Mi sono letto la Sentenza della Commissione tributaria di Milano citata poco sopra.
In pratica Agenzia Entrate aveva negato il Rimborso IVA ad un'azienda che aveva installato su terreni in affitto, dicendo che appunto erano migliorie del fondo e non beni mobili.
La Commissione ha detto che essendo amovibili sono mobili e quindi l'IVA si può chiedere a rimborso.
Faccio notare come AdE abbia sempre sostenuto che sono mobili, tanto è vero che indica in 9% la quota di ammortamento (e non quella piu basse degli immobili). Quindi pratica l'Ufficio che ha negato il rimborso si era discostato dall'interpretazione ufficiale di Ade e ha perso.
Ciò non toglie che un impianto vada Accatastato..
Infatti se io metto un impianto di riscaldamento o portoni o altre migliorie ad un EDIFICIO..devo da un lato ACCATASTARLO e rivedere la RENDITA CATASTALE dell'immobile e dall'altro resta pur sempre un impianto e con vita piu breve dell'immobile e quindi come impianto (bene mobile) lo posso ammortizzare all'8%
Se l'immobile non esiste (esempio raffineria, cioè un insieme di serbatoi, tubi, torri di distillazioni, generatori di energia, etc) sono comunque i presenza di un OPIFICIO D1, che va accatastato poichè è al suolo e ha una sua autonomia reddituale..sebene non abbia pareti, tetto e possa comuqnue smontare tutto e levarlo.
Allo stesso modo quindi se ho un impianto FV a terra..devo accatastarlo come D1 perche ha autonomia reddituale e benche sia amovibile.. sebbene di per se sia un impinato enon certo un edificio..e quindi posso ammortizzarlo come tale e richiedere IVA a rimborso.
Non vi è contraddizione nelle due cose.
Vale l'eccezione dei piccoli impianti domestici sotto 3 kw o 15% del valore immobile, per i quali si deroga alla disciplina generale e non si chiede accatastamento e rivalutazione rendita.
Questa sentenza è una buona notizia per tutti quelli che hanno fatto impianti industriai e che li stanno ammortizzando come impianti, per avendoli accatastati..
Marco
In pratica Agenzia Entrate aveva negato il Rimborso IVA ad un'azienda che aveva installato su terreni in affitto, dicendo che appunto erano migliorie del fondo e non beni mobili.
La Commissione ha detto che essendo amovibili sono mobili e quindi l'IVA si può chiedere a rimborso.
Faccio notare come AdE abbia sempre sostenuto che sono mobili, tanto è vero che indica in 9% la quota di ammortamento (e non quella piu basse degli immobili). Quindi pratica l'Ufficio che ha negato il rimborso si era discostato dall'interpretazione ufficiale di Ade e ha perso.
Ciò non toglie che un impianto vada Accatastato..
Infatti se io metto un impianto di riscaldamento o portoni o altre migliorie ad un EDIFICIO..devo da un lato ACCATASTARLO e rivedere la RENDITA CATASTALE dell'immobile e dall'altro resta pur sempre un impianto e con vita piu breve dell'immobile e quindi come impianto (bene mobile) lo posso ammortizzare all'8%
Se l'immobile non esiste (esempio raffineria, cioè un insieme di serbatoi, tubi, torri di distillazioni, generatori di energia, etc) sono comunque i presenza di un OPIFICIO D1, che va accatastato poichè è al suolo e ha una sua autonomia reddituale..sebene non abbia pareti, tetto e possa comuqnue smontare tutto e levarlo.
Allo stesso modo quindi se ho un impianto FV a terra..devo accatastarlo come D1 perche ha autonomia reddituale e benche sia amovibile.. sebbene di per se sia un impinato enon certo un edificio..e quindi posso ammortizzarlo come tale e richiedere IVA a rimborso.
Non vi è contraddizione nelle due cose.
Vale l'eccezione dei piccoli impianti domestici sotto 3 kw o 15% del valore immobile, per i quali si deroga alla disciplina generale e non si chiede accatastamento e rivalutazione rendita.
Questa sentenza è una buona notizia per tutti quelli che hanno fatto impianti industriai e che li stanno ammortizzando come impianti, per avendoli accatastati..
Marco
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