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Posizione contatore

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  • Posizione contatore

    Azz... stò attivando le pratiche per il FV e pare che ASM (il nostro distributore) voglia imporci di spostare i contatori all&#39;esterno, in una nicchia in muratura... A SPESE DELL&#39;UTENTE<br><br>Vi sembra una cosa normale?<br><br>Nel regolamento dice che i contatori dovrebbero essere accessibili ma, cribbio, me li hanno messi loro nel garage quando ho ristrutturato casa<br><br>Oggi, a due anni di distanza dovrei fare dei lavori ingenti... per che motivo?<br><br>capisco in fase di nuove realizzazioni, ma così mi sembra assurdo<br><br>poi, hanno cambiato tutti i contatori per la telelettura (mai avviata) e ora li vogliono esterni per leggere il conguaglio?<br><br><br>Non so.. sono parecchio scocciato della cosa, soprattutto xè, se un domani uscisse una loro direttiva che pretende i contatori, che so ? sul palo della luce, devo ribaltare nuovamente tutto a spese mie?<br><br><br>Che ne pensate?<br><br>

  • #2
    Se lo spostamento è richiesto solo per il fatto che hai chiesto la connessione in rete del FV è illegittimo e puoi opporti &#33;.<br><br>Puoi fare riferimento alle:<br>- delibere dell&#39;autorit&agrave; energia.<br>- alla norma DK 5940.<br>- alla guida GSE.<br>Fatti sentire e rispettare &#33;<br>Se non vogliono sentire ragioni, invia esposto scritto all&#39;Autorit&agrave; Energia.<br>Ciao&#33;
    GIULIANO
    _____________
    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.

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    • #3
      Grazie grazie grazie <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/67a0553c5a9f6cd006733fcdf21a0a88.gif" alt=""><br><br>Ora mi aggiorno sui documenti che mi hai segnato, in modo da essere preparato quando uscir&agrave; il tecnico per il sopralluogo <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c418d27966ddc08e493cf1162902cc99.gif" alt=""><br><br><br>Tx&#39; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/333cfa71cdf375572ad1b684875d256f.gif" alt=""><br><br>

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      • #4
        Allora.... giusto per fare un po&#39; il punto<br><br>sulla dk5940 (tra l&#39;altro, la normativa enel vale anche per gli altri distributori? ) non ho trovato particolari citazioni circa il posizionamento del contatore , ho trovato caratteristiche e certificazioni, ma non mi sembra di aver trovato nulla a riguardo...<br><br>dici che c&#39;è e me lo sono perso tra le pagine? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/514c95db8f5bf2f308f60b4f577c52fe.gif" alt=":P"><br><br><br>Poi in rete ho trovato questo, dite che è presentabile come motivazione?<br><br>------------------------<br> Con la delibera n. 260/06, l’Autorit&agrave; è intervenuta espressamente per precisare<br>numerose disposizioni aggiuntive in merito al posizionamento dei contatori.<br>Il posizionamento del contatore per la produzione (II)<br><br>Si ricordano, in particolare, le seguenti:<br>1. I contatori per la produzione devono essere posti il più vicino possibile agli<br>apparati di conversione della potenza da continua ad alternata (uno o più<br>inverter);<br>2. Il soggetto responsabile ha la facolt&agrave; di scegliere se installarli all’interno della<br>sua propriet&agrave; o al confine di tale propriet&agrave;;<br>3. nel caso in cui il luogo di installazione sia all’interno della propriet&agrave;, il soggetto<br>responsabile si impegna a consentire l’accesso alle apparecchiature di misura al<br>personale del gestore di rete per l’espletamento delle attivit&agrave; di sua competenza;<br>4. Il contatore deve essere accessibile in condizioni di sicurezza senza dover<br>ricorrere all’utilizzo di mezzi speciali per l’occasione, quali posizionamento di<br>scale, approntamento di passaggi di qualunque tipo, o similari.<br> Con la delibera n. 260/06, l’Autorit&agrave; è intervenuta espressamente per precisare<br>numerose disposizioni aggiuntive in merito al posizionamento dei contatori.<br>Il posizionamento del contatore per la produzione (II)<br> Questi principi fondamentali sono stati ripresi anche dalla recente delibera n. 88/07.<br><br><br>(fonte <a href="http://www.thermosolar.it/2007/pdf/conto_energia/AEEG_Normativa_tecnica_di_attuazione_SOLAREXPO.pdf " target="_blank">http://www.thermosolar.it/2007/pdf/conto_e...e_SOLAREXPO.pdf</a> )<br><br><br>Inoltre anche la nuova guida del GSE non mi pare riporti in alcun luogo disposizioni circa la posizione del contatore bidirezionale<br><br><br>Dite che può bastare ? ora vedo se trovo dell&#39;altro...<br><br>Ciao <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/51c70d0379442ecd3772bbcaef0b36a8.gif" alt=""><br><br><br><br>La 88/07, specificatamnte nell&#39;allegato A riporta a grandi linne quanto postato sopra, anche se si dice:<br><br>5.1 Nel caso di impianti di potenza nominale fino a 20 kW, le condizioni tecniche per<br>l’installazione e la manutenzione delle apparecchiature per la misura dell’energia<br>elettrica prodotta sono definite dal medesimo gestore di rete conformemente a<br>quanto indicato nelle norme e guide del Comitato elettrotecnico italiano, e nel<br>rispetto dei principi di cui ai commi 5.2 e 5.3.<br>5.2 Il posizionamento delle apparecchiature di misura è concordato con il produttore<br>sulla base di scelte razionali, volte a ottimizzare l’entit&agrave; ed il costo degli interventi<br>necessari e nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:<br>a) nel caso di impianti:<br>i. fotovoltaici, il più vicino possibile agli apparati di conversione della<br>potenza da continua ad alternata (uno o più inverter);<br>ii. diversi da quelli fotovoltaici, il più vicino possibile ai morsetti del<br>generatore e comunque a valle dei servizi ausiliari;<br>b) all’interno della propriet&agrave; del produttore o al confine di tale propriet&agrave;,<br>secondo quanto indicato dal medesimo produttore. Nel primo caso il<br>produttore si impegna a consentire l’accesso alle apparecchiature di misura al<br>personale del gestore di rete per l’espletamento delle attivit&agrave; di sua<br>competenza;<br><br><br>Quindi.. su accordo del produttore? quindi IO? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1183be8c1b7ffcd2eb4cd114353d9379.gif" alt=""><br><br>

