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Montaggio impianto FV: cestello?

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  • Montaggio impianto FV: cestello?

    Per il montaggio di un impianto fotovoltaico è possibile utilizzare il cestello come punto di ancoraggio mobile?

    Nel dettaglio:

    - si può scendere dal cestello al tetto rispettando le norme di sicurezza?
    - si può lavorare in sicurezza sul tetto avendo come ancoraggio il cestello?

    In generale posso montare un impianto fotovoltaico senza montare il ponteggio?

    Grazie
    Emiliano

  • #2
    Buonasera Emiliano,
    credo che l'uso del "camiongru" preveda che gli operatori siano SEMPRE dentro al cestello quando questo, seppur fermo, e' in elevazione e l'uso a mo' di ascensore e' un uso improprio.
    Mi sembra una situazione molto stravagante ed "interpretativa".
    Fai molta attenzione a pensare certe cose .............
    ciao car.boni
    Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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    • #3
      Se hai fede in dio puoi lavorare anche volando, ma non badare a quello che dico,è per sdrammatizzare.
      Prova a leggere la legge sulla sicurezza 626, forse ti potrà aiutare.

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      • #4
        La "famosa" 626/94 è stata abrogata in seguito all'entrata in vigore del nuovo testo unico sulla sicurezza D.lgs 81/08 del 9/4/08, che prevede sanzioni severe in caso di inadempienze. Ci sono altre discussioni che parlano di quanto è necessario per l'effettuazione dei lavori in sicurezza (POS, ecc). Certamente quanto hai proposto non è accettabile.

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        • #5
          Aò ciò che dico io non è legge...almeno adesso sappiamo qual'è la nuova legge.

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          • #6
            forse non mi sono espressa bene, ma io ho preso spunto dal tuo messaggio per rispondere al messaggio iniziale.

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            • #7
              Secondo me sei stata molto utile a emiliano ed anche a me.

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              • #8
                Grazie a tutti per le delucidazioni,

                il mio dubbio era sulla possibilità, in casi particolari, di non dover nessariamente utilizzare il ponteggio per il montaggio dell'impianto fotovoltaico.

                Emiliano.
                Ultima modifica di emiliano; 02-07-2008, 11:50.

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                • #9
                  Io ho una gru, non un cestello, uso un attrezzo che permette di ancorare in sicurezza le imbracature, in pratica semplicemente il punto di ancoraggio ad occhiello, e questo è precisto dalla legge 626, in caso di lavoro ad esempio su tetto, il punto di ancoraggio può essere anche esterno, in questo caso la gru.


                  prima di farlo ho sentito un ispettore, che mi ha confermato il fatto di poter usare la Gru come punto di ancoraggio esterno alla struttura, o perlomeno ha detto che non esistevano regole che dicessero il contrario. Unica cosa da rispettare sono i carichi, cosa peraltro facile da verificare poer una gru, che ha le tabelle di carico.

                  Nel caso del cestello, esistono delle norme che ne regolamentano l'uso, forse potresti provare con i cestelli per gru, dove l'ancoraggio lo puoi attaccare alla gru, Ma non sono sicuro di questo!
                  sigpicI problemi di un impianto cominciano con la porta di una banca e finiscono davanti alla sua cassaforte

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                  • #10
                    Cominciamo col ragionare su quello che dice la legge.

                    Consiglio di leggerla (soprattutto la parte "lavori in quota") su Dlgs 81/08

                    Poi commentiamola...
                    http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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                    • #11
                      Originariamente inviato da Bellocostruzioni Visualizza il messaggio
                      prima di farlo ho sentito un ispettore, che mi ha confermato il fatto di poter usare la Gru come punto di ancoraggio esterno alla struttura, o perlomeno ha detto che non esistevano regole che dicessero il contrario

                      Ciao,
                      il fatto che nn esistono regole che dicono il contrario nn significa che una cosa si puo' fare.
                      Forse nn c'e' scritto nulla perche' nn e' stata pensata o prevista come situazione.
                      Il problema vero e' quello di spiegarlo al Giudice quando succede un incidente...........
                      ciao car.boni
                      Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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                      • #12
                        Originariamente inviato da Archimede2007 Visualizza il messaggio
                        Cominciamo col ragionare su quello che dice la legge.
                        ...
                        Ciao Archimede,
                        evitaci la ricerca e la lettura di quasi 300 art. e indicaci il punto + o - che intendi Tu.
                        Grazie.
                        ciao car.boni
                        Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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                        • #13
                          In realta non c'è scritto come deve essere l'ancoraggio, ma c'è scritto che deve ancorare un imbracatura a norma, e deve reggere tale carico, ad esempio i punti di ancoraggio che si fanno su tetto, devono essere garantiti ed uno sforzo specifico, ed è quello che la legge decsrive.

                          Ora, se la mia gru, con la sua portata, rientra nelle tabelle di carico che il punto di anbcoraggio deve avere, rispetta ciò che c'è scritto nella legge.

