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  • solare e fisco

    Salve a tutti,ho un dubbio sulla tassazione di impianti inferiori a 20 kw in regime di vendita,gli incentivi sono tassati?non ci ho ancora capito niente mi date una mano a capirci qualcosa?

  • #2
    Ciao Maucap,
    premetto che nn sono un commercialista :-) ma secondo me dipende molto da chi realizza l'impianto :
    - se persona fisica e' esente da tassazione
    - se persona giuridica e' soggetta a tassazione.
    Poi, accetto smentite.
    ciao car.boni
    Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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    • #3
      io intendevo come persona fisica

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      • #4
        indipendentemente dalla taglia dell'impianto, se vuoi vendere l'energia devi per forza avere o aprire una partita IVA, quindi in automatico diventi per forza una persona giuridica..con tutto ciò che ne comporta!!!!

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        • #5
          ciao,

          non è esattamente così:

          fiscalmente si identificano le persone giuridiche con le società di capitali (srl e spa) in quanto soggetti fiscali a tutti gli effetti.
          Gli altri tipi di società (snc, sas) sono società di persone ed i soggetti fiscali per le imposte dirette sono i soci.

          Detto questo, gli incentivi ed i contributi dell'SSP sono tassati se rientrano in una attività, se cioè chi realizza l'impianto e ne è il soggetto responsabile ha una attività propria (quindi una partita iva), sia che sia persona fisica (ditta individuale o lavoratore autonomo), oppure società (di persone o di capitale).

          E' evidente che a fronte della tassazione dell'incentivo, è possibile detrarsi tutti i costi (l'ammortamento dell'impianto e delle relative spese) e recuperare l'iva.

          La circolare dell'agenzia delle entrate n. 46/E del 19.07.07 specifica che:

          9.2.1 Impianti di potenza fino a 20 kw
          Il soggetto persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, realizzi un impianto fino a 20 kw di potenza e si trovi nella condizione in cui l’energia prodotta risulti esuberante rispetto al proprio fabbisogno, come detto, può alternativamente:
          • usufruire del servizio di “scambio sul posto”;
          • vendere l’energia in esubero.
          ... cut
          Nell’ipotesi di vendita dell’energia:
          ....cut
          9.2.1.1 Impianti posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non
          commerciale.

          Qualora l’impianto, per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto dell’abitazione o su un’area di pertinenza), risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente (ovvero per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc. e, a tal fine, l’impianto risulti posto direttamente al servizio dell’abitazione o della sede medesima) si ritiene che lo stesso possa considerarsi utilizzato in un contesto sostanzialmente privatistico e, quindi, che la vendita dell’energia prodotta in esubero da parte del responsabile dell’impianto non concretizzi lo svolgimento di una attività commerciale abituale.

          ...cut
          b) Proventi derivanti dall’attività di vendita dell’energia
          b.1) II.DD.: i proventi derivanti dalla vendita dell’energia risultata esuberante rispetto al fabbisogno dell’utente rilevano fiscalmente come redditi diversi, in particolare, come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR
          b.2) IVA: non configurandosi lo svolgimento in via abituale di un’attività commerciale, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta in esubero non devono essere assoggettati ad IVA.


          in sostanza per la produzione che non eccede l'energia consumata, il ricavo della vendita di energia non è tassato per le imposte dirette e non è assoggettato ad IVA.
          Viene tassato come 'redditi diversi' il ricavo della vendita dell'energia in esubero rispetto al fabbisogno (cioè energia acquistata).

          La tariffa incentivante del conto energia in questo caso non è rilevante ai fini fiscali e quindi non tassata.

          Quindi non è necessario avere una partita iva nel caso di vendita (e non SSP) per impianti sotto i 20 kWp, sempre che l'impianto rientri nella tipologia descritta dal punto 9.2.1.1.