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        • #5
          Si. Tutto deriva dalla delibera dell&#39;Autorit&agrave; energia che ha imposto alle societ&agrave; distributrici di non richiedere lo spostamento contatori al confine (ciò è avvenuto sino al 2005)<br>Ciò vale quindi anche per ASM &#33;<br>Il punto della DK 5940 è il 9.2, che riporta testualmente quanto imposto dall&#39;autorit&agrave; Energia.<br><br><br><br><i>Aggiungo</i>: La guida al nuovo conto energia del GSE (ed. sett. 2007) alla pag. 21 riporta il posizionamento apparecchiature di misura: (ripetendo quanto gi&agrave; detto prima)<br><br><span class="edit">Edited by gsughi - 24/11/2007, 18:34</span>
          GIULIANO
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          ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.

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          • #6
            Tx&#39; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/897b8564a639b3a4ad574ff82fd3df5e.gif" alt=""><br><br>

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            • #7
              rieccomi...<br><br>svelato l&#39;arcano...<br><br>sopra si parla di CONTATORE DI PRODUZIONE .. e quello te lo lasciano dove st&agrave;.. quello che vorrebbero farmi spostare è solo il BIDIREZIONALE (come il contatore tradizionale se intervenissi con lavori sull&#39;impianto)<br><br>Mi fanno riferimento ad una norma CEI (che appena ho un attimo andrò a visionare e non mancherò di postare)<br><br>E&#39; ambigua... si parla di SEZIONATORE ad ACCESSIBILITA&#39; esterna per questioni di sicurezza<br><br>Di fatto il nodo cruciale è dimostrare che non si può equiparare l&#39;installazione del FV e quindi la sostituzione di un contatore come lavoro di modifica all&#39;impianto elettrico<br><br>Appena so qlc di preciso posto tutto<br><br>Che RABBIAA &#33;&#33;<br><br>

