Scusate la provocazione, ma vi riassumo cosa dice la nuova legge:
Requisiti per lo svolgimento di attivita' impiantistiche
Le imprese sono abilitate all'esercizio delle attivita' di impiantistica mediante la nomina di un responsabile tecnico, cioe' di un soggetto in possesso dei requisiti professionali che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, associato in partecipazione)
Il Decreto n. 37/2008 precisa che il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e che la qualifica e' incompatibile con ogni altra attivita' continuativa.
Per le attivita' previste alle lettere a), b), c), e), f) e g), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
Responsabile tecnico in "esclusiva"
L'art. 3 comma 2 del DM n. 37/2008 prevede che il responsabile tecnico "svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attivita' continuativa". Tale previsione (fortemente innovativa rispetto alla previgente normativa) garantisce una maggiore responsabilizzazione della persona fisica in possesso dei requisiti che non potra' svolgere nessun'altra attivita' di carattere continuativo (sia essa imprenditoriale che professionale) ne' tantomeno operare nell'ambito di piu' imprese.
HO INTERPELLATO LA MIA CAMERA DI COMMERCIO, E MI DICONO CHE LA LEGGE E' PURE RETROATTIVA !
CIO' SIGNIFICA CHE CHI HA UNO STUDIO PROFESSIONALE COME ME, NON PUO' AVERE ANCHE UNA DITTA DI IMPIANTI IN CUI E' RESPONSABILE.
PRATICAMENTE DOVREI ASSUMERE UN'ALTRA PERSONA.
Inoltre, se per esempio lavorassi anche nel negozio di mia moglie, non potrei piu' farlo...
Questa e' limitazione di liberta' del cittadino, per questo secondo me e' anticostituzionale.
Chi si trova nella mia situazione ?
Requisiti per lo svolgimento di attivita' impiantistiche
Le imprese sono abilitate all'esercizio delle attivita' di impiantistica mediante la nomina di un responsabile tecnico, cioe' di un soggetto in possesso dei requisiti professionali che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, associato in partecipazione)
Il Decreto n. 37/2008 precisa che il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e che la qualifica e' incompatibile con ogni altra attivita' continuativa.
Per le attivita' previste alle lettere a), b), c), e), f) e g), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'universita' statale o legalmente riconosciuta
Responsabile tecnico in "esclusiva"
L'art. 3 comma 2 del DM n. 37/2008 prevede che il responsabile tecnico "svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attivita' continuativa". Tale previsione (fortemente innovativa rispetto alla previgente normativa) garantisce una maggiore responsabilizzazione della persona fisica in possesso dei requisiti che non potra' svolgere nessun'altra attivita' di carattere continuativo (sia essa imprenditoriale che professionale) ne' tantomeno operare nell'ambito di piu' imprese.
HO INTERPELLATO LA MIA CAMERA DI COMMERCIO, E MI DICONO CHE LA LEGGE E' PURE RETROATTIVA !
CIO' SIGNIFICA CHE CHI HA UNO STUDIO PROFESSIONALE COME ME, NON PUO' AVERE ANCHE UNA DITTA DI IMPIANTI IN CUI E' RESPONSABILE.
PRATICAMENTE DOVREI ASSUMERE UN'ALTRA PERSONA.
Inoltre, se per esempio lavorassi anche nel negozio di mia moglie, non potrei piu' farlo...
Questa e' limitazione di liberta' del cittadino, per questo secondo me e' anticostituzionale.
Chi si trova nella mia situazione ?


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