          Saluti
          Sandro

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          • #6
            Grazie per la risposta,allargo l'argomento allora,siccome sono indeciso su come impostare il mio impianto che dovrei installare in primavera pongo questo quesito:sono titolare di un edificio ad uso commerciale farmato da più unità (uffici e negozi)dati in locazione,l'immobile ha alcune parti in comune (condizionamento,illuminazione parcheggio,sistema di allarme ecc ecc)tutto ciò è servito da un contatore enel ad uso condominiale intestato a me (persona fisica) che fungo da amministratore condominiale.Se imposto l'impianto come uso condominiale e faccio lo scambio sul posto con la nuova normativa 50 kw,vi sembra un impostazione corretta?i proventi derivanti dagli incentivi sono tassati?

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            • #7
              Ciao,

              se superi i 20 kWp, rientri nel caso di 'officina elettrica', trovi tutte le spiegazioni qui:


              La parte fiscale (iva e imposte dirette) è invece spiegata nella circolare 46/E del 19.07.07 al punto 9.2.2. La circolare la trovi qui:


              saluti
              Sandro

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              • #8
                Si sapevo queste cose, ma io immagino che con l'innalzamento della soglia di scambio sul posto a 200 kw il limite per officina eletrica e la tassazione dovrebbe essere nulla,come adesso per impianti inf a 20 kw in regime di scambio sul posto.

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                • #9
                  Originariamente inviato da maucap Visualizza il messaggio
                  Grazie per la risposta,allargo l'argomento allora,siccome sono indeciso su come impostare il mio impianto che dovrei installare in primavera pongo questo quesito:sono titolare di un edificio ad uso commerciale farmato da più unità (uffici e negozi)dati in locazione,l'immobile ha alcune parti in comune (condizionamento,illuminazione parcheggio,sistema di allarme ecc ecc)tutto ciò è servito da un contatore enel ad uso condominiale intestato a me (persona fisica) che fungo da amministratore condominiale.Se imposto l'impianto come uso condominiale e faccio lo scambio sul posto con la nuova normativa 50 kw,vi sembra un impostazione corretta?i proventi derivanti dagli incentivi sono tassati?
                  Scusa, non è che voglio farmi gli affari tuoi, ma vorrei capirci un po' di più sulla tua attuale posizione fiscale, per vedere anche come andrebbe ad inquadrarsi l'impianto FV.

                  Dici che sei titolare (cioè proprietario?) di un edificio uso comemrciale... e poi dici che fungi da amministratore condominiale.
                  Ma se sei unico proprietario, l'immobile NON è un condominio, e quindi non puoi esserne l'amministratore...
                  Quindi: c'è qualche altro comproprietario dell'immobile (che quindi è frazionato, ed è un condominio) oppure NON sei un amministratore condominiale ma, semplicemente, ti amministri il tuo immobile...
                  Qual'è la giusta?
                  http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

                  Commenta


                  • #10
                    Originariamente inviato da Archimede2007 Visualizza il messaggio
                    ........Ma se sei unico proprietario, l'immobile NON è un condominio, e quindi non puoi esserne l'amministratore.......

                    Buonasera Archimede,
                    nn desidero essere l'avvocato difensore di nessuno ma l'affermazione necessita una precisazione : tutti gli immobili con piu' di 4 unita' immobiliari diventano, per legge, dei condomini anche se di proprieta' di un unico soggetto che puo', avendone il titolo, esserne anche l'amministratore.
                    ciao car.boni
                    Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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                    • #11
                      In effetti può essere poco chiaro,cerco di spiegarmi meglio.L'immobile è unico ed io sono il proprietario,in esso sono ricavati più unita immobiliari locate a utenti diversi(6),tutto l'immobile ha dei servizi in comuni per tutte le unità ed in particolare, condizionamento,parcheggio e relativa illuminazione ecc ecc.Per queste cose in comune devo fare un condominio per ripartire in quote millesimali le spese ed io vorrei essere l'amministratore.Quindi vorrei fare un impianto intestato al condominio ed essere io il soggetto responsabile.Spero di essere stato più chiaro,ciao Maurizio

                      Commenta


                      • #12
                        Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
                        Buonasera Archimede,
                        nn desidero essere l'avvocato difensore di nessuno ma l'affermazione necessita una precisazione : tutti gli immobili con piu' di 4 unita' immobiliari diventano, per legge, dei condomini anche se di proprieta' di un unico soggetto che puo', avendone il titolo, esserne anche l'amministratore.
                        ????????
                        E da quando?!?!
                        Caratteristica essenziale perchè vi sia "condominio" è l'esistenza di una comunione; e se il proprietario è unico, non vi è comunione.
                        I condomini con più di 4 unità immobiliari richiedono obbligatoriamente la nomina di un amministratore (non obbligatorio per i condomini più piccoli), ma questo è tutto.
                        Un grattacielo di 150 unità immobiliari, tutte di proprietà della pincopallo srl invece NON è un condominio.