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              • #8
                Vi riporto la dicitura tratta da Regole di connessione impianti BT di ASM brescia<br><br>Punto 5.2<br>Nel caso il gruppo di misura non sia dotato di dispositivo di sezionamento, lo schema a blocchi della<br>connessione è riportato in figura 2. Il gruppo di misura andr&agrave; posizionato sul limite di propriet&agrave; in<br>modo che risulti direttamente accessibile all’ASM anche in assenza del Cliente. Attiguo al gruppo di<br>misura e anch’esso direttamente accessibile all’ASM anche in assenza del Cliente andr&agrave; installato il<br>dispositivo generale del Cliente produttore. Tale dispositivo dovr&agrave; essere piombabile dall’ASM e<br>conforme alla norma CEI 64-8 per i requisiti sul sezionamento.<br><br><br>10.1. Servizio di misura sul punto di prelievo/immissione<br>Ai sensi delle vigenti delibere AEEG è responsabilit&agrave; di ASM l’installazione e la manutenzione del<br>complesso di misura dell’energia nei punti di prelievo.<br>Qualora il Cliente richieda il servizio di scambio sul posto dell’energia prodotta dal proprio impianto di<br>produzione da fonti rinnovabili, in base alle vigenti delibere dell’AEEG l’ASM è responsabile<br>dell’installazione e della manutenzione del complesso di misura dell’energia.<br>Per i punti di immissione relativi ad un impianto di produzione di energia elettrica, la responsabilit&agrave;<br>dell’installazione e della manutenzione del complesso di misura dell’energia è invece del soggetto<br>titolare dell’impianto medesimo.<br>Nel caso di Cliente produttore, in presenza di prelievi di energia elettrica dalla rete sullo stesso punto in<br>cui in periodi diversi avviene l’immissione, il soggetto responsabile dell’attivit&agrave; di installazione e<br>manutenzione del gruppo di misura dell’energia scambiata con la rete (M1 in figura) è ancora il<br>soggetto titolare dell’impianto medesimo.<br>Il gruppo di misura installato dal Cliente produttore dovr&agrave; rispondere a tutte le normative vigenti e<br>dovr&agrave; avere caratteristiche tecniche conformi alle prescrizioni dell’ASM, in modo da permettere ad<br>ASM stessa di adempiere in maniera corretta ai compiti di rilevazione (mediante telelettura) e<br>registrazione della misura.<br>Qualora il Cliente produttore richieda il servizio di installazione e manutenzione della apparecchiatura<br>di misura per l’energia immessa dalle unit&agrave; di produzione dei propri impianti, si far&agrave; riferimento a<br>quanto convenuto tra le parti per le relative attivit&agrave; e oneri; resteranno invece inalterate le responsabilit&agrave; fissate dalle delibere vigenti. In questo caso ASM installa un complesso di misura M1<br>idoneo per la misura sia dell’energia immessa che di quella prelevata dalla rete.<br><br>Il complesso di misura M1 deve essere installato nel punto di confine tra l’impianto di rete BT<br>dell’ASM e l’impianto del Cliente produttore e deve essere accessibile al personale ASM anche in<br>assenza del Cliente. A tal fine vale quanto indicato al punto 5.2.<br>Per la posa di detto gruppo di misura e, ove necessario, del proprio dispositivo generale, il Cliente<br>produttore deve predisporre, sul limite di propriet&agrave; e a propria cura e spese, una nicchia e/o un<br>contenitore; le dimensioni utili interne di detto manufatto, al netto degli ingombri relativi all’eventuale<br>dispositivo generale del Cliente, sono le seguenti :<br>�� per gruppi di misura per potenze fino a 30 kW: base 250 × altezza 450 × profondit&agrave; 250 mm;<br>�� per gruppi di misura per potenze oltre 30 kW: base 750 × altezza 1760 × profondit&agrave; 420 mm.<br>Nel caso di connessioni esistenti e comunque nel caso di sistemazione o rifacimento degli impianti, il<br>Cliente si impegna a spostare al limite della propriet&agrave; il gruppo di misura (incluso il dispositivo<br>generale nel caso di gruppi di misura privi del dispositivo di sezionamento) realizzando a propria cura<br>e spese tutte le relative opere.<br>Quanto suindicato è in conformit&agrave; all’art. 551.7.4 della norma CEI 64-8/5 che richiede la presenza di<br>un dispositivo di sezionamento dell’impianto di generazione accessibile in ogni momento al<br>distributore pubblico.<br><br><br>E&#39; possibile una delibera unilaterale del genere?<br><br><br>Inoltre, nel punto 10 non capisco bene.. si parla di competenze nel caso di cliente-produttore, ma sopra lo differenzia dal cliente con scambio sul posto....<br><br>che quindi gli oneri gravino solo nel caso di vendita di energia prodotta?<br><br><br><br>Help<br><br>

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                • #9
                  Io ti dico che l&#39;Enel inizialmente chiedeva lo spostamento del contatore (di scambio) ora non lo chiede più.<br>Ritengo illegittima la richiesta di spostamento. Vedi tu se è il caso di opporsi richiedendo intervento Autorit&agrave; Energia.<br>Auguri &#33;<br>
                  GIULIANO
                  _____________
                  ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.

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                  • #10
                    Prima del sopralluogo del tecnico, e quindi della conferma di questa pratica (che cmq risulta essere usuale), ho preventivamente contattato il responsabile dell&#39;autorit&agrave; nazionale che mi ha confermato l&#39;illegittimit&agrave; della richiesta (grazie gsughi)<br><br>Aspetto la verifica, ma l&#39;autorit&agrave; è pronta a intervenire non appena gli invierò la documentazione.<br><br><br>spero sinceramente non serva, ma è cmq positivo sapere di essere nel giusto e di avere le spalle coperte.<br><br><br>Ciao<br><br>

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                    • #11
                      Caro Paso ti ricordo che l&#39;AEEG ha in atto una inchista : scrivi a loro e racconta il tuo caso &#33;<br><a href="?t=10890423" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=10890423</a><br><br>ciao da Recoplan

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