivamente un dipendente della ditta. Se te la cambi tu invece NO, manca il presupposto della presenza di una ditta incaricata di fare il lavoro.

                          Il responsabile dei lavori è una figura relativa alla sicurezza degli stessi ed oggi più che mai la sicurezza non può essere ignorata "perchè è un lavoro facile che potrei fare anche io".
                          Man mano che poi un lavoro incrementa la sua complessità o i rischi specifici il responsabile sarà coadiuvato da una serie di altre figure dal profilo più specificatamente tecnico

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                          • #14
                            Originariamente inviato da ngrasso Visualizza il messaggio
                            Riassumendo per tornare al tuo esempio e parafrasandolo:
                            se la sostituzione di una lampadina la fai fare ad una ditta di tua fiducia a casa tua, e non nomini progettista, o direttore lavori o responsabile dei lavori, il responsabile per quell'intervento di manutenzione ordinaria sei tu e ti devi accertare come minimo che la ditta esecutrice abbia il proprio POS e che chi ti sostituisce la lampadina sia effettivamente un dipendente della ditta. Se te la cambi tu invece NO, manca il presupposto della presenza di una ditta incaricata di fare il lavoro.
                            Esempio interessante ed illuminante, il tuo.
                            Quindi allora, secondo te, è possibile effettuare tali lavori "in economia", ovvero è possibile che il committente se li faccia da solo?
                            Lo chiedo perchè da discussioni sull'ultima lege sulla sicurezza pareva escluso che fosse possibile effettuare lavori in quota "in economia"...
                            http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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                            • #15
                              spero di riuscire a rispondere alle tue domande intanto partendo dal buonsenso prima che dalle leggi che a volte sono difficili da interpretare.
                              Premesso che prendo il tuo "in economia" come "lo faccio io", e non lo faccio fare in nero che seno' per il "committente è anche peggio" e allora ti devo dire ovviamente di no su tutta la linea.

                              Detto questo evidente che tra la domanda 1 e la 2 c'è una profonda differenza.
                              La 1 ha a mio avviso una risposta chiara SI ognuno dovrebbe poter fare da se fino a quando non subentrano rischi specifici. In ogni caso la norma riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro per cui non si occupa di casi in cui il Lavoro non si configura.

                              Tuttavia si può fare un esempio che ritengo ponga una luce chiara anche dal punto di vista di chi ultimamente ha fatto le leggi.
                              Nello stesso periodo (o poco prima) del decreto sulla sicurezza E' uscita la nuova legge che sostituisce e integra la vecchia 46-90. Questa nuova legge introduce la figura del professionista che può dichiarare la conformità di un impianto tecnologico che non è dotato di certificazione dell'installatore.
                              A cosa dovrebbe servire questa figura se non fosse effettivamente possibile realizzare impianti o manutenzioni o modifiche di impiandi per civile abitazione in proprio? (Attenzione, tutti gli impianti non solo quelli elettrici ormai).
                              La giustificazione ufficiale e che gli impianti potrebbero essere molto vecchi e realizzati prima della 46-90 (e quindi probabilmente anche non conformi alle nuove norme) o la certificazione potrebbe essere stata persa (ma in questo caso sarebbe possibile recuperarla dall'installatore che ne deve avere una copia o presso gli enti a cui l'installatore ha dovuto inoltrare la certificazione - ad esempiio il distributore del gas che almeno qui da noi non ti allaccia se non gli porti il certificato dell'impianto).
                              In realtà il prinicipio nasce evidentemente per non penalizzare le realizzazioni in proprio.

                              Poi però tu ti spingi oltre e introduci il concetto di lavori da eseguire in proprio e in quota. In quota= un rischio specifico di caduta dall'alto per cui sono previsti degli altrettanto specifici dispositivi di sicurezza individuali e dei corsi di formazione per il loro uso (alto se non ricordo male tra l'altro è >= 2 mt quindi nemmeno tanto alto).
                              Secondo me questa domanda è puramente retorica e la sua naturale risposta è NO non si deve poter fare nè si poteva pensare di farlo in virtù delle leggi precedenti (mi informerò meglio se vi era qualche cosa di specifico o meno).

                              Premesso infatti di non volersi fare del male e quindi comunque voler fare il lavoro in proprio in condizioni di sicurezza bisogna considerare che anche solo la mancata disponibilità di singoli ad avere i dispositivi di protezione individuale (ponteggio, ganci, ...) dovrebbe convincere che comuque il gioco non vale la candela.