                        Ed ancora un distinguo: l'unico "Titolo" necessario per fare l'amministratore di immobili è un certificato medico che confermi che respiri e sei vivo: per il resto, non è richiesta neppure la licenza elementare (il che spiega la professionalità media di molti amministratori di condomini... ma è un altro discorso... :-)
                        Insomma: CHIUNQUE può fare l'amministratore di condominio.
                        http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

                        Commenta


                        • #13
                          Originariamente inviato da Archimede2007 Visualizza il messaggio
                          Caratteristica essenziale perchè vi sia "condominio" è l'esistenza di una comunione; e se il proprietario è unico, non vi è comunione.
                          I condomini con più di 4 unità immobiliari richiedono obbligatoriamente la nomina di un amministratore (non obbligatorio per i condomini più piccoli), ma questo è tutto.
                          Un grattacielo di 150 unità immobiliari, tutte di proprietà della pincopallo srl invece NON è un condominio.

                          Ed ancora un distinguo: l'unico "Titolo" necessario per fare l'amministratore di immobili è un certificato medico che confermi che respiri e sei vivo: per il resto, non è richiesta neppure la licenza elementare (il che spiega la professionalità media di molti amministratori di condomini... ma è un altro discorso... :-)
                          Insomma: CHIUNQUE può fare l'amministratore di condominio.
                          Ciao Archimede,
                          mi permetto d'insistere vista la mia esperienza ultratrentennale nelle costruzioni edili.
                          Il costruttore/proprietario alla fine della costruzione dell'immobile, prima ancora di sapere se vendera' o terra' per se le unita' costruite, DEVE OBBLIGATORIAMENTE elaborare le tabelle millesimali per la ripartizione della manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle parti comuni e della gestione delle varie spese (generali, ascensore, scala, riscaldamento ecc) da inserire nel regolamento condominiale e deve depositarlo davanti ad un Notaio.
                          Automaticamente questa operazione da vita al Condominio. Tutto cio' che succede dopo nn ha importanza, da quel momento l'immobile puo' di un unico proprietario o 10 o 100 ma e' sempre un Condominio. Condominio lo e' anche quando la destinazione dell'immobile nn e' residenziale ma commerciale o industriale.

                          Veniamo all'Amministratore.
                          Oggi, considerati tutti gli adempimenti a cui sono sottoposti i Condomini, (un' enormita' per cio' che sono i flussi di cassa) nn e' sufficiente, come dici Tu, "respirare" ma devi avere una partita IVA e se nn sbaglio essere iscritto a qualche associazione di categoria.
                          Concordo con Te che la professionalita' media e' scarsa e svolgere bene questo ruolo richiede impegno.
                          Nn conosco la Tua professione e la provincia di residenza ma qui, in Liguria, le cose funzionano cosi.
                          ciao car.boni
                          Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

                          Commenta


                          • #14
                            Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
                            Ciao Archimede,
                            mi permetto d'insistere vista la mia esperienza ultratrentennale nelle costruzioni edili.
                            Insisterò anch'io... :-)

                            Il costruttore/proprietario alla fine della costruzione dell'immobile, prima ancora di sapere se vendera' o terra' per se le unita' costruite, DEVE OBBLIGATORIAMENTE elaborare le tabelle millesimali per la ripartizione della manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle parti comuni e della gestione delle varie spese (generali, ascensore, scala, riscaldamento ecc) da inserire nel regolamento condominiale e deve depositarlo davanti ad un Notaio.
                            Se è vero che esiste questo obbligo, è senz'altro cosa molto recente: sono una sparuta minoranza dei condomini italiani ha un regolamento contrattuale, mentre la quasi totalità ha un regolamento solo assembleare (e molti non hanno nessun regolamento, nonostante l'obbligo di stilarlo...)
                            Comunque, il regolamento (assembleare o contrattuale che sia) è obbligatorio solo per condomini composti da più di 10 unità (art. 1138 C.C.)

                            Automaticamente questa operazione da vita al Condominio.
                            Negativo.

                            Il condominio esiste e comincia ad esistere nel momento in cui vi sono almeno due proprietari.
                            Cessa di esistere nel momento in cui il proprietario è unico.
                            Vedi art. 1100-1116 C.C.: Condominio.com - art. 1100-1116


                            Veniamo all'Amministratore.
                            Oggi, considerati tutti gli adempimenti a cui sono sottoposti i Condomini, (un' enormita' per cio' che sono i flussi di cassa) nn e' sufficiente, come dici Tu, "respirare" ma devi avere una partita IVA e se nn sbaglio essere iscritto a qualche associazione di categoria.
                            Anche qui, devo smentirti.
                            Anche se è difficile fare bene l'amministratore, e complicati sono gli adempimenti, ciononostante nessun requisito è richiesto all'amministratore (vedi anche ADUC - Di' la tua - Il Condominio - L'amministratore di condominio: requisiti, nomina, compiti , per esempio...)
                            Non è richiesta l'iscrizione a nessuna associazione di categoria (anche perchè ne esiste una mezza dozzina di nazionali, ed alcune centinaia locali... tutte a scannarsi fra di loro), nè è richiesta partita IVA (l'amministrazione di condominio si può configurare tranquillamente come un cocopro). Molti amministratori, invero, aprono partita IVA, ma solo se gestiscono un numero rilevante di condomini, oppure perchè si sono fatti i loro conti e gli conviene aprirla...
                            http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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                            • #15
                              Originariamente inviato da maucap Visualizza il messaggio
                              In effetti può essere poco chiaro,cerco di spiegarmi meglio.L'immobile è unico ed io sono il proprietario,in esso sono ricavati più unita immobiliari locate a utenti diversi(6),tutto l'immobile ha dei servizi in comuni per tutte le unità ed in particolare, condizionamento,parcheggio e relativa illuminazione ecc ecc.Per queste cose in comune devo fare un condominio per ripartire in quote millesimali le spese ed io vorrei essere l'amministratore.Quindi vorrei fare un impianto intestato al condominio ed essere io il soggetto responsabile.Spero di essere stato più chiaro,ciao Maurizio
                              Allora, la tua posizione (fiscale e civilistica) non è semplicissima, vediamo di non complicarla ulteriormente ...
                              Perchè dici che "devi fare un condominio per ripartire in quote millesimali le spese" ?
                              Se sei l'unico proprietario il condominio non esiste e non può esistere.
                              Se vuoi, per scrupolo, far stilare una tabella millesimale ad un professionista per decidere come ripartire le spese tra i diversi conduttori lo puoi fare, ma non è obbligatorio. Il modo con cui dividi tali spese è solo un problema tra te ed i conduttori, e l'esistenza di tale pseudo-tabella millesimale può esser utile a prevenire eventuali contestazioni... ma non sarà certo sufficiente a garantire che contestazioni non ce ne siano (basti pensarea tutte le liti che esistono nei condomini "veri" a questo proposito...)

                              Da un punto di vista strettamente fiscale puoi vederla in due diverse maniere(farai bene comunque a parlare con il tuo commercialista, per vedere quale sia la più corretta):

                              - l'impianto FV è un'innovazione straordinaria, che abbatte i costi di gestione delle parti comuni; quindi ne beneficeranno i conduttori (che non pagheranno più l'energia elettrica per i servizi comuni), ma i conduttori saranno chiamati a contribuire con un aumento del canone di affitto (in certi casi anche automatico); la tariffa incentivante invece viene tutta a te, in quanto proprietario dell'impianto

                              - te ne freghi dei tuoi conduttori, addebiti a loro normalmente tutte le spese, ti tieni sia il rimborso sia la tariffa incentivante (ma in tal caso sarebbe prudente, in fase di dichiarazione, denunciare anche i proventi del rimborso e pagare le relative imposte)

                              Dimenticavo: la fiscalità, in Italia, non è una scienza esatta... quindi difficile dire quale di queste due interpretazioni sia quella giusta. Quella che mette più al sicuro da eventuali obiezioni e contestazioni del fisco è senz'altro la seconda.
                              http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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                              • #16
                                Ciao Archimede,
                                il CC regola in modo troppo superficiale sia la comunione che il condominio attraverso gli art. da Te citati.
                                Questa pochezza di legislazione ha fatto si che si aprissero (da sempre) un miriade di cause e causette con il solo vantaggio di arricchire gli avvocati.
                                Personalmente, da quando ci occupiamo di costruzioni (oltre 55 anni), abbiamo sempre "dotato" i fabbricati di un "regolamento contrattuale e di condominio" al di la del numero dei proprietari.
                                Poi ognuno ha la sua visone e fa le "cose" con la propria testa con i risultati che sappiamo...............
                                Sugli amministratori nn ho mai sentito nessuno che lo facesse con un contratto "cocopro". Mi fido sulla parola.
                                ciao car.boni
                                Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

                                Commenta


                                • #17
                                  Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
                                  Ciao Archimede,
                                  il CC regola in modo troppo superficiale sia la comunione che il condominio attraverso gli art. da Te citati.
                                  Questa pochezza di legislazione ha fatto si che si aprissero (da sempre) un miriade di cause e causette con il solo vantaggio di arricchire gli avvocati.
                                  Vero.
                                  Anche se non è che siano le "poche leggi" a provocare le cause, ma le "leggi scritte male"...

                                  Personalmente, da quando ci occupiamo di costruzioni (oltre 55 anni), abbiamo sempre "dotato" i fabbricati di un "regolamento contrattuale e di condominio" al di la del numero dei proprietari.
                                  Questa cosa ha i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi.
                                  I vantaggi sono evidenti.
                                  Gli svantaggi sono:
                                  - i condomini con regolamento contrattuale non sono meno litigiosi di quelli con regalmento assembleare; quindi il regolamento contrattuale non riduce il numero delle liti
                                  - un errore in un regolamento contrattuale è un errore insanabile, che può essere una croce per tutto il condominio. Vai davanti alla Sacra Rota e puoi annullare anche un matrimonio cattolico celebrato dal Papa, ma di modificare un regolamento contrattuale non se ne parla proprio...

                                  Vuoi un esempio? Poniamo che, vent'anni fa, sia stato steso un regolamento contrattuale che vieta di sistemare sul tetto qualsiasi tipo di impianto (sembrerebbe ragionevole, vero? Tutti 'sti antennisti sul tetto che muovono tegole e combinano disastri...).
                                  Supponiamo che oggi TUTTI siano d'accordo ed entusiasti, in quel condominio, a sistemare un impianto FV...
                                  Beh, l'impianto non lo puoi fare lo stesso.
                                  E se lo fate lo stesso (tanto, sono tutti d'accordo, vero?), e tra 5 anni il nuovo proprietario del più piccolo dei box decide di farlo smontare... ebbene, lo farà smontare, e farà ripristinare il tetto... tutto a spese degli altri.
                                  http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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                                  • #18
                                    Originariamente inviato da Archimede2007 Visualizza il messaggio
                                    .............Poniamo che, vent'anni fa, sia stato steso un regolamento contrattuale che vieta di sistemare sul tetto qualsiasi tipo di impianto (sembrerebbe ragionevole, vero? Tutti 'sti antennisti sul tetto che muovono tegole e combinano disastri...).
                                    Supponiamo che oggi TUTTI siano d'accordo ed entusiasti, in quel condominio, a sistemare un impianto FV...
                                    Beh, l'impianto non lo puoi fare lo stesso.
                                    E se lo fate lo stesso (tanto, sono tutti d'accordo, vero?), e tra 5 anni il nuovo proprietario del più piccolo dei box decide di farlo smontare... ebbene, lo farà smontare, e farà ripristinare il tetto... tutto a spese degli altri.


                                    Ciao Archimede,
                                    il discorso si fa interessante.
                                    A tutte le cose che hai detto, vere, bisogna dire che un regolamento contrattuale e' modificabile con l'assenso di TUTTI i millesimi (di proprieta' o in mancanza della tabella quelli generali) che compongono il Condominio.
                                    Questo deve essere formalizzato nei modi corretti ed e' valido e nn impugnabile da chi "tra 5 anni il nuovo proprietario del più piccolo dei box decide di farlo smontare".
                                    Modifiche al regolamento contrattuale sono gia' state fatte, sono difficili ma nn impossibili.
                                    ciao car.boni
                                    Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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                                    • #19
                                      Ciao Archimede,
                                      al discorso del precedente messaggio vorrei aggiungere una cosa.
                                      I regolamenti contrattuali e condominiali, perche' siano efficaci, debbono esser redatti da persone superpartes e nn da chi puo' trarne vantaggi (costruttore o maggior proprietario).
                                      Fatto in questo modo, con la massima elasticita' e la possibilita' di modifiche future, puo' sfidare il tempo.
                                      ciao car.boni
                                      Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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                                      • #20
                                        Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
                                        Ciao Archimede,
                                        il discorso si fa interessante.
                                        A tutte le cose che hai detto, vere, bisogna dire che un regolamento contrattuale e' modificabile con l'assenso di TUTTI i millesimi (di proprieta' o in mancanza della tabella quelli generali) che compongono il Condominio.
                                        Questo deve essere formalizzato nei modi corretti ed e' valido e nn impugnabile da chi "tra 5 anni il nuovo proprietario del più piccolo dei box decide di farlo smontare".
                                        Modifiche al regolamento contrattuale sono gia' state fatte, sono difficili ma nn impossibili.
                                        ciao car.boni

                                        Non è così semplice.
                                        Ad esempio, esistono ad esempio sentenze di cassazione che specificano che le modifiche ai regolamenti contrattuali sono valide solo se si dimostra che alla base di queste modifiche vi è un negozio contrattuale.
                                        Se chi stende il nuovo regolamento non si cura di documentare adeguatamente tale negozio contrattuale (con tanto di trasferimenti di corrispettivi e/o quote millesimali tra i condomini), la modifica, ancorchè bollata dal Papa, sarà facilmente annullabile.
                                        http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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                                        • #21
                                          Cara archimede2007 io ero intenzionata a usare il tuo secondo metodo,cioè installare io l'impianto non far pagare nessun aumento di canone ai vari conduttori,ripartire le spese secondo i millesimi stabiliti e papparmi sia il rimborso che l'incentivo,penso non ci sia nessun tipo di elusione o evasione,cioè se io ho fatto l'investimento sono io che ne devo trarre i benefici.

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                                          • #22
                                            Originariamente inviato da maucap Visualizza il messaggio
                                            Cara archimede2007 io ero intenzionata a usare il tuo secondo metodo,cioè installare io l'impianto non far pagare nessun aumento di canone ai vari conduttori,ripartire le spese secondo i millesimi stabiliti e papparmi sia il rimborso che l'incentivo,penso non ci sia nessun tipo di elusione o evasione,cioè se io ho fatto l'investimento sono io che ne devo trarre i benefici.
                                            e allora:
                                            - sei un privato proprietario di un immobile
                                            - installi a tue spese un impianto fv
                                            - hai intestata una utenza elettrica con la quale fai SSP

                                            Impianto inf a 20 kWh: non pagherai un centesimo di tasse, ne sul CE ne sull'SSP anche se ci fosse surplus fra energia prodotta e consumata

                                            Impianto sup a 20 kWh:
                                            - devi registrarti all'UTF di competenza come officina elettrica, pagare una licenza annuale e pagare l'accisa sulla quantità prodotta.
                                            - pagare le imposte (redditi diversi) sull'eventuale surplus del contributo scambio
                                            - non pagare nessuna tassa sul contributo in conto energia.

                                            Quello che fai pagare ai tuoi inquilini non influenza in nessun modo il discorso dell'energia: pagherai le tasse sugli introiti esattamente come adesso.

                                            Ti conviene comunque rileggere bene le normative e circolari insieme al tuo commercialista.