                          La legge non dice che deve essere per forza un ancoraggio a muro, descrive solo le caratteristiche che deve avree, quindi una gru deve essere omologabile come punto di ancoraggio
                          sigpicI problemi di un impianto cominciano con la porta di una banca e finiscono davanti alla sua cassaforte

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                          • #14
                            Ciao Bello,
                            nn voglio fare l'avvocato del diavolo ma le gru edili nn nascono per fare questi lavori.
                            Si possono manifestare delle condizioni meteo tali che la gru deve essere libera da vincoli.
                            Parlo per esperienza di quasi trent'anni in cantieri edili e di gru di notevoli dimensioni.
                            ciao car.boni
                            Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

                            Commenta


                            • #15
                              Allora, cominciamo con le parti più interessanti:

                              1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
                              a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
                              b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

                              [...]

                              4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non e' giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

                              [...]

                              5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

                              [...]

                              Art. 115.
                              Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

                              1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
                              a) assorbitori di energia;
                              b) connettori;
                              c) dispositivo di ancoraggio;
                              d) cordini;
                              e) dispositivi retrattili;
                              f) guide o linee vita flessibili;
                              g) guide o linee vita rigide;
                              h) imbracature.

                              2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.

                              3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

                              4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

                              Art. 116.
                              Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

                              1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
                              a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
                              b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
                              c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile
                              contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore; d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
                              e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
                              f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.


                              Riassumendo: secondo me, la questione che il ponteggio è "indispensabile" è una leggenda metropolitana messa in giro da chi vuole esser più realista del re. La legge prevede esplicitamente "altri" sistemi, li regolamenta, e vengono utilizzati normalmente anche per operazioni più impegnative che non la posa di qualche pannello FV.
                              (Proprio pochi giorni fa, in trentino, ho visto che stavano facendo il tetto di una villetta: nessun ponteggio, solo una colonna di carico e scarico, e balaustre provvisionali sul perimetro del tetto.)

                              Vedi anche http://www.ispesl.it/URP/documenti/Rossi_LG%20bordi.pdf
                              http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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                              • #16
                                Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
                                Ciao,
                                il fatto che nn esistono regole che dicono il contrario nn significa che una cosa si puo' fare.
                                Veramente questo è proprio uno dei fondamenti del diritto...
                                http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

                                Commenta


                                • #17
                                  b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
                                  c) dispositivo di ancoraggio;
                                  h) imbracature.
                                  I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.
                                  3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
                                  Veramente io ho una gru retrocabina che non soffre dei problemi climatici.
                                  Come dice l'ultimo quote, la gru, anche se è un sistema provvisionale, garantisce la resistenza richiesta per l'uso dell'imbracatura, per questo può essere adatta come punto di ancoraggio, per quanto da nessuna parte si descriva che possa essere così, la gru corrisponde alle caratteristiche dettate dalla legge.

                                  ps, la normativa europea delle imbracature e le loro resistenze dovrebbe essere questa EN 12275
                                  sigpicI problemi di un impianto cominciano con la porta di una banca e finiscono davanti alla sua cassaforte

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                                  • #18
                                    Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
                                    Si possono manifestare delle condizioni meteo tali che la gru deve essere libera da vincoli.
                                    Se le condizioni meteo sono critiche per la gru, allora le condizioni meteo non sono neppure adatte a fare lavori in quota: nella legge c'è scritto chiaramente che i lavori in quota si fanno solo in condizioni meteo ottimali.
                                    http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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                                    • #19
                                      Il costo di un noleggio ponteggio si aggira sui 11 €/m2 per una settimana.
                                      Per un palazzo altro 6m si può prevedere una base di 4 metri e una altezza di 8.
                                      Senza dover impiantare una linea vita ma con qualche gancio di sicurezza e con meno di 500 euro si sta tranquilli.
                                      Buona giornata e buon lavoro a tutti.
                                      ENER

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                                      • #20
                                        no ho sbagliato, la normativa sulkle imbrache e la 12277, la 12275 è per i connettori, vabbè è utile pure quella.
                                        sigpicI problemi di un impianto cominciano con la porta di una banca e finiscono davanti alla sua cassaforte

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                                        • #21
                                          Originariamente inviato da ener Visualizza il messaggio
                                          Il costo di un noleggio ponteggio si aggira sui 11 €/m2 per una settimana.
                                          Per un palazzo altro 6m si può prevedere una base di 4 metri e una altezza di 8.
                                          Senza dover impiantare una linea vita ma con qualche gancio di sicurezza e con meno di 500 euro si sta tranquilli.
                                          I conti non tornano.

                                          - se il ponteggio è a fini di sicurezza, non basta che sia largo 4 metri, ma deve coinvolgere tutta la linea di gronda (e magari estendersi anche sulla linea di falda)
                                          - inoltre il prezzo che citi è per il noleggio del materiale; trasporto, montaggio e smontaggio? E PIMUS?
                                          http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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