                              Certo se uno vuole predere un rischio per forza e decide di mettersi a lavorare in quota per pulire la gronda del proprio tetto dai nidi (o dalla cenere vulcanica per chi vive sotto l'Etna), senza le necessarie attrezzature di protezione non credo ci possa essere una legge anche dura che possa "impedirglielo".

                              Ma proabilmente in questo secondo caso del fare opere ove si è soggetti a rischi specifici, si supera il concetto di sicurezza sul lavoro e si dovrebbe passare a quello superiore della sicurezza della persona prima ancora che del lavoratore. Che dici?

                              Questo è ovviamente solo il mio punto di vista ma la materia è estremamente complicata e quindi si presta a difficoltà di interpretazione ed ad errori molto facilmente.

                              E forse stiamo anche andando OOT

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                              • #16
                                Ciao la discusione è molto interessante. Noto anche che tutte queste leggi vanno interpretate in modo esatto ... che poi non è neanche così semplice. Ora io mi chiedo che se il cliente dell'impianto fotovoltaico commisiona un lavoro ad un'impresa che commercializza impianti FV e questa a sua volta subappalta il tutto ad un impresa elettrica per l'istallazione chi di tutti questi sarà il responsabile dei lavori? Dovrebbe essere il progettista interpellato nella fase di progettazione, ed l'impresa di imianti FV per la parte di messa in opera?

                                Commenta


                                • #17
                                  il subappalto è un'altra sfaccettatura.
                                  In questo caso di dico come la penso io dopo lunga riflessione ma posso essere smentito da qualcun'altro

                                  Il contratto di vendita stipulato tra committente originale e ditta deve prevedere o meno la possibilità di subappalto o meno di alcune opere.
                                  Se non prevede la possibilità il problema non sussiste.
                                  Se prevede la possibilità il reponsabile dei lavori è sempre il committente iniziale (o persona incaricata o il DL), ma inquesto caso in fase di realizzazione siccome 2 ditte ci saranno sicuro ci deve essere anche il coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione.

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                                  • #18
                                    ma...

                                    Originariamente inviato da SpitsFire Visualizza il messaggio
                                    *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***


                                    valido anche se si vive in centro storico?
                                    Ultima modifica di nll; 24-11-2013, 23:50.
                                    Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°

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                                    • #19
                                      Ritengo interessante questa discussione, che mi tocca da vicino e intendo chiarire alcuni punti.
                                      Se per la realizzazione di lavoro (impianto che sia...) viene redatta una DIA, SCIA o PC, salvo specifica nomina, l'incarico di DL sarà assegnato d'ufficio al tecnico asseverante.
                                      Mentre confermo tutto ciò che riguarda la responsabilità sulla sicurezza in cantiere e cioè il responsabile dei lavori se non nonimnato resta il committente.
                                      C'è da chiarire un ulteriore punto, se non viene nominato un responsabile dei lavori che resta pertanto il committente, ed è stato incaricato un DL, questi deve segnalare al committente/responsabile dei lavori l'obbligatorietà della nomina CSE e CSP dove previsti e dimettersi dall'incarico qualora non siano stati nominati.
                                      Pertanto il DL se nominato è corresponsabile della sicurezza in cantiere.

                                      Alla luce di questa osservazione, e in virtù della nuova autorizzazione semplificata (comunicazione inizio lavori attività edilizia libera), a fine lavori, basta che il committente comunichi il completamento delle opere o è comunque necessario un certificato di regolare esecuzione da parte di tecnico incaricato?
                                      Se così fosse il committente, comunica l'inizio dei lavori, non nomina un DL e poi si trova un collaudo firmato da tecnico abilitato il tutto a prezzo zero.

                                      Qualcuno mi chiarisca questo punto grazie

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                                      • #20
                                        Salve
                                        il Direttore dei Lavori può anche essere un socio di una srl che possiede i requisiti per fare il DL, che pero è anche amministratore unico di una società che commissiona i lavori?

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                                        • #21
                                          Ho trovato su TuttoNormel una risposta simile:
                                          il progettista iscritto all'albo che sia socio, o dipendente, di una impresa installatrice può progettare gli impianti che l'impresa realizza.

                                          Capisco che la tua domanda riguarda la direzione dei lavori..

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