                                            Ciao
                                            Sandro

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                                            • #23
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                                              Cara archimede2007 io ero intenzionata a usare il tuo secondo metodo,cioè installare io l'impianto non far pagare nessun aumento di canone ai vari conduttori,ripartire le spese secondo i millesimi stabiliti e papparmi sia il rimborso che l'incentivo,penso non ci sia nessun tipo di elusione o evasione,cioè se io ho fatto l'investimento sono io che ne devo trarre i benefici.
                                              OK, nulla osta.
                                              Resta valido il mio consiglio però: dichiara l'importo che ricevi come rimborso dell'energia pagato all'ENEL.
                                              Il ragionamento infatti è il seguente:
                                              - tu l'energia consumata dai servizi comuni la fai pagare ai conduttori, giusto?
                                              - senza impianto FV, è una semplice partita di giro: paghi 100, incassi 100. E' un semplice rimborso, non è imponibile, una marca da bollo da 1,81 sulle ricevute è tutto quello che serve.
                                              - ma se quello stesso importo, oltre che i conduttori, te lo rimborsa anche il GSE, allora tu guadagni 100 in più -> ergo, ci paghi le imposte.
                                              - diverso il discorso per la tariffa incentivante: quella te la tieni, e non è imponibile, quindi non ci paghi su nessuna imposta.

                                              Forse il mio ragionamento sopra pecca di prudenza: però per bypassarlo è meglio che ti fai consigliare da un commercialista, che eventualmente si assuma la responsabilità...
                                              http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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                                              • #24
                                                Originariamente inviato da Archimede2007 Visualizza il messaggio
                                                è meglio che ti fai consigliare da un commercialista, che eventualmente si assuma la responsabilità...
                                                se lo trovi indicamelo che divento suo cliente! ;-)

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                                                • #25
                                                  Originariamente inviato da meomeo Visualizza il messaggio
                                                  se lo trovi indicamelo che divento suo cliente! ;-)
                                                  Dipende da come glielo chiedi.
                                                  Se glielo chiedi sotto forma di consiglio informale, non ti farà pagar nulla, lo considererà un "omaggio" ai servizi di tenuta contabilità che ti fa pagare...
                                                  Se invece glielo chiedi come consulenza, ti risponderà per iscritto, e ti staccherà fattura.

                                                  Se poi avesse torto, tiri fuori la letterina, e la sua assicurazione ti rimborserà.
                                                  http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/

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                                                  • #26
                                                    non ho mai provato, quindi la mia domanda è assolutamente non tendenziosa: è facile farsi rimborsare per i danni subiti a causa dell'errore del commercialista?

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      Originariamente inviato da meomeo Visualizza il messaggio
                                                      non ho mai provato, quindi la mia domanda è assolutamente non tendenziosa: è facile farsi rimborsare per i danni subiti a causa dell'errore del commercialista?

                                                      Ciao Meomeo,
                                                      la domanda nn sara' tendenziosa ma un po sibillina e provocatoria lo e'.
                                                      Al momento, per cio' che riguarda il mio piccolo mondo di citta' di provincia e, se vuoi, di frontiera nn mi risulta che nessuno abbia mai avuto un rimborso per un errore di un commercialista.
                                                      Probabilmente essendo una piccola zona nn fara' testo ma ci sara' una ragione : l'errore deve essere talmente grossolano perche' con le complicazioni legislative in materia di fiscalita' diventa difficile fare "le pulci" al consulente e scoprirne gli errori e se uno ci riesce puo' tranquillamente farsi le dichiarazioni da se. Sbaglio ?.
                                                      ciao car.boni
                                                      Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

                                                      Commenta


                                                      • #28
                                                        .... car.boni, tu si che mi capisci!

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                                                        • #29
                                                          Gentili utenti,

                                                          è apparso oggi sul sito di nuovo fiscooggi una circolare relativa al fotovoltaico.

                                                          Vi riporto quanto segue:

                                                          Cessione energia, il regime fiscale del "contributo in conto scambio"

                                                          Per il credito da servizio di scambio sul posto, trattamento differente a seconda che l'utente sia impresa o privato
                                                          Con risoluzione n. 13/E
                                                          (http://dt.finanze.it/doctrib/PDF/Doc...600&Info=2,0,1)
                                                          del 20 gennaio, l'agenzia delle Entrate delinea il trattamento fiscale da applicare al particolare contributo corrisposto dal gestore di rete elettrica al titolare di un impianto fotovoltaico, in virtù del cosiddetto "servizio di scambio sul posto". Si tratta di un sistema che consente al proprietario dell'impianto di conferire l'energia prodotta nella rete del gestore dei servizi elettrici e di prelevare, anche in tempi successivi, la quantità necessaria per i propri bisogni.

                                                          Questa particolare forma di autoconsumo energetico era disciplinata inizialmente dalla deliberazione 28/2006 dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, in base alla quale l'utente immetteva in rete l'energia autoprodotta e prelevava quella necessaria al proprio fabbisogno, maturando un credito nei confronti del gestore di rete per la parte eventualmente prodotta in eccesso.
                                                          Le modifiche apportate con la deliberazione 74/2008 hanno cambiato le modalità e le condizioni tecnico economiche previste dalla vecchia disciplina introducendo, a decorrere dal primo gennaio 2009, le seguenti novità:

                                                          l'energia prodotta dal titolare dell'impianto fotovoltaico viene conferita nel sistema del gestore dei servizi elettrici
                                                          il gestore vende l'energia sul mercato
                                                          l'utente acquista l'energia per il proprio fabbisogno
                                                          il gestore corrisponde all'utente un contributo in conto scambio per rimborsarlo del costo sostenuto per l'acquisto dell'energia che in realtà, essendo autoprodotta, non avrebbe dovuto sostenere.
                                                          Con la nuova disciplina, in sostanza, l'utente che opta per il servizio di scambio sul posto, paga l'energia prelevata presso il fornitore esterno, ma viene rimborsato del costo sostenuto. Si viene pertanto a configurare un contratto di vendita in base al quale l'utente conferisce al gestore tutta l'energia prodotta e questi corrisponde al primo un importo detto "contributo in conto scambio".

                                                          La società istante chiede chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare a questo particolare corrispettivo, rispetto alle varie tipologie di contribuenti.

                                                          L'Agenzia premette che l'energia inutilizzata dal titolare di un impianto fotovoltaico può da questi essere venduta al distributore o resa disponibile attraverso il servizio di scambio sul posto, scelta che è operata a seconda se il titolare della struttura intende porre in essere un'attività commerciale oppure voglia semplicemente utilizzare l'energia per i propri bisogni. Nello specifico, il contributo in conto scambio configura un diverso trattamento fiscale a seconda che si tratti di persona fisica, società o lavoratore autonomo.

                                                          Persona fisica. In questo caso, si opera un'ulteriore distinzione fra impianti posti a servizio dell'abitazione e impianti diversi. Per i primi, se non superano i 20 kw di potenza, il contributo non assume rilevanza fiscale, mentre per gli impianti di potenza superiore ai 20 kw il contributo avrà rilievo sia per l'Iva che per le imposte dirette, considerando che la quantità di energia prodotta dovrà presumibilmente soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente necessarie al singolo. Sarà quindi considerata cessione nell'ambito di un'attività commerciale e l'utente dovrà emettere regolare fattura nei confronti del gestore acquirente. Per gli impianti diversi, quelli cioè che non sono posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'utente, l'energia immessa sarà considerata un bene oggetto di attività commerciale e quindi soggetta sia all'Iva che alle imposte dirette, con conseguente fatturazione per il corrispettivo di cessione.

                                                          Imprenditore o soggetto passivo Ires. Il contributo rappresenta un corrispettivo rilevante per l'Iva e le imposte dirette, e l'utente dovrà emettere fattura.

                                                          Lavoratore autonomo. Si applica lo stesso trattamento riservato alle imprese per il contributo corrisposto dal gestore al lavoratore autonomo. In questo caso, però, il titolare dell'impianto fotovoltaico dovrà tenere per la produzione e cessione di energia una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36, Dpr 633/1972, trattandosi di un'attività diversa da quella professionalmente esercitata.

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