Salve. Cercherò di essere sintetico.
Palazzina con tre abitazioni. Tetto condominiale. Possibilità di accesso al tetto solo dall'abitazione dell'ultimo piano. Superficie del tetto 90 mq. Esposizione al sole identica per tutti i 90 mq. Chiedo: è obbligatorio chiedere autorizzazione agli altri due condomini qualora l'abitante dell'ultimo piano voglia realizzare un suo impianto FV occupante 30 mq del tetto (cioè 1/3) e lasciando liberi gli altri 60 mq per eventuali altri due impianti ad uso degli altri due inquilini?
Prima di sapere il vostro parere (che a primo istinto oso intuire) aggiungo quanto segue:
1) l'abitante dell'ultimo piano non crea nessuna servitù a carico degli altri due
2) Cito un articolo del codice civile
"Codice civile - Art. 1102(Uso della cosa comune)
“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”
P.S. Il tutto ovviamente per la richiesta delle tariffe incentivanti del conto energia
Grazie.
Palazzina con tre abitazioni. Tetto condominiale. Possibilità di accesso al tetto solo dall'abitazione dell'ultimo piano. Superficie del tetto 90 mq. Esposizione al sole identica per tutti i 90 mq. Chiedo: è obbligatorio chiedere autorizzazione agli altri due condomini qualora l'abitante dell'ultimo piano voglia realizzare un suo impianto FV occupante 30 mq del tetto (cioè 1/3) e lasciando liberi gli altri 60 mq per eventuali altri due impianti ad uso degli altri due inquilini?
Prima di sapere il vostro parere (che a primo istinto oso intuire) aggiungo quanto segue:
1) l'abitante dell'ultimo piano non crea nessuna servitù a carico degli altri due
2) Cito un articolo del codice civile
"Codice civile - Art. 1102(Uso della cosa comune)
“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”
P.S. Il tutto ovviamente per la richiesta delle tariffe incentivanti del conto energia
Grazie